Art. 19 legge 241/90 - novellato dalla legge 122/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e la discrezionalità amministrativa
di romolo balasso architetto

L'entrata in vigore della SCIA a scapito della DIA ha alimentato un acceso dibattito per quanto concerne la sua applicazione nella disciplina edilizia.

Addirittura si legge che la SCIA, forse nel presupposto che si tratti di un nuovo istituto, ha sostituito anche il permesso di costruire in quanto il suo rilascio dipende esclusivamente da riscontri oggettivi di conformità, essendo preclusa ogni discrezionalità.

Sul punto c'è chi ha ben chiarito che in materia edilizia non è preclusa la discrezionalità nell'ambito del permesso di costruire in quanto, verosimilmente, è sottesa in ogni valutazione.

Infatti è pacifico ritenere che la P.A. conserva sempre una discrezionalità (presumibilmente più tecnica che amministrativa) al rilascio del permesso di costruire laddove deve valutare le pescritte conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Del resto la "discrezionalità" è insita nei processi di valutazione laddove questi non comportano soltanto dei riscontri oggettivi bensì anche degli apprezzamenti (giudizi), caso che si presenta anche nelle circostanze in cui i riscontri oggettivi fanno riferimento ad elementi che possono (od hanno) apprezzamenti discrezionali.

La valutazione discrezionale tipica, ad esempio, si ritiene essere quella finalizzata a meglio tutelare l'interesse protetto dalla normativa con riferimento ai medesimi dati normativi (valutazione discrezione dei fatti e della elaborazione degli stessi secondo regole oggettive e verificabili) ovvero laddove dovessero esistere più dati normativi (discrezionalità di scelta).

Occorre tener distinta la valutazione (che rappresenta sempre un giudizio) dall'interpretazione delle normative applicabili all'intervento: in quest'ultimo caso, infatti, i criteri di riferimento sono quelli tipici anche se possono portare a risultati diversi (anche la giurisprudenza è spesso in disaccordo interpretativo tant'è vero che si parla spesso di indirizzo od orientamento giurisprudenziale prevalente).

Sembrerebbe oggettivo, invece, sempre a titolo di esempio, il riscontro delle distanze o delle altezze così come di altri "parametri o requisiti" (rapprto aero-illuminante, superifici minime dei locali, ecc..); il condizionale è d'obbligo perchè non tutti i requisiti/parametri sono oggettivabili.

Per alcuni di loro, infatti, quali le distanze o le altezze, occorre convenire sul metodo di misurazione (lineare, radiale, ecc..), sugli elementi cui riferire la misura (es. sporti significativi o non, piano campagna, confine stradale, confine, ecc..) e che possono avere o assumere significati diversi per l'interprete.

In materia edilizia, a mio avviso, il legislatore ha previsto i tre regimi (art. 6, art. 10 e art. 22) più in termini procedurali che sostanziali (di semplificazione temporale), considerato che tutti devono risultare, sempre, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbansitico-edilizia.

Il principio che se ne deduce è, a mio avviso, che taluni interventi, quelli aprioristicamente ritenuti neutri (sotto il profilo delle trasformazioni urbanistico-edilizia ossia in termini di carico urbanistico) o di lieve entità rispetto alla tutela perseguita dalla disciplina, beneficiano di procedimenti semplificati: comunicazione e DIA/SCIA.

A parere del sottoscritto, dunque, la SCIA rimane, per così dire, una DIA, nel senso di rappresentare un procedimento semplificato, con due sole grandi innovazioni (eccetto una terza di cui si dirà in altro commento) sempre sotto l'aspetto procedimentale:

  • una semplificazione a favore dell'interessato: l'attività/intervento può essere intrapreso dal giorno della presentazione della segnalazione, senza attendere i 30 giorni;
  • una semplificazione a favore della P.A.: questa ha 60 giorni di tempo, anzichè 30, per svolgere il controllo (che sembra rimanere eventuale).

Non si comprende tutta la discussione sollevata sull'applicabilità o meno della SCIA in edilizia: ben chiari appaiono gli intendimenti del legislatore (ved. anche le relazioni parlamentari).

Discorso diverso pare essere quello dell'opportunità o meno di avere una SCIA piuttosto che una DIA nella materia dell'edilizia, ovvero un procedimento che consente di iniziare i lavori contestualmente alla segnalazione anzichè attendere 30 giorni.

data documento:
13-09-2010
file:
fonte: