tecnici e giuristi insieme: approfondimenti tecnico-giuridici sistematici

Tecnojus- Centro Studi tecnico-giuridici affronta in chiave interdisciplinare le relazioni tra il sistema di regole, con relative interpretazioni giurisprudenziali, e le attività professionali (progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze tecniche, di parte o d'ufficio...), assumendo il seguente principio ispiratore:

"si assoggettano a regola delle finalità da perseguire"

SERVIZI TECNOJUS

speciali redazionali attività edilizia libera: nuovo articolo 6 testo unico edilizia
Agenzia delle Entrate: agevolazioni fiscali in edilizia
legge 122/2010: SCIA e DIA in edilizia
d.p.r. 139/2010: autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato
il piano casa della Regione Veneto

PRIMO PIANO TECNOJUS

Commenti Tecnojus - Cassazione, Sez. 3 Penale, 28.7.2011

Interventi in totale difformità dal permesso di costruire

Per i Giudici penali " ...la realizzazione di una maggiore superficie al piano terra del fabbricato, con suddivisione in due vani non previsti in progetto e la creazione di un terzo locale mediante la chiusura di una veranda possano collocarsi tra gli interventi in difformità totale, in quanto aventi senza dubbio rilevanza urbanistica e recando gli stessi quel requisito di sostanziale autonomia rispetto al dato progettuale originario richiesto dalle disposizioni richiamate.

E’ inoltre evidente che interventi siffatti sono chiaramente finalizzati ad assolvere a permanenti finalità abitative, con l’ulteriore conseguenza che deve escludersi la loro natura pertinenziale o di volume tecnico, non potendo essere considerati come vani accessori a servizio della costruzione principale, bensì quali ampliamento ed ambienti completamente nuovi."

Infatti, asseriscono:

La definizione di totale difformità è contenuta nell’articolo 31 del TU edilizia, il quale precisa che sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

La giurisprudenza di questa Corte (Sez. III n. 3593, 27 gennaio 2009) ha già chiarito che l'espressione "organismo edilizio" indica sia una sola unità immobiliare, sia una pluralità di porzioni volumetriche e la difformità totale può riconnettersi tanto alla costruzione di un corpo autonomo, quanto all'effettuazione di modificazioni con opere, anche soltanto interne, tali da comportare un intervento che abbia rilevanza urbanistica in quanto incidente sull’assetto del territorio attraverso l'aumento del c.d. "carico urbanistico”.

Difformità totale può aversi, inoltre, anche nel caso di mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di parte di esso, realizzato attraverso opere implicanti una totale modificazione rispetto al previsto.

Il riferimento alla "autonoma utilizzabilità" non impone che il corpo difforme sia fisicamente separato dall'organismo edilizio complessivamente autorizzato, ma ben può riguardare anche opere realizzate con una difformità quantitativa tale da acquistare una sostanziale autonomia rispetto al progetto approvato.

La difformità totale si verifica allorché si costruisca "aliud pro alio'" e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico-sociale.

Per contro, si ha difformità parziale, nelle ipotesi tra le quali possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza.

 

Commenti Tecnojus - Cassazione, Sez. 3 Penale, 29.7.2011

Interventi in aree sismiche - obbligo anche per OO.PP.

E difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualsiasi tipo di intervento edilizio in zona sismica deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti previsto dall`art. 9 testo unico dell'edilizia e quello di preventiva autorizzazione previsto dall'articolo. 94 riguardano tutte le opere realizzate nelle zone sismiche e precisamente, come prevede l'art. 83, «tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarare sismiche››, a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. Infatti, la finalità perseguita dal legislatore è quella di rispettare le esigenze di una più rigorosa tutela dell'incolumità pubblica nelle zone dichiarate sismiche.

E' poi evidente che queste norme, dettate per la finalità di tutela della pubblica incolumità, non sono derogate, nel caso di lavori pubblici, dall'art. 25 del la legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) peraltro ora abrogato dall'art. 256 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che detta(va) norme in tema di varianti in corso d°opera esclusivamente sotto il profilo della disciplina del contratto di appalto di opere pubbliche e non sotto quella della tutela antisismica.

