TAR Piemonte, sezione 1, sentenza 14 gennaio 2011, n. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illogicità di scelte urbanistiche che portano all'annullamento (in parte qua) uno strumento urbanistico (PRG)
di romolo balasso architetto

Un terreno viene riclassificato nella sua destinazione d'uso: da “area per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport” a “verde privato” in zona soggetta a vincolo fluviale. In seguito alle osservazioni dei proprietari il Comune e prevede la destinazione ad “area residenziale di completamento”.

Il ricorrente "lamenta come detta scelta si discosti dal canone di un’attenta regolazione del “giusto rapporto tra il costruito e le zone libere” e contrasti con le esigenze di tutela dell’ambiente, “in particolar modo la zona collinare e lacustre, al fine di salvaguardare l’identità del luogo che … è profondamente contraddistinto sia dalla presenza di una rigogliosa vegetazione nonché per il generale incantevole contesto panoramico”, con conseguente pregiudizio anche per la sua proprietà che, tra l’altro, vedrebbe notevolmente ridotta l’esposizione solare a seguito dell’innalzamento di un nuovo immobile.

La contestata destinazione residenziale, inoltre, comporterebbe una sensibile riduzione degli spazi verdi che contrasta con le finalità e gli obiettivi indicati nella relazione illustrativa del nuovo piano regolatore generale."

Con ordinanza n. 92 del 30 gennaio 2009, è stata disposta una verificazione tecnica, ai sensi dell’art. 44 del r.d. n. 1054/1924, intesa ad accertare se la contestata scelta amministrativa sia coerente e adeguata “sotto il profilo della adeguata applicazione delle norme tecnico-scientifiche tratte dalla scienza urbanistica”.

In via preliminare, è opportuno rammentare che il piano regolatore adottato, nella misura in cui è suscettibile di applicazione, costituisce atto immediatamente lesivo e, come tale, direttamente impugnabile dai soggetti che si assumano lesi dalle sue prescrizioni, senza necessità di attendere che sopravvenga l’effettiva approvazione.

Ancora in via generale, si rileva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le scelte urbanistiche operate dall'amministrazione titolare del potere di governo del territorio sono espressione di ampia discrezionalità nel definire la tipologia delle utilizzazioni delle singole parti del territorio medesimo, cosicché dette scelte, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, non sono sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che risultino incoerenti con l'impostazione di fondo dell'intervento pianificatorio o manifestamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio ovvero ancora affette da vizi macroscopici di illogicità e irrazionalità riconducibili nell'alveo dell'eccesso di potere.

Nel caso in esame, le censure dedotte da parte ricorrente sono tese, come già riferito, a porre in luce pretesi profili di illogicità della contestata scelta urbanistica e l’incoerenza della stessa con gli obiettivi sottesi alla revisione dello strumento urbanistico generale.

Trattasi, quindi, di censure astrattamente atte, ove condivise dal giudicante, a fondare l’invocata statuizione caducatoria.

10) Le sopra riferite valutazioni, dalle quali il Collegio non ha alcun motivo per discostarsi, evidenziano la sussistenza dei denunciati profili di illogicità e incoerenza della scelta operata con il nuovo piano adottato che, in conseguenza, deve essere annullato in parte qua.

data documento:
17-01-2011
file: sentenza

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