Art. 19 legge 241/90 - novellato dalla legge 122/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIA e responsabilità (penali) dei soggetti - parte prima
di romolo balasso architetto

Il comma 6 del novellato articolo 19 della legge 241/90 recita "Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni."

La responsabilità penale è dunque posta in capo ai soggetti che devono rendere:

  • dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
  • attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati (corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione);
  • dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese (legge 133/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo (dell'art. 19, comma 1).

Per quanto concerne la materia edilizia, l'art. 29, comma 3, del testo unico edilizia (di cui al d.p.r. 380/2001), stabilisce, come noto, che "Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’articolo 23, comma 1, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari".

Il richiamato art. 481 del Codice penale, che fa parte dei "delitti contro la fede pubblica" (titolo VII), "della falsità in atti" (capo III), è rubricato "falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità" (sono tali, agli effetti della legge penale "i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi") e stabilisce che:

chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 51 a € 516

sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. della legge 689/1981.

Appare evidente che la sanzione penale prevista dal comma 6 dell'articolo 19 legge 241/90, così come sostituito dalla legge 122/2010, sia ben più grave della sanzione prevista dall'art. 481 del C.P. che tale legge non ha modificato.

Sembra logico che la disposizione legislativa suddetta pone degli interrogativi:

  • ma il progettista asseverante la SCIA perde o conserva la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità?
  • fermo restando la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità, il progettista dovrà essere sanzionato a norma del citato comma 6 anzichè con l'art. 481 del C.P.?

In tema di falsità in atti, come noto, il codice penale contempla varie fattispecie:

  • la falsità materiale, commessa dal:
    • pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476);
    • pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477);
    • pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478);
    • privato in atti pubblici, in certificazioni o autorizzazioni amministrative o in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuti di atti (art. 482).
  • la falsità ideologica, commessa dal:
    • pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479);
    • pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480);
    • persona esercente un servizio di pubblica necessità in certificati (art. 481);
    • privato in atto pubblico (art. 483).

Il comma 6 del novellato art. 19 della legge 241/90 non distingue tra falsità materiale e falsità ideologica, a prescindere da ulteriori qualifiche che può assumere il soggetto (pubblico ufficiale, persona esercente un servizio di pubblica necessità); parimenti non precisa se le attestazioni e/o asseverazioni richieste si qualificano come certificati o come atti.

In altri termini il comma 6 in parola, rispetto al codice penale, sembra faccia di tutta un'erba un fascio.

In materia edilizia la giurisprudenza penale (cfr. Cass. Pen. Sez. III, sentenza 18 luglio 2010, n. 27699 e la richiamata Cass. Pen. Sez. III, sentenza 19 gennaio 2009 n. 1818 - ved. commento Tecnojus) è oramai concorde nel riconoscere il valore certificativo dell'asseverazione del progettista, proprio in ragione del fatto che l'art. 29, comma 3, del testo unico dell'edilizia richiama espressamente l'articolo 481 del C.P. relativo, per l'appunto, alla falsità ideologica in certificati.

data documento:
13-09-2010
file:
fonte: