Cass. Pen. Sez. III, 16-09-2008 n. 35383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

definzione manutenzione straordinaria

 

 

 

 

 

definzione di restauro e risanamento conservativo

 

 

 

 

 

 

massima

Mutamento d'uso: categorie di intervento e regimi edilizi - di romolo balasso architetto

La sentenza in commento, del 16 settembre 2008, sembra affermare che taluni interventi di manutenzione straordinaria e di restaturo e risanamento conservativo richiedono il permesso di costruire e non la denuncia di inizio attività.

Nello specifico i giudici penali nella sentenza affermano che gli interventi:

- di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli elementi tipologici dell'edificio, cioè quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie.

sono da qualificare come "nuove costruzioni".

In realtà non pare esistano interventi di manutenzione straordinaria o di restauro conservativo subordinati a permesso di costruire, bensì esistono casi in cui opere normalmente rientranti nelle categorie della manutenzione straordinaria e/o del restauro e risanemento conservativo qualifichino una categoria di intervento diversa, così come il regime edilizio corrispondente, in ragione di una diversa finalità dell'intervento stesso o per il mancato rispetto delle condizioni e requisiti posti.

Come noto il mutamento d'uso non è compreso nella definizione data dal legislatore alla manutenzione straordiaria, anzi è espressamente escluso; al proposito giova ricordare che l'intervento comprende "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i sevizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso". Pertanto gli interventi che potrebbero in linea teorica essere ricondotti alla categoria della manutenzione straordinaria, non sono più tali se mancano dei requisiti propri della categoria. Nel caso del mutamento d'uso, essendo espressamente vietato, esclude a priori che si tratti di un intervento di manutenzione straordinaria.

Questione diversa appare, invece, quella del restauro e risamento conservativo, ciò in quanto la deinfizione legale, nel primo perido, finalizza gli interventi ad assicurare la funzionalità dell'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, devono conservare l'organismo stesso e ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Consegue che gli interventi di restauro e risanamento conservativo ben possono mutare l'uso dell'edificio, se compatibile con lo stesso e con gli altri requisiti richiesti alle opere per rimanere nell'ambito della categoria di intervento del restauro e risanamento conservativo (conservazione, rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali).

Appare evidente che un intervento edilizio di restauro e risanamento conservativo non possa essere qualificato come tale qualora non miri ad assicurare la funzionalità dell'organismo edilizio, non lo conservari (quindi lo trasforma), ovvero non rispetti i suoi elementi tipoligici, formali e strutturali, o, ancora, imprima una destinazione d'uso incompatbile con l'organismo edilizio stesso.

In ordine al mutamento di destinazione d'uso di un immobile attraverso la realizzazione di opere edilizie, effettuato dopo l'ultimazione del fabbricato e durante lo sua esistenza si configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo la definizione fornita dall'art.3, comma 1, lett.d) del T.U. n.380/2001), in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. [Lexambiente.it]

data documento:
29-09-2008
file: sentenza
fonte: