TAR Umbria, sezione I, sentenza 15 settembre 2010, n. 465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permesso di costruire: differenza tra proroga e rinnovo - art. 15 del testo unico edilizia
di romolo balasso architetto

L'articolo 15 del d.p.r. 380/2001, testo unico edilizia, asserisce al comma 2 che:

Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Nella pratica succede che i termini suddetti non siano rispettati, tanto da far richiedere agli interessati delle istanze di proroga ovvero di rinnovo del titolo abilitativo edilizio, confondendo spesso i due concetti.

Infatti il concetto di proroga e il concetto di rinnovo sono, sotto il profilo amministrativo, diversi tra loro. A chiarire nuovamente i due concetti è intervenuta la recente sentenza del TAR Umbria del 15/9/2010, oggetto del presente commento.

Dalla sentenza si evince che:

  • la P.A. deve procedere all'autonoma configurazione dell'istanza a prescindere dal nomen iuris utilizzato dagli interessati;
  • se il contenuto dell'istanza avviene prima della scadenza del titolo edilizio e la richiesta riguarda il differimento dell'efficacia temporale del provvedimento stesso per un periodo precisato nell'istanza medesima, appare ragionevole che la richiesta riguardi una proroga dei termini;
  • tuttavia la proroga è consentita (per legge) solo con provvedimento motivato, possibile soltanto se l'istanza è circostanziata in ordine ai quei "fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire" che non hanno consentito il completamento dell'opera assentita entro il termine massimo ammesso;
  • tali fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, pertanto, sono indispensabili a configurare come circostanziata l'istanza, al fine di consentire alla P.A. di valutare la fondatezza e la rilevanza delle ragioni da porre a motivazione del provvedimento di proroga;
  • l'assenza dei fatti sopravvenuti e circostanzianti la domanda di proroga, legittima nella P.A. di interpretare la richiesta come un rinnovo del titolo abilitativo edilizio, ossia come domanda per l'ottenimento di un nuovo permesso di costruire relativo alle opere necessarie per completare l'intervento;

In fine, la sentenza si conclude asserendo:

A questo proposito, va osservato che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, diversamente dal caso della proroga, che si limita a prolungare la durata del rapporto amministrativo, accedendo all’originario permesso di costruire, il rinnovo costituisce autonomo titolo edilizio, soggetto al rispetto della normativa vigente al momento della sua adozione (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2008, n. 4528).

data documento:
30-09-2010
file: sentenza
fonte: