Procedimenti amministrativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaudo statico ed agibilità degli edifici
di romolo balasso architetto

Con l'entrata in vigore delle NTC di cui al dm 14 gennaio 2008 (1-7-09), "le finalità del collaudo statico previsto per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, vengono estese a tutte le parti strutturali delle opere, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale impiegato".

Pertanto tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle norme tecniche per le costruzioni, ossia tutte le costruzioni, nuove e/o esistenti, devono essere sottoposte a collaudo e "non possono essere poste in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo statico".

La prescrizione è contenuta nel capitolo 9 del NTC, peraltro ulteriormente precisata nel punto C9.1 della circolare n. 617/2009 "Per consentire l'utilizzazione ovvero l'esercizio delle costruzioni disciplinate dalle NTC è necessario in ogni caso il preventivo rilascio del certificato di collaudo statico, contenente la dichiarazione di collaudabilità delle relative opere strutturali, da parte del Collaudatore".

Il fatto che le finalità del collaudo delle opere in c.a. sia esteso anche agli altri materiali e sistemi costruttivi, come asserisce la circolare n. 617/09, è da ritenersi in diretta applicazione alle norme tecniche dell'edilizia (di cui all'art. 52 del testo unico edilizia) che prevedono norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura, delle opere di sostegno, delle opere di fondazione, delle costruzioni prefabbricate di ogni tipo; per cui sembra ragionevole ritenere che vi sia, correlativamente, l'estensione dell'obbligo previsto al comma 8 dell'articolo 67 del TUED: "Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo."

Consegue pertanto che, in ragione dell'interesse pubblico tutelato dalle normative tecniche dell'edilizia e per le costruzioni, ossia l'incolumità pubblica, per utilizzazione ed esercizio delle opere e delle costruzioni si debba intendere il certificato di agiblità di cui all'articolo 24 del testo unico edilizia.

Del resto risulta evidente e risaputo che il testo unico dell'edilizia ha ampliato le finalità dell'agibilità rispetto al TULSS (R.D. 1265/34); infatti per espressa previsione di legge (cfr. art. 24, comma 1, del testo unico edilizia) "il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente".

Tra la normativa vigente in merito alla sicurezza statica sono da ricomprendere anche le NTC di cui al DM 14-1-2008.

Il certificato di collaudo statico, pertanto, risulterebbe necessario anche per le costruzioni esistenti in quanto sussiste l'obbligo della valutazione di sicurezza, quale condizione e conoscenza indispensabile a stabilire il tipo di intervento ammesso: adeguamento, miglioramento, riparazione o intervento locale.

data documento:
17-051-2010
file:
fonte:
Tecnojus