D.P.R. 139/2010 - Autorizzazione paesaggistica semplificata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ruolo dei Comuni, parte 1: rapporto tra procedimento paesaggistico semplificato e procedimento urbanistico-edilizio
di romolo balasso architetto

I Comuni, quando sono amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, significa che hanno ricevuto formale delega da parte della regione (soggetto titolare della funzione), oppure la conferma della delega in essere nei termini previsti (art. 159, comma 1 del codice), in quanto riescono ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonchè di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia.

Il precetto suddetto esprime un principio inderogabile nel procedimento semplificato di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la quale conserva anche la natura di atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio (questi sono, come noto, la SCIA-DIA e la Comunicazione di Inizio Lavori).

Essere "atto presupposto" al titolo abilitativo edilizio vuol dire che questo non può essere rilasciato in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, al punto che, generalmente, tale mancanza potrebbe costituire motivo sufficiente a legittimare un provvedimento negativo (diniego-rigetto).

Se nel procedimento ordinario è la formalizzazione dell'esito finale del procedimento paesaggistico (rilascio dell'autorizzazione) a costituire condizione essenziale per la conclusione del procedimento urbanistico-edilizio, nel procedimento semplificato ci sono due momenti di reciproca "interferenza" (pur nel rispetto della ricordata differenziazione):

  • all'inizio del procedimento paesaggistico il Comune è tenuto a verificare preliminarmente la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia;
  • alla fine del procedimento urbanistico-edilizio il Comune è tenuto a rilasciare il permesso di costruire soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ovvero, "l'amministrazione rilascia contestualmente (all'autorizzazione paesaggistica), se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto".

Il regolamento in commento obbliga la preliminare verifica di conformità urbanistico-edilizia perchè la sua insussistenza obbliga il Comune a dichiarare l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica (entro 30 giorni dal ricevimento della stessa).

Questa verifica deve essere compiuta dal Comune attraverso specifica istruttoria, ciò anche quando l'intervento in progetto risultasse subordinato a SCIA(DIA) o a comunicazione di inizio lavori. Infatti il dettato normativo stabilisce che le asseverazioni contenute in predette procedure costituiscono documentazione di verifica della conformità urbanistico-edilizia solo quando le amministrazioni competenti (in materia paesaggistica) non sono i Comuni (non hanno cioè titolarità della funzione urbanistico-edilizia).

Ma qual'è il momento del procedimento urbanistico-edilizio cui fare affidamento ossia il momento in cui viene garantita la sussitenza della conformità urbanistico-edilizia? agli esisti delle risultanze istruttorie oppure agli esiti della determinazione dirigenziale o del responsabile del competente ufficio comunale?

Sembra ragionevole (e scontato) ritenere che la conformità urbanistico-edilizia cui fare affidamento sia quella acclarata (ovvero da acclarare) alla fine del procedimento previsto (esito, formalizzato, del procedimento); quindi la fase di riferimento è quella del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.

Ci sarà dunque un momento nella procedura finale di rilascio del permesso di costruire destinata ad acclarare formalmente la prescritta conformità urbanistico-edilizia (anche nell'eventuale ipotesi che il Comune la debba fornire per essere allegata nella documentazione da presentare ad altra amministrazione competente in materia paesaggistica).

Il fatto che si debba procedere alla verifica di conformità urbanistico-edilizia prima di procedere con le valutazioni di conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento, non fa venir meno il principio secondo cui l'autorizzazione paesaggitica è atto presupposto al rilascio del permesso di costruire.

Infatti il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale non può rilasciare il permesso di costruire prima o contestualmente al rilascio dell'autorizzazione paesaggitica.

Criticità

Il Comune deve svolgere la verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia entro i 30 giorni riservati per la prima fase procedimentale di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (quindi sarebbe attività da compiere ben prima dei 30 giorni entro i quali devono essere esperite anche le valutazioni di merito paesaggistico: conformità e compatibilità).

Il precetto regolamentare del legislatore nazionale, come si può facilmente riscontrare, impone al comune di svolgere una verifica di conformità urbanistico-edilizia all'interno di un procedimento paesaggistico (semplificato e differenziato) in tempi diversi da quelli disegnati, sempre dal medesimo legislatore nazionale, per il procedimento edilizio-urbanistico.

Quest'ultimo, infatti, prevede 60 giorni per le attività istruttorie e 15 giorni per quelle determinative, fatti salvi i maggiori tempi riferibili alle ammesse sospensioni ed integrazioni(cfr. art. 23 del testo unico edilizia).

A quanto si riscontra dalla lettura del precetto regolamentare il procedimento paesaggistico non sembra possa essere sospeso in attesa dell'esito di quello urbanistico-edilizio (in quanto circostanza non espressamente ammessa dal regolamento).

Considerato che le verifiche urbanistico-edilizie all'interno del procedimento paesaggistico semplificato debbono avvenire su valutazioni esperibili in procedimenti differenziati (per obbligo legislativo), l'avvio contestuale dei due procedimenti sembra configurare il procedimento paesaggistico come una accelerazione di quello urbanistico-edilizio, il quale si ritroverebe più che dimezzati i tempi a sua disposizione.

Svista del legislatore o .... lettura interpretativa errata da parte del sottoscritto?

data documento:
2-09-2010
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