Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12 aprile 2011, n. 2276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti urbanistici - impugnativa - trasferimento di volumetrie - standard urbanistici
di romolo balasso architetto

Con la sentenza in evidenza il Consiglio di Stato è stato chiamato a rioformare o meno una sentenza TAR che aveva riconosciuto a favore dei lottizzanti e a carico del Comune, un maggior onere dell'importo dei lavori convenzionati a scomputo in quanto all'atto della stipula della convenzione mancava un progetto esecutivo corredato di computo metrico estimativo, per cui i lavori a farsi risultavano indicati soltanto genericamente (con impossibilità di una loro stima analitica)", oltre al fatto che la Sovrintendenza ha frapposto, in fase esecutive, ulteriori difficoltà.

Per i giudici del TAR:

il lottizzante ha sempre titolo a ripetere dal Comune quanto corrisposto in più ove abbia realizzato beni di valore complessivamente superiore a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

occorre pur sempre “accertare con precisione se la volontà trasfusa dalle parti nella convenzione fosse, o meno , nel senso di corrispondere all’ente pubblico una serie di opere ben determinate, indipendentemente dal loro valore”

dalla convenzione stipulata con il Comune di Pontecagnano, essendo stato rigorosamente definito, in base alle tabelle parametriche regionali, il contributo dovuto dai privati lottizzanti per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non poteva altrimenti ritenersi che l’impegno assunto da quest’ultimi di eseguire tali opere a scomputo fosse economicamente circoscritto sulla base di tali importi e nei limiti di essi.

Per tal via è stato fatto ricadere sul Comune l’obbligo di restituire ai privati lottizzanti le spese per maggiori costi nella misura rideterminata dal CTU, attesa l’assenza di una volontà delle parti lottizzanti diretta ad offrire una prestazione “ a corpo” e non “a misura”.

Volontà che secondo il primo giudice è desumibile, in particolare, dalla circostanza che ;

1) "al momento della stipula delle convenzioni mancava un progetto esecutivo corredato di computo metrico estimativo, per cui i lavori a farsi risultavano indicati soltanto genericamente (con impossibilità di una loro stima analitica”);

2) “ una lievitazione del costo delle opere preventivate all’atto della stipula delle convenzioni era stata determinata da difficoltà frapposte dalla Soprintendenza alle Antichità per l'inizio dei lavori e (d)alla necessità di procedere al recupero di vestigia archeologiche durante l'iter di questi ultimi";

3) i costi sarebbero "aumentati per la richiesta di opere aggiuntive, quanto al completamento della scuola elementare, effettuata soltanto in data 28/4/1980, con ordine di servizio del Direttore dei lavori”

Per i giudici di Palazzo Spada, invece:

Ciò posto, al collegio appare palesemente inadeguato a supportare la conclusione raggiunta, l’argomento utilizzato dal primo giudice sulla base della Ctu di cui s’è avvalso, secondo il quale, non essendo stati definiti dettagliatamente in convenzione i costi delle opere di urbanizzazione che la Stella s.r.l. s’era impegnata ad eseguire a scomputo, vista l’assenza di un progetto esecutivo corredato di computo metrico estimativo, gravava sul Comune il corrispondente impegno a rimborsare tali costi anche se fossero stati superiori alla somma dovuta per gli oneri di urbanizzazione prioritariamente definiti in base alle tabelle parametriche regionali.

Vero è, al contrario, ad avviso del collegio, che un importo può essere considerato, in base a convenzione di lottizzazione, utile ai fini dello scomputo, se è stato rigorosamente definito al pari dell’importo su cui lo scomputo si effettua, risolvendosi quest’ultimo in un procedimento di tipo sostanzialmente compensativo per il quale tutte le somme da considerare debbono,necessariamente, essere rigorosamente quantificate per poter conseguentemente affermare che ognuna di essa, nessuna esclusa, è entrata nell’accordo tra le parti ed è stata oggetto degli obblighi reciprocamente assunti.

