Art. 19 legge 241/90 - novellato dalla legge 122/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge 122/2010: la SCIA-DIA edilizia è possibile per gli interventi edilizi sul patrimonio culturale di cui al d.lgs. 42/04?
di romolo balasso architetto

La disciplina generale contenuta nell'art. 19 della 241/90, ha sempre escluso che l'atto di consenso sia sostituito dalla DIA per le autorizzazioni di cui alle leggi 1089/39, 1497/39 e 431/85 (così il testo di cui all'art.2, comma 10, della legge 537/93), ovvero degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente (così la novella delle leggi 15/05 e 80/05).

Se con legge 662/96 era escluso il riscorso alla DIA nel caso di immobili assoggettati alle disposizioni delle legge suddette (cfr. art. 4, comma 8, lett. a) legge 493/93 così come sostituito dalla legge 662/96), il testo unico edilizia dispone che la realizzazione degli interventi ammessi a DIA riguardanti immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, sia subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richieste dalle relative previsioni normative (cfr. art. 22, co. 6 del d.p.r. 380/01).

Il novellato articolo 19 ammette la SCIA (cfr. 1 comma) per gli atti di assenso contemplati "con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali", dando ad intendere che l'esclusione riguardi sia gli atti di assenso specifici (autorizzazione paesaggsitica, ecc..) che quelli di altro tipo (quali quello edilizio) quando riguardano il patrimonio culturale.

L'esclusione tout-court della SCIA quando gli immobili in questione sono beni culturali o paesaggistici sembra confliggere con la disposizione del comma 4: dopo i 60 giorni concessi per l'adozione del provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attiva e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'ineressato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, ... previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Ora non è dato a capire come possa l'amministrazione adottare un tale comportamento:

  • visto che la SCIA è esclusa nel caso in cui sussistano tali vincoli, ossia su tale patrimonio artistico e culturale (l'art. 2, comma 1, del d.lgs. 42/04 definisce patrimonio culturale quello costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici);
  • se l'inizio dei lavori non può avenire in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica che, come noto, è atto autonomo e presupposto o, eventualmente, contestuale al titolo abilitativo edilizio;
  • se costituisce reato qualsiasi intervento eseguito su tali beni in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione, la quale non è ammessa in sanatoria (salvo i casi elencati);
  • se l'unica forma di estinzione del reato paesaggistico (cfr. art. 181 del d.lgs. 42/04, comma 1-quinquies) è la spontanea rimessione in pristino delle aree o degli immobili;
  • se le amministrazioni cui competono le due tutele (paesaggistica, culturale da una parte ed edilizia ed urbanistica dall'altra) fossero diverse ovvero, nel caso coincidessero, devono garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Molti sono gli aspetti e le implicazioni esistenti nelle materie "tecniche" (edilizia, urbanistica, beni culturali, beni paesaggistici, ..) che un'applicazione sic et simpliciter del novellato articolo 19 sconvolgerebbe.

data documento:
16-09-2010
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