Art. 19 legge 241/90 - novellato dalla legge 122/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIA/DIA: l'asseverazione del progettista abilitato

di romolo balasso architetto

A prescindere dal nomen iuris che deve assumere il regime edilizio residuale a quello dell'attività edilizia libera e al permesso costruire, ciò che connota l'istituto rimane la funzione riservata al progettista abilitato.

Va premesso che per progettista abilitato si deve intendere "iscritto all'albo", in quanto l'iscrizione a questo elenco di evidenza pubblica presuppone l'abilitazione (esame di Stato di cui all'art. 33, comma 5, della Costituzione) e il possesso degli altri requisiti richiesti per esercitare le c.d. professioni intellettuali regolamentate, ossia riservate a predeterminate categorie di professionisti.

L'asseverazione nasce con la legge 47/85, articolo 26, relativo alle opere interne, ovvero con quelle iniziative legislative di semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative, anche se nel settore edilizio-urbanistico la semplificazione sembra incentrata nel volere un soggetto responsabile penalmente e patrimonialmente, esterno alla Pubblica Amministrazione.

Quest'ultima, infatti, anzichè concretizzare i ripetuti tentativi riformativi (sia sotto il profilo procedimentale che organizzativo), viene parzialmente e timidamente esautorata delle proprie funzioni e poteri (quali quello del controllo preventivo) forse a favore di quello repressivo (vigilanza sull'attività).

In questo senso andrebbe letta l'asseverazione del progettista: si tratta infatti di un'attività complessa e delicata al tempo stesso, in quanto, come rileva la giurisprudenza penale, "il termine asseverare ha nel vocabolario della Lingua italiana il significato di 'affermare con solennità', e cioè di porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità/affidabilità del contenuto" (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sentenza 19-01-2009 n. 1818).

Per i Giudici Penali:

"la decisione del committente e del suo professionista di non sollecitare mediante richiesta di permesso di costruire il preventivo controllo dell'ente pubblico, e di procedere piuttosto con D.i.a. porta con sè una particolare assunzione di responsabilità del progettista stesso;

tale responsabilità trova fondamento nel particolare affidamento che l'ordinamento pone sulla relazione tecnica che accompagna il progetto e sulla sua veridicità, atteso che quella relazione si sostituisce, in via ordinaria, ai controlli dell'ente territoriale ed offre le garanzie di legalità e correttezza dell'intervento;

muovendo da quell'affidamento, la condotta del professionista abilitato assume specifica rilevanza pubblicistica;

in altri termini, la costruzione della D.i.a. come a controllo successivo rafforza il concetto di delega di potestà pubblica al soggetto qualificato, con dichiarazione del progettista che assume valore sostitutivo e quindi <certificativo>".

La stessa giurisprudenza penale, inoltre, indica anche diversi altri requisiti necessari per adire alla D.i.a., alcuni dei quali derivano dal corretto rapporto tra committente e professionista (anche il committente ha i suoi doveri nei confronti del professionista per consentire a quest'ultimo di svolgere la propria prestazione oggetto di obbligazione - cfr. art. 1175 del Codice Civile).

Ciò che si ritiene evidenziare è che l'asseverazione viene ricondotta ad un relazione, infatti l'art. 23 del testo unico edilizia prescrive al progettista abilitato di firmare una dettagliata relazione e gli opportuni elaborati progettuali, strumenti attraverso i quali lo stesso progettista assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e il non contrasto con quelli adottati, la conformità ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle normative di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

In altri termini il progettista deve "asseverare" ogni conformità prescritta dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente per le opere da realizzare, ivi compreso la sussistenza degli eventuali atti di assenso previsti dalle normative incidenti sull'attività da realizzare (c.d. tutele parallele e concorrenti).

Questa evidenziazione della funzione del progettista porta ad enfatizzare due aspetti:

  • risulta fondamentale per il tecnico comprendere appieno il concetto di conformità alle previsioni indicate dalla legge, in quanto va "dettagliatamente descritta" nella relazione e "rappresentata" negli opportuni elaborati progettuali; si tratta di un'attività che il progettista deve compiere con metodo, secondo dati criteri e procedure al duplice fine di adempiere all'obbligo e limitare i rischi evidenziando l'iter logico-intellitivo seguito;
  • al progettista sono richiesti una dettagliata relazione e gli opportuni elaborati progettuali; se questi ultimi sono sempre presenti, non così si può dire per la dettagliata relazione che, invece, viene generalmente sostituita da una formula di rito inserita nella modulistica comunale.

La prassi, infatti, sembra ritenere soddisfatto il precetto dell'asseverazione, inserendo nella modulistica una dichiarazione in tale senso, denominata cioè "asseverazione" o includente il termine "assevera", che ripete tautologicamente il precetto normativo della pretesa conformità, non contrasto e rispetto.

In altri termini sembra che le parti ritengano soddisfatto l'obbligo normativo con una mera sottoscrizione di una formula di stile sotto l'ammonimento delle responsabilità penali.

Difficile trovare agli atti "dettagliate relazioni" che diano riscontro puntuale (dettagliato) delle conformità, non contrasti e rispetti normativamente richiesti.

Pertanto è indispensabile, considerata l'accresciuta responsabilità penale (prevista al comma 6 del nuovo art. 19 della legge 241 la - sola - reclusione da uno a tre anni), che il progettista rediga questa dettagliata relazione tecnica, anche per documentare la propria attività (e facilitare le sue stesse verifiche).

Logico ritenere che il progettista deve "imparare" a svolgere la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento, e la verifica-accertamento delle conformità alle normative, conformità che presuppongono anche l'interpretazione delle norme e, quindi, la conoscenza dei criteri propri dell'interpretazione (letterale, ratio iuris, vox iuris, ecc..).

In proposito Tecnojus ha definito dei percorsi di aggiornamento professionale specifici che si rendono disponibili agli organismi istituzionali che ne faranno richiesta (info@tecnojus.it).

data documento:
27-09-2010
file:
fonte:
Tecnojus