Ora,dalla piana lettura delle convenzioni,sia la prima del 1977 che la seconda (atto aggiuntivo) del 1978, intervenute tra il Comune appellante e la Stella s.r.l. e aventi ad oggetto l’esecuzione di opere a scomputo, in alcun modo si evince, anzitutto, quanto asserito da parte resistente circa un impegno del Comune al rimborso dei maggiori costi sostenuti dalla società.

E’ consentito invece da esse ricavarne che la prestazione a carico della Stella s.r.l., consistendo nell’esecuzione di un edificio completo in ogni sua parte, in sostituzione degli oneri di urbanizzazione da corrispondere in danaro, venne determinata “a corpo” e non “ a misura”.

E ciò si deve ritenere , ad avviso del collegio, proprio per l’assenza di un computo metrico estimativo relativo alle opere da eseguire a scomputo.

Neppure la circostanza, ammesso che essa si sia effettivamente verificata, che alle convenzioni non fosse allegato un progetto esecutivo può rilevare, poiché tale ritenuta assenza viene ovviamente colmata assumendo a riferimento il progetto esecutivo in base al quale è stata rilasciata la concessione edilizia, riguardante anche le opere da eseguire a scomputo.

L’obbligazione a carico della Stella s.r.l. è consistita nell’esecuzione, in base alla prima convenzione del 1 febbraio 1977, di un edificio completo da adibire a scuola materna, ed in base all’atto aggiuntivo del 3 luglio 1978, nei lavori di completamento del 1° e 2° piano del blocco aule dell’edificio per scuole elementari.

A quest’ultimo riguardo appare rilevante osservare che i lavori riguardanti la scuola elementare sono stati oggetto d’accordo aggiuntivo per consentire alla Stella s,r.l. di scomputare i maggiori oneri di urbanizzazione secondaria dovuti per rideterminazione degli oneri di urbanizzazione calcolati in precedenza in misura inferiore al dovuto.

In relazione a tali lavori, dalla sentenza di primo grado non è dato comprendere quali fossero le opere non previste che la Stella s.r.l. sarebbe stata costretta a realizzare, e tanto meno ciò emerge dal richiamato ordine di servizio del Direttore dei lavori del 28 aprile 1980, dal quale si ricava che che la Società stessa veniva sollecitata ad adempiere agli obblighi assunti con l’atto aggiuntivo.

Non possono essere quindi riconosciuti maggiori costi per opere contemplate negli accordi intercorsi in cui la prestazione è stata determina a corpo e non a misura, né possono essere riconosciuti maggiori costi quali quelli determinati “dalle difficoltà , non previste né prevedibili “ dovute alla “ presenza di reperti archeologici” da cui sarebbero derivati ritardi nell’esecuzione di lavori e reso più costosi i lavori di sbancamento, trattandosi , all’evidenza, di maggiori costi non imputabili al Comune è ricompresi nel rischio d’impresa insito nell’impegno assunto di eseguire le opere a scomputo.

Quanto, infine, ai lavori non previsti nelle convenzioni, fermo quanto già osservato al riguardo, e ricordato che il rimborso dei maggiori oneri di urbanizzazione non è in alcun modo previsto dalla legislazione di settore in caso di opere eseguite a scomputo (v.art. (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537),va rilevato che la richiesta della Stella s.r.l. s’inquadra dogmaticamente nell’ipotesi dell’azione di arricchimento senza causa che viene rivolta al Comune ai sensi dell’art.2041 cod.civ..

E’ ben noto che tale azione implica che l’arricchimento di una parte sia strettamente correlato alla diminuzione patrimoniale subita dall’altra.

Senonchè, nella fattispecie , tale domanda appare assolutamente infondata posto che le opere aggiuntive in questione sono state realizzate certamente nell’ambito dell’area lottizzata, con presumibile vantaggio dei lottizzanti medesimi, che nessuna prova hanno d'altronde dato circa l’effettivo impoverimento da essi subito per la loro esecuzione, quale fonte dell’arricchimento arrecato al Comune.

L’appello deve essere conseguentemente accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

data documento:
18-4-2011
file: sentenza CdS
fonte:
Consiglio di Stato