Massime Tecnojus
Cass. Pen. Sez. III n. 6902 del 18-02-2009

massima

Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Lo stato dei luoghi può non essere ripristinato attraverso la sola demolizione del manufatto abuso laddove sussistano altri interventi di alterazione dell'assetto del territorio e del paesaggio quali sbanacamenti, estirpazioni di pianti ed altre opere infrastrutturali.

Consegue che la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di aree e immobili, comprende e non si esaurisce nella demolizione dei manufatti abusi, ma ogni altro intervento che ha alterato il preesistente assetto del territorio e del paesaggio.

data documento:
26-02-2009
file: sentenza
fonte:

Il problema maggiore rinvenibile nella condivisibile sentenza, potrà essere in quei casi laddove l'alterazione è consistita anche nella demolizione di manfatti o di altri elementi significativi e caratterizzanti l'assetto territoriale e paesaggistico.

L'aspetto affrontato dalla sentenza pone degli interrogativi: la rimessione in pristino dello stato dei luoghi idonea ad estinguere il reato paesaggistico (ved. art. 181 comma 1-quinquies del d.lgs. 42/2004) deve essere "esattamente" quella quo ante? In quali modalità e consistenze potrà essere ritenuta idonea la rimessione in pristino per produrre gli effetti perseguiti?