Autorizzazione paesaggistica semplificata d.p.r. n. 139/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrazione del procedimento semplificato in materia di autorizzazione paesaggistica
di romolo balasso architetto

 

Il regolamento di cui al d.p.r. 9 luglio 2010 n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità (in vigore dal 10 settembre 2010), prescrive un procedimento che deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni, così frazionati:

  • 30 giorni per l'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (regione o ente delegato - comune, associazioni di comuni, oppure provincia) ai fini istruttori;
  • 25 giorni per la soprintendenza ai fini del parere (vincolante) di competenza;
  • 5 giorni per l'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai fini del rilascio della medesima.

Il suddetto termine generale, però, può allungarsi o accorciarsi in relazione a tre fattori:

  • integrazione documentale e/o informativa;
  • non conformità urbanistico-edilizia;
  • non conformità paesaggistica e/o non compatibilità paesaggistica.

In caso di non confomità urbanistico-edilizia il procedimento si chiude nei 30 giorni riservati all'istruttoria (più eventualmente i giorni - 15 - riservati alle integrazioni), con la dichiarazione di improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica.

In caso di non conformità paesaggistica e/o di non compatibilità paesaggistica, tempi e procedimenti potrebbero complicarsi. Infatti è prescritta la seguente procedura:

  • comunicazione preliminare dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90;
  • evetuale inoltro, nei 10 giorni successivi, delle osservazioni degli interessati ai motivi ostativi;
  • ulteriori 10 giorni per disporre l'atto conclusivo (positivo o negativo)
  • se negativo, l'interessato può richiedere, entro 20 giorni, l'intervento della sovrintendenza;
  • l'amministrazione competente può trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del ricorso, proprie osservazioni alla soprintendenza;
  • il soprintendente emette il proprio atto entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Qualora l'amminsitrazione procedente riscrontri positivamente sia la conformità urbanistico-edilizia, la conformità paesaggistica e la compatibilità paesaggistica (entro i 30 giorni), deve trasmettere alla soprintendenza, sempre entro tale termine, una motivata proposta di accoglimento della domanda.

La soprintendenza deve rendere il proprio parere entro 25 giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine assegnato, l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione entro i 5 giorni successivi (stesso termine decorre al ricevimento del parere vincolante favorevole della soprintendenza).

Se il parere della soprintendenza è vincolante e negativo, adotta lei stessa, nel termine di 25 giorni dal ricevimento della domanda, il provvedimento di rigetto dell'istanza.

Se il parere della soprintendenza è obbligatorio e non vincolante, il provvedimento negativo deve essere adottato dall'amministrazione competente.

Qualora l'amministrazione competente non rispetta i termini assegnati per i provvedimenti di comptenza (conclusione entro 60 giorni, ovvero entro 30 a seconda dei casi), ovvero al decros del termine assegnato alla sopritendenza per la determinazione conclusiva dell'istanza (ossia il suo rigetto), si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 241/90.

Il comma 8 dell'art. 2 consente all'interessato di ricorrere contro il silenzio inadempimento serbato dall'amministrazione.

L'art. 2-bis, invece, disciplina le disciplina le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento (risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento).

Sul procedimento illustrato si potrebbero argomentare alcune osservazioni, tra cui:

  • la connessione tra procedimento urbanistico-edilizio e quello paesaggistico: sembra ragionevole che quello urbanistico-edilizio debba essere definito secondo le regole procedimentali per costituire motivo di improcedibilità dell'iter paesaggistico;
  • la mancata previsione della procedura del 10-bis:
    • sull'improcedibilità del procedimento paesaggisto per non conformità urbanistico-edilizia (se non attuato nel procedimento parallelo urbanistico-edilizo, per l'appunto);
    • sul rigetto diretto da parte della Soprintendenza;
  • sul fatto che per gli immobili vincolati, la giurisprdenza qualifica, unanimamente (indirizzo consolidato) il silenzio serbato dall'amministrazione come un silenzio significativo ossia un vero e proprio rigetto impugnabile avanti il Giudice Amministrativo.
data documento:
31-08-2010
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