Art. 19 legge 241/90 - novellato dalla legge 122/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edilizia: SCIA o DIA?
di romolo balasso architetto

Il dibattito sorto in argomento, come noto, ha creato due indirizzi contrapposti: la SCIA si applica all'edilizia così com'è scritta nel novellato art. 19 della legge 241/90; la SCIA non può essere applicata così com'è scritta nella legge generale in quanto la disciplina edilizia è disciplina speciale che gode di una certa autonomia.

A derimere la questione dovrebbe pensarci l'attesa ed agoniata circolare ministeriale (la seconda), se mai arriverà.

In attesa dei chiarimenti ministeriali è possibile fare delle considerazioni, anzi sembra opportuno farle perchè la normativa è entrata in vigore per cui è necessario capire se va applicata o meno ed adottare, di conseguenza, un indirizzo possibilmente uniforme (ragionato, coerente, ecc..).

Occorre premettere ogni valutazione con una osservazione: la DIA edilizia ha sempre goduto di una sua autonomia rispetto alla DIA generale, rispetto alla quale è rimasta imperturbata a fronte delle diverse variazioni di quest'ultima succedutesi nei vari momenti (si pensi alla legge 537/93, alle leggi 15/2005, 80/2005, 69/2009).

In altri termini la DIA Edilizia:

  • ha sempre mantenuto differenziato il tempo di inizio dell'attività rispetto a quello di presentazione (20 gg nella legge 662/96, 30 gg con il testo unico edilizia), periodo entro il quale la PA doveva svolgere le sue verifiche e notificare, se del caso, l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Dopo tale termine la PA competono/competevano i poteri propri della vigilanza sull'attività di cui al titolo IV del testo unico edilizia;
    • la DIA edilizia ha mantenuto tali caratteristiche anche quando la DIA generale, invece, prevedeva l'inizio dell'attività contestualmente alla presentazione, ovvero in data diversa da comunicare alla P.A., mentre la PA aveva 60 gg di tempo per le verifiche di competenza e l'eventuale adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, fatto salva la possibilità di conformare l'intervento alla normativa vigente, ove possibile, entro il termine fissato dall'amministrazione, termine che non poteva essere inferiore a 30 giorni.
    • la Dia edilizia non ha mai previsto quest'ultima evenienza, e cioè l'obbligo di invitare l'interessato a conformare l'attività, qualora possibile, ma inibiva l'intervento entro i termini prescritti, ovvero, dopo tali termini, si avviano le procedure di vigilanza previste nel titolo IV del testo unico edilizia ('art. 27 e segg.).
    • Soltanto con le leggi 15/05 e 80/05 la DIA generale si è "adeguata" alla DIA edilizia introducendo il termine di 30 gg sia per dar corso all'attività sia per le verifiche in capo all'amministrazione.
  • la DIA edilizia è sempre stata a tempo (efficacia di tre anni), con obbligo di comunicare la fine lavori corredata dal collaudo sottoscritto dal progettista abilitato o da altro tecnico abilitato.
    • la DIA generale non ha mai avuto questo obbligo.

Ora, non è dato a capire perchè mai la legge 122/2010 dovrebbe incidere sull'autonomia disciplinare della DIA edilizia, a parte nel nome (ai sensi del comma 4-ter), se tale incidenza non è mai stata supposta precedentemente in seguito alle varie leggi di modifica (basti anche la sola modifica del nome: da denuncia a dichiarazione).

Non sembra logico creare in edilizia un sistema ibrido tra art. 19 novellato e testo unico edilizia, perchè potrebbe dar luogo a tanti sistemi "misti" e verrebbe meno una generale coerenza e unitarietà.

Del resto sono ampiamente noti gli aspetti legati alla vigilanza sull'attività edilizia contenuti nel testo unico edilizia, aspetti che potrebbero essere in qualche modo "alterati" da applicazioni ibride (es. richiedere la conformazione degli interventi alla normativa vigente - a fronte di asseverazione tecnica in tal senso da parte del progettista abilitato - in luogo dell'attivazione delle procedure inibitorie e/o sanzionatorie).

Altro interrogativo (lecito) riguarda la natura giuridica dell'istituto considerato nell'art. 19 della legge 241/90: ma con il cambio di denominazione è da ritenersi cambiata anche la natura giuridica? Oppure il mutamento di nome e dei contenuti porta a ritenere che il legislatore abbia introdotto un nuovo istituto di semplificazione?

Con le modifiche di nome (da denuncia a dichiarazione) e del contenuto, avvenuto a mente delle citate leggi 15/05, 80/05 e 69/09 tali interrogativi non sembra si siano mai posti.

data documento:
16-09-2010
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