Cass. Pen., sez. III, sentenza 29 settembre 2011, n. 35308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obbligo autorizzazione paesaggistica per attività al di fuori di qualsiasi pratica colturale
di romolo balasso architetto

La sentenza in commento evidenzia:

Si è già precisato al riguardo, infatti, richiamando precedenti arresti di giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n. 29483/2004, Cass. n. 35689/2004, Cass. n. 16036/2006), che in materia di tutela ambientale (rectius: paesaggistica), qualsiasi modificazione del territorio, al di fuori delle ipotesi consentite, purchè astrattamente idonea a ledere il bene protetto, configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

...

Quindi anche il decespugliamento, il disboscamento, il taglio o la distruzione di ceppaie, al di fuori di qualsiasi pratica colturale ed in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Da quanto argomentato dalla S.C. si ritiene assuma importanza la definizione del concetto di "pratica colturale" in quanto sembra costituire elemento funzionale di discriminazione di un fatto ai fini della sua rilevanza penale o meno.

Infatti sembra che un decespugliamento eseguito per scopi di mero decoro debba necessariamente comportare la richiesta e rilascio della preventiva autorizzazione paesaggistica.

Giova ricordare l'art. 149 del d.lgs. 42/2004, secondo il quale l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta ..."c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, ....purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia."

Alla luce di tale precetto, sembra che la funzione "colturale" derivi da una autorizzazione prevista da una normativa specifica esistente in materia (e della quale lo scrivente non conosce, in questo momento, gli estremi)

Con riserva di ulteriore approfondimento.

data documento:
25-10-2011
file:
fonte: