Commento Tecnojus sentenza CdS, sez. V, n. 3821/2007
 

"pagata l'oblazione per accertamento di conformità con estinzione del reato non è più possibile adire al Giudice Amministrativo"

Secondo i Giudici del Consiglio di Stato una volta pagata la somma determinata ai sensi dell’art.13 comma terzo dell legge 28 febbraio 1985 n. 47 - ora art. 36 del testo unico edilizia ottenendo così la sanatoria per accertamento della doppia conformità e la conseguente estinzione del reato, non è più possibile contestare dinanzi al giudice amministrativo l’ammontare della somma in questione.

Ciò in quanto tale somma, benché commisurata al contributo di concessione, è corrisposta a titolo di oblazione.

Orbene l’oblazione, secondo la giurisprudenza della Cassazione ( Cass, civ., sez. I, 24 aprile 1979 n. 2319; Cass, pen., sez. I, 18 marzo 1988), consiste in un negozio giuridico unilaterale, processuale o extra processuale, produttivo di effetti giuridici di diritto pubblico costituiti dal riconoscimento della sussistenza dell’illecito con conseguente rinuncia irretrattabile alla garanzia giurisdizionale e da cui deriva la rinuncia dello Stato all’applicazione di una sanzione superiore, sicchè va esclusa la ripetibilità della somma pagata ed è irrilevante ogni riserva fatta a tal fine.

Né può sostenersi che in tal modo sarebbe compresso il diritto di difesa di fronte ad una richiesta esorbitante dell’amministrazione, giacchè l’interessato può far valere le proprie ragioni di fronta al giudice amministrativo prima di corrispondere la somma.