Art. 19 legge 241/90 - novellato dalla legge 122/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riepilogo (sintesi) inerente le caratteristiche e le problematiche applicative (in edilizia) della Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA
di romolo balasso architetto

Per riepilogare la "percezione" generale sulla novella legislativa dell'art. 19 della legge 241/90, si ritiene emblematica l'affermazione dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani):

"L’entrata in vigore della segnalazione certificata di inizio attività – è emerso dai lavori della commissione – invece di semplificare il quadro normativo relativo alle procedure per avviare nuove attività ha creato invece delle farraginosità nel sistema, non specificando in quali settori deve essere applicata e creando un meccanismo di sovrapposizione alla vecchia Dia, sono nate in questo modo difficoltà di procedimento negli enti locali”.

Innanzitutto si deve ricordare che:

  • la novella non riguarda soltanto il nomen iuris dell'istituto di semplificazione, bensì la sua disciplina. Infatti, rispetto al disposizione previgente (di cui alla legge 80/2005 e legge 69/2009):
    • non occorre più attendere 30 giorni per iniziare l'attività;
    • l'amministrazione ha 60 giorni di tempo per adottare i provvedimenti di competenza, ad esclusione dei due casi previsti, e cioè:
      • in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci;
      • in caso di presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale (previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
    • l'esclusione dalla sostituzione non rgiuarda più soltanto gli atti rilasciati dalle pubbliche amministrazioni preposte alla tutela di determinati interessi, bensì anche dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
    • la presentazione della segnalazione non deve più essere seguito dalla contestuale comunicazione all'amministrazione competente dell'inizio effettivo dell'attività.
    • il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività deve contenere la sola rimozione degli eventuali effetti che si qualificano come dannosi;
    • è stata introdotta la sanzione penale in caso di falsità, da uno a tre anni di reclusione.
    • conferma l'assenza di un regime sanzionatorio ammnistrativo (anche ti tipo pecuniario) in caso di esercizio di un'attività in assenza di segnalazione: l'unico sembra il provvedimento motivato di non prosecuzione dell'attività e di invito all'interessato di conformare tale attività alla normativa vigente, ovvero di presentare la segnalazione omessa, previa verifica da parte della stessa amministrazione competente, che tale procedura sia possibile;

Caratteristiche principali del nuovo articolo 19 della legge 241/90, sembrano essere le tre condizioni operative dell'amministrazione competente:

  1. verifica della possibilità di far conformare l'attività segnalata alla normativa vigente, con il conseguente eventuale invito all'interessato di provvedervi entro un termine fissato (non inferiore a 30 giorni), nei due casi previsti:
    • generale;
    • in caso di presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
  2. l'ordine di rimozione degli effetti dell'attività del privato, qualora si sia accertato l'assenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da tti amministrativi a contenuto generale, deve essere riferito ai soli effetti dannosi, i quali, evidentemente, dovranno essere qualificati come tali;
  3. la previsione della sanzione penale prevedente la sola reclusione e non anche la multa.

Secondo l'Ufficio Legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa, sulla base di profili argomentativi (che non hanno convinto i più), la norma generale:

  • si applica alla materia edilizia, con esclusione:
    • del permesso di costruire di cui all'art. 10 del testo unico edilizia (in ragione del fatto che questo avrebbe una disciplina compiuta);
    • della dia alternativa, altrimenti detta superDia, di cui al comma 3 dell'art. 22 del testo unico edilizia;
    • della dia disposta dalle regioni ai sensi del medesimo art. 22, comma 4, testo unico edilizia.
  • pertanto sostituirebbe la sola Dia di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 22 testo unico edilizia (quali campi di applicazione);
  • la SCIA sarebbe perseguibile anche in aree vincolate a condizione di ottenere preventivamente il prescritto atto di assenso.

La nota/parere ministeriale non entra esplicitamente nel merito delle altre questioni che si pongono:

  • si presume che per il ministero l'attività edilizia subordinata a SCIA:
    • possa essere iniziata contestualmente alla presentazione in comune della segnalazione;
    • risevi al comune 60 giorni di tempo per esperire gli accertamenti e verifiche di competenze, e quindi per adottare i provvedimenti di competenza,
  • non si dice quali attività e quale provvedimento dovrebbe adottare il Comune in seguito all'accertamento di assenza dei requisiti e presupposti di legge:
    • deve verificare la possibilità di conformare l'attività segnalata alla normativa vigente ed invitare l'interessato a provvedervi entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a 30 giorni?
    • oppure può limitarsi ad adottare il provvedimento di non prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi (che dovranno, pertanto, essere accertati) ?
    • opppure deve controllare lo stato di avanzamento dei lavori ed adottare il provvedimento idoneo in relazione a tale stato?
      • ordine di non effettuare l'intervento, nel caso in cui lo stesso non avesse avuto inizio al momento della verifica;
      • ordine di non prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi (che dovrebbero essere accertati)?
  • non dice neppure se rimane applicabile l'articolo 37 del testo unico edilizia, relativo al regime sanzionatorio amministrativo (di tipo pecuniario) ivi disciplinato.
  • non dice se la SCIA:
    • conserva efficacia triennale;
    • debba seguire la comunicazione di fine attività con il collaudo redatto dal progettista abilitato o da altro tecnico abilitativo, con la regolarizzazione catastale.
data documento:
27-10-2010
file: quadro evol.
fonte:
Tecnojus