TAR Emilia Romagna, Parma, Sezione I, 14-01-2009 n. 3

 

 

 

 

 

 

 

prescrizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monetiz-zazione

 

 

 

 

 

 

 

 

preavviso di rigetto

 

Titoli abilitativi con prescrzioni: limiti; monettizzazione standard-preavviso di rigetto - di romolo balasso architetto

La sentenza in commento, affronta tre interessanti questioni:

  • una prima relativa ai permessi di costruire con prescrizione;
  • la seconda relativamente all'istituto della monetizzazione e relativa applicazione pratica;
  • la terza relativa al preavviso di rigetto di cui al noto art. 10-bis della legge 241/90.

In ordine alla prima questione, il ricorrente lamentava che la P.A. non può rigettare “sic et simpliciter” la richiesta del permesso di costruire, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto quanto meno rilasciare il titolo abilitativo con la contestuale imposizione delle opportune o necessarie prescrizioni, in ossequio ai generali principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa.

I giudici aditi, a prescindere dal caso specifico (si richiedevano aree a parcheggio), hanno affermato il seguente principio: "è pur vero che, in ossequio ai generali principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, la riscontrata carenza di dati requisiti legali in una progettazione edilizia sottoposta al suo esame può talvolta essere “surrogata” dalla pubblica Amministrazione attraverso il rilascio di un atto di assenso subordinato al rispetto di date prescrizioni, tuttavia va esclusa l’ammissibilità di permessi di costruire “condizionati” allorché le prescrizioni imposte dall’Amministrazione comunale attengano ad aspetti sostanziali dell’intervento edilizio e non rivestano carattere “autoesecutivo” – per implicare le stesse un’ulteriore attività da parte del richiedente o di altro soggetto (pubblico o privato) coinvolto nel procedimento –, in ragione della necessaria valutazione dell’Autorità amministrativa prima che venga compiutamente definito l’oggetto del titolo abilitativo e prima che l’intervento sia dunque suscettibile di esame nella sua esatta consistenza materiale e nella sua rispondenza alla normativa di settore (v. TAR Liguria, Sez. I, 8 maggio 2006 n. 433). Di qui l’infondatezza della doglianza, essendo evidente come, in assenza di una puntuale soluzione progettuale in ordine alle opere di urbanizzazione inerenti i parcheggi di uso pubblico – da rimettere anche a scelte in parte autonome dei richiedenti –, il rilascio di un permesso di costruire “condizionato” non avrebbe certamente consentito all’Amministrazione una seria e completa conoscenza dell’intervento edilizio assentito."

Avendo riguardo all'Istituto della monetizzazione, per i giudici "l’esigenza di accompagnare ogni edificazione con le necessarie opere di urbanizzazione costituisce una condizione fondamentale per la corretta trasformazione del territorio, onde la materiale impossibilità o difficoltà di reperire “in loco” le aree a tale scopo destinate non fa sorgere il diritto alla monetizzazione, ma impone piuttosto all’Amministrazione di esaminare sotto il profilo urbanistico la richiesta di conversione di detto obbligo nel versamento di una somma di denaro; nel far ciò, in particolare, l’Amministrazione deve considerare che la “monetizzazione” è un istituto in ogni caso preordinato al migliore e più ordinato assetto del territorio, non anche uno strumento per conseguire finalità estranee alla disciplina urbanistica (quali la tutela di interessi privati o il reperimento di risorse volte unicamente a far cassa), sicché se ne deve ritenere possibile l’impiego solo quando emerga che la pura e semplice applicazione degli «standard» previsti non darebbe effettivamente luogo alla realizzazione di dotazioni territoriali in concreto utili alle esigenze urbanistiche dell’insediamento e si presenti allora conveniente destinare le corrispondenti risorse all’esecuzione delle opere di urbanizzazione in altra parte del territorio comunale."

Circa il preavviso di rigetto introdotto con la legge n. 15/2005, il TAR emiliano ha stabilito che "Come la giurisprudenza ha avuto più volte occasione di rilevare, il c.d. “preavviso di diniego” non va inteso in senso meccanico e formalistico, avendo tale regola partecipativa lo scopo di consentire al privato di venire a conoscenza delle ragioni che impediscono l’accoglimento della sua istanza prima che il provvedimento negativo sia divenuto definitivo e, quindi, di rappresentare all’Amministrazione tutte le circostanze di fatto e di diritto che egli dovesse valutare utili per l’adozione dell’atto finale, con la conseguenza che si può prescindere dalla comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 quando la parte interessata ha comunque acquisito preventiva conoscenza dei motivi ostativi all’esito positivo del procedimento attivato su sua istanza (v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. III, 25 gennaio 2007 n. 563; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 24 agosto 2006 n. 4281)."

data documento:
26-02-2009
file: sentenza
fonte:
Consiglio di Stato