S.C. di Cass. Pen., sez. IV, sentenza 26 maggio 2010, n. 20070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza cantieri: capocantiere di fatto.
di romolo balasso architetto

La sentenza prosegue a dare evidenza a quanto dispone l'art. 299 del d.lgs. 81/2008:

Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Il fatto.

Il legale rappresentante della ditta appaltatrice interferiva in concreto nelle disposizioni di sicurezza con i lavoratori della ditta subappaltatrice, uno dei quali ha subito l'infortunio.

Il giudicato.

In sintesi la Cassazione ha stabilto che:

  • le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di lavoro), d) (dirigente) ed e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. 
  • “nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è stato infatti affermato il principio secondo cui l'appaltante risponde, come datore di lavoro, dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore (cfr. Sez. 4, n. 14361/02, Abbadini ed altro, RV. 221378, con la quale è stato precisato che alla responsabilità dell'appaltante si aggiunge anche quella dell'appaltatore ove sia dimostrato che quest'ultimo, lungi dall'operare come mero prestatore di lavoro, abbia conservato un potere di ingerenza nella gestione delle attività svolte dai dipendenti)”;
  • “secondo un consolidato indirizzo interpretativo della stessa Corte di Cassazionein tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo".

In merito all'obbligo del capocantiere si ritiene utile ricordare la sentenza, sempre della S.C. di Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 12673 del 20 marzo 2009, secondo la quale:

In tema di infortuni sul lavoro...proprio a tutela dell'incolumità dei lavoratori l'ordinamento giuridico prevede la figura del capo-cantiere al fine di vegliare sull'esatta applicazione delle norme previste dai rispettivi ordinamenti interni e di essere presente alla esecuzione dei lavori, affinché gli stessi vengano eseguiti in conformità dell'organizzazione dei lavori stessi e con il rispetto di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e di quelle suggerite dalla comune prudenza”.

il capocantiere è istituzionalmente preposto al controllo della materiale esecuzione dei lavori e, quindi, dell'osservanza anche delle misure di sicurezza, indipendentemente dalla formale delega in materia di sicurezza sul lavoro. E’ infatti il capocantiere che, per il suo ruolo dipendente dalla materiale presenza sul luogo di lavoro, verifica le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative e, quindi, l'osservanza delle norme antinfortunistiche”.

data documento:
5-07-2010
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