Art. 19 legge 241/90 - novellato dalla legge 122/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) dell'art. 19 legge 241/90 e la Denuncia/Dichiarazione di Inizio Attività di cui agli artt. 22 e 23 del testo unico edilizia
di romolo balasso architetto

Con legge n. 122/2010 (entrata in vigore il 31-7-2010) è stato novellato l'articolo 19 della legge 241/90, col quale è stato innovato o sostituito l'istituto della DIA: dal 31 luglio l'articolo 19 suddetto disciplina la SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività e non più la DIA, Dichiarazione Inizio Attività (già Denuncia Inizio Attività).

L'Istituto in parola (SCIA), da quanto si desume, differisce da quello precedente della DIA di cui al medesimo art. 19 della legge 241/90, in ordine a quattro aspetti principali:

  1. l'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della segnalazione, senza attendere il decorso di 30 giorni;
  2. l'amministrazione competente ha tempo 60 giorni per adottare i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione non più dei soli suoi effetti bensì degli eventuali effetti dannosi di essa (sussisterebbe duqnue una qualificazione degli effetti da rimuovere);
  3. il motivato provvedimento dell'amministrazione, tuttavia, sembra debba essere preceduto da una valutazione in capo all'Amministrazione stessa circa la possibilità di conformare alla normativa vigente l'attività segnalata con conseguente invito all'interessato a provvedervi entro un termine prefissato indicato nel medesimo invito;
  4. dopo i 60 giorni l'amministrazione può adottare i motivati provvedimenti del punto precedente soltanto in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque gli interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

L'istituto della DIA disegnato dall'articolo 23 del d.p.r. 380/01 (il quale, come noto, ha valore "regolamentare", quindi con il c.d. carattere cedevole alla legislazione concorrente delle regioni, nei commi 1, 2, 5, 6 e 7, e valore di legge per i commi 3 e 4), prevede invece una disciplina di dettaglio (conforme ai principi stabiliti nella legge 241/90 nella sua versione ante modifica - che chiameremo legge "madre"):

  1. comma 1 (R): presentazione della DIA almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori corredata dalla relazione tecnica e dagli elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato, oltre all'ulteriore documentazione prevista al comma 2 (questo comma si ritiene aderente alle disposizioni di principio previste nella legge "madre");
  2. comma 2 (R): termine massimo di efficacia della DIA pari a 3 anni con obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori (disposizione di dettaglio non ancorata ad alcuna disposizione "madre");
  3. comma 6 (R): entro 30 gg dalla presentazione della DIA iil dirigente può notificare all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza (anche questa disposizione è rispettosa della legge "madre");
  4. comma 7 (R): ultimato l'intervento, il progettista o altro tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale di conformità dell'opera al progetto presentato ed allegato alla DIA, con eventuale presentazione della ricevuta di accatastamento (disposizione di dettaglio non ancorata ad alcuna disposizione di principio della legge "madre");
  5. commi 3 e 4 (L): la DIA è applicabile anche agli immobili vincolati, non per acquisire il relativo atto di assenso, comunque denominato,bensì per acquisire solo l'assenso edilizio il quale acquista efficacia soltanto dopo 30 giorni dal rilascio del relativo assenso da parte del comune quale autorità delegata alla tutela del vincolo, ovvero acquista efficacia soltanto se l'atto di assenso o parere dell'autorità cui compete la tutela del vincolo è allegato alla DIA, oppure viene acquisto d'ufficio con la conferenza di servizi (anche questa disposizione è in linea con i principi della legge "madre" anche se si tratta di disposizioni di rango legislativo, quindi avente analogo valore precettivo).

A parere del sottoscritto, le disposizioni di carattere regolamentare di cui all'art. 23 del testo unico edilizia, dovrebbero conformarsi ai "nuovi" principi della legge "madre", la legge 241/90, segnatamente nel novellato articolo 19.

Di conseguenza si potrebbe ritenere che l'articolo 23 del d.p.r. 380/01 debba essere rivisitato, dal punto di vista applicativo, nel modo seguente:

  1. comma 1 (R): presentazione della SCIA corredata dalla relazione tecnica e dagli elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato (oltre all'ulteriore documentazione prevista al comma 2), i cui lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della segnalazione allo sportello unico;
  2. comma 2 (R): termine massimo di efficacia della SCIA pari a 3 anni con obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori (disposizione di dettaglio che conserva la sua efficacia);
  3. comma 6 (R): entro 60 gg dalla presentazione della DIA il dirigente può notificare all'interessato l'ordine motivato (in riferimento ai requisiti e condizioni previste oltre che alle conformità urbanistico-edilizie prescritte) di non effettuare il previsto intervento, con l'evenutale ordine di rimozione degli effetti dannosi prodottosi con l'inizio dei lavori e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; Il dirigente, nel caso in cui sia possibile conformare l'intervento invita in tal senso l'interessato fissando un termine non inferiore a 30 giorni;
  4. comma 7 (R): ultimato l'intervento, il progettista o altro tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale di conformità dell'opera al progetto presentato ed allegato alla DIA, con eventuale presentazione della ricevuta di accatastamento (disposizione di dettaglio che rimane inalterata);

Per quanto riguarda i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il tenore della nuova disposizione potrebbe dare luogo a due ipotesi:

  1. commi 3 e 4 (L): le disposizioni legislative suddette si devono ritenere implicitamente abrogate da fonte avente medesimo rango, per cui la SCIA non è perseguiile per eseguire i lavori edilizi su immobili soggetti a tali vincoli;
  2. commi 3 e 4 (L): la SCIA rimane applicabile anche sugli immobili vincolati, non per acquisire il relativo atto di assenso, comunque denominato, bensì per acquisire solo l'assenso edilizio. In questo caso i lavori possono essere iniziati soltanto dopo 30 giorni dal rilascio dell'atto di assenso da parte del comune quale autorità delegata alla tutela del vincolo, ovvero soltanto nel caso in cui l'atto di assenso o parere dell'autorità cui compete la tutela del vincolo sia allegato alla SCIA, oppure dopo la sua acquisizione d'ufficio con la conferenza di servizi. Questa è l'ipotesi cui si ritiene di aderire per il fatto che la legge fa mantenere in capo all'amministrazione il potere di inibire l'intervento anche dopo i 60 giorni, in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale (cfr. comma 4 del novellato art. 19).

In conclusione di questa prima sommaria disamina del provvedimento, appare ragionevole presumere che nessun progettista potrà "consigliare" il proprio committente di dar corso ai lavori prima dei 60 giorni, e ciò per l'elevata opinabilità interpretativa delle disposizioni normative che generalmente caratterizza l'ambito edilizio-urbanistico (anche la giurisprudenza non è sempre concorde!!!).

Risultato finale: anzichè ridurre i tempi, la disposizione novellata porterebbe, almeno nell'ambito edilizio, un raddoppio dei tempi stessi.

data documento:
4-08-2010
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