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Riepilogo (sintesi) inerente le caratteristiche e le problematiche applicative (in edilizia) della Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA
di romolo balasso architetto
Per riepilogare la "percezione" generale sulla novella legislativa dell'art. 19 della legge 241/90, si ritiene emblematica l'affermazione dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani):
"L’entrata in vigore della segnalazione certificata di inizio attività – è emerso dai lavori della commissione – invece di semplificare il quadro normativo relativo alle procedure per avviare nuove attività ha creato invece delle farraginosità nel sistema, non specificando in quali settori deve essere applicata e creando un meccanismo di sovrapposizione alla vecchia Dia, sono nate in questo modo difficoltà di procedimento negli enti locali”.
Innanzitutto si deve ricordare che:
Caratteristiche principali del nuovo articolo 19 della legge 241/90, sembrano essere le tre condizioni operative dell'amministrazione competente:
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verifica della possibilità di far conformare l'attività segnalata alla normativa vigente, con il conseguente eventuale invito all'interessato di provvedervi entro un termine fissato (non inferiore a 30 giorni), nei due casi previsti:
- generale;
- in caso di presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
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l'ordine di rimozione degli effetti dell'attività del privato, qualora si sia accertato l'assenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da tti amministrativi a contenuto generale, deve essere riferito ai soli effetti dannosi, i quali, evidentemente, dovranno essere qualificati come tali;
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la previsione della sanzione penale prevedente la sola reclusione e non anche la multa.
Secondo l'Ufficio Legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa, sulla base di profili argomentativi (che non hanno convinto i più), la norma generale:
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si applica alla materia edilizia, con esclusione:
- del permesso di costruire di cui all'art. 10 del testo unico edilizia (in ragione del fatto che questo avrebbe una disciplina compiuta);
- della dia alternativa, altrimenti detta superDia, di cui al comma 3 dell'art. 22 del testo unico edilizia;
- della dia disposta dalle regioni ai sensi del medesimo art. 22, comma 4, testo unico edilizia.
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pertanto sostituirebbe la sola Dia di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 22 testo unico edilizia (quali campi di applicazione);
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la SCIA sarebbe perseguibile anche in aree vincolate a condizione di ottenere preventivamente il prescritto atto di assenso.
La nota/parere ministeriale non entra esplicitamente nel merito delle altre questioni che si pongono:
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data documento: |
27-10-2010 |
file: quadro evol. |
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fonte: |
Tecnojus |
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