L.R. Veneto n. 61/85 - articolo 79-bis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prime riflessioni sulla normativa regionale
di romolo balasso architetto

Con la legge regionale n. 4/09, il legislatore veneto ha introdotto nella disciplina dell'attività edilizia di cui al titolo V della L.R. 61/85, l'articolo 79-bis per regolare ulteriormente i procedimenti edilizi.

Infatti con il predetto articolo si prescrive che "i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza."

La disposizione regionale prevede altresì che:

  • 3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività
  • 4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.
    • 2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.

Con la finalità dichiarata "della prevenzione dei rischi d'infortunio", sotto l'aspetto tecnico-giuridico le misure preventive e protettive da predisporre nei progetti si potrebbero qualificare come:

  • requisiti igienico-sanitari;
  • requisiti di sicurezza del lavoro;
  • modalità costruttive degli edifici.

la cui "incidenza" sui procedimenti potrebbe risultare differente, sia con riguardo alle competenze, all'efficacia, ai regimi sanzionatori e così via elencando.

Per questi ed altri motivi riteniamo iniziare con il proprorre delle riflessioni argomentative sull'articolato ai fini della sua comprensione mettendo in evidenza "pregi e difetti". Come ogni normativa anche quella in esame si presta a diverse interpretazioni, eccetto le (lodevoli) finalità, con alcune possibili criticità da superare.

Riflessione 1

La lettura combinata dell'art. 79-bis con l'allegato A alla DGR n. 2774/09 porta ad intendere che la normativa prescrive l'adozione di misure preventive e protettive permenenti, e cioè in dotazione agli edifici, per consentire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei successivi lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.

Le misure suddette, dunque, non sono riferite all'intervento edilizio riconducibile al titolo abilitativo edilizio o dichiarazioni di inizio attività all'interno del quale devono essere previste, bensì ai possibili futuri accessi, transiti ed esecuzioni di lavori manutentivi in quota.

Per altri versi si può dire che il legislatore veneto abbia voluto "includere" tra le conformità edilizie dei progetti da "acclarare/attestare" nei titoli abilitativi edilizi anche quelle misure preventive e protettive in sede fissa che consentano l'esecuzione dei successivi lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Si tratta di soluzioni tecniche che "anticipano" alcuni contenuti del fascicolo dell'opera previsto dapprima dal d.lgs. 494/2006 ed oggi dal d.lgs. 81/2008 (cfr. art. 91, comma 1, lett.b)).

Considerato che il fascicolo è prescritto solo nel caso in cui sussiste l'obbligo di designazione dei coordinatori della sicurezza (CSP e/o CSE), la legge regionale ha il pregio di coprire quello che si palesa essere un vuoto normativo nazionale: le dotazioni di sicurezza da incorporare nelle opere per i successivi lavori di manutenzione vanno realizzate a prescrindere dall'obbligatorietà di predisposizione del fascicolo.

Infatti PSC e Fascicolo, quali contenuti delle attività del CSP/CSE, non vengono redatti quando per il cantiere si prevede l'intervento di una unica impresa con eventuali lavoratori autonomi: la designazione dei coordinatori, come noto, si pone quando per il canteire si prevede la presenza di più imprese anche non contemporanea.

Di contro la norma regionale, diverse da altre similari (cfr. quella della Toscana e della Provincia di Trento), non "limita" l'obbligo agli interventi sulle coperture (quali elementi comportanti "lavori in quota") o alle pareti di frequente manutenzione, bensì genericamente agli interventi di nuova costruzione o sugli edifici esistenti.

Il rischio è quello di aver reso obbligatorio un adegumento normativo di coperture e pareti anche quando l'intervento edilizio oggetto di istanza/dichiarazione non riguarda tali strutture oppure sia di entità tale da rendere sproporzionato il costo tra intervento specifico e quello di adeguamento alle misure preventive e protettive.

E' il caso, ad esempio, di un intervento di manutenzione straordinaria per l'impermealizzazione della copertura realizzata su muretti forati e tavellonato: in questo caso la realizzazione dei parapetti ovvero delle linee vita richiederebbe ancoraggi strutturali comportanti interventi sostanziali (tirafondi sul solaio, ecc..).

 

data documento:
26-01-2010
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