 

Commenti Tecnojus - Cassazione, Sez. 3 Penale, 29.7.2011

Interrati: occorre il permesso di costruire

La giurisprudenza di questa Corte, pressoché unanime, ritiene quindi necessario il permesso di costruire per la realizzazione di immobili in tutto o in parte interrati, trattandosi di opere per le quali l'autorità comunale deve svolgere il suo controllo diretto ad assicurare sia l'ordinato sviluppo dell'aggregato urbano, sia il rispetto delle norme urbanistiche ed anche l'osservanza delle regole tecniche di costruzione prescritte dalla legge (Sez. III n. 24464, 21 giugno 2007 ed altre prec. tutte conformi).

Tale tipologia di intervento deve essere dunque computata ai fini volumetrici, perché, come osservato in altra articolata decisione (Sez. III n. 11011, 27 settembre 1999), detto calcolo deve essere effettuato, salvo che non viga un'espressa disposizione contraria, con riferimento all'opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti seminterrati ed interrati funzionalmente asserviti, poiché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull'assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico e tali sono pure i piani interrati cioè sottostanti al livello stradale.

 

Commenti Tecnojus - Consiglio di Stato, Sez. 4, 29.8.2011

Il progetto degli impianti nei procedimenti inerenti i titoli abilitativi edilizi, già legge 46/90 (ora d.m. 37/08)

Il Consiglio di Stato interviene su una questione, forse annosa, riguardante il momento in cui il progetto degli impianti, qualora obbligatorio, deve essere depositato in comune ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio o dell'efficacia della dia/scia.

Come noto già l'art. 6, comma 3, lettera b), della legge 46/90 prevedeva, come confermato dall'attuale d.m. 37/08 art. 11, comma 2, il deposito del progetto impiantistico contestualente al progetto edilizio, per cui la sentenza è attuale anche se fa riferimento dall'abrogato d.p.r. 425/94 (per l'agibilità).

Risulta che la prescrizione normativa del contestuale deposito appartenga "del tutto chiaramente alla fase istruttoria della licenza edilizia ed appare evidentemente finalizzato a garantire un controllo (come peraltro la stessa concessione) sulla sicurezza “ab origine” dell’edificio, con particolare riferimento ad una esigenza di rispetto dei parametri di legalità che disciplinano le costruzioni residenziali".

Le conclusioni della sentenza sostengono che "legittima risulta pertanto l’archiviazione della domanda edilizia (e ciò del tutto indipendentemente dalla portata dell’art. 7 del regolamento comunale), non essendo stata corredata dal progetto relativo agli impianti elettrici, come richiesto dall’art.6 della legge suddetta e dal Comune appellante; tali adempimenti, infine, sono quindi ben lungi dal costituire un effetto dilatorio dei tempi di evasione della domanda concessoria, ravvisabile solo ove le richieste amministrative risultino extra-legem o ripetitive o comunque costituiscano un inutile aggravio del procedimento amministrativo."

 

Commenti Tecnojus - Consiglio di Stato, Sez. 4, 10.8.2011

Demolizione e ricostruzione con recupero di altri volumi - non sussiste identità di sagoma e volume - non è ristrutturazione edilizia

La giurisprudenza ha costantemente affermato che la nozione di ristrutturazione edilizia, interpretata ai sensi dell'art. 31, l. 5 agosto 1978 n. 457, comprende anche gli interventi consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato, purché tale ricostruzione sia fedele, cioè dia luogo ad un immobile identico al preesistente per tipologia edilizia, sagoma e volumi (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2010 n. 7310; 15 giugno 2010 n. 3744).

Orbene, alla luce della disciplina recata dalla normativa statale, cui risulta sostanzialmente conforme l’art. 8-bis delle NTA del Comune di S. Giustiìna in Colle (laddove prevede che gli interventi di ristrutturazione possano essere effettuati “nel rispetto delle volumetrie esistenti”), il Collegio non può che rigettare il motivo di appello (sub a) dell’esposizione in fatto) e confermare la sentenza appellata, laddove essa afferma che l’intervento “comporta l’ampliamento dell’edificio residenziale mediante il recupero della volumetria del rustico”, così venendosi a determinare “un edificio diverso dal preesistente per volumetria e sagoma”.

Ed infatti, come risulta anche dallo stesso ricorso in appello e dalla memoria 24 marzo 2011 dell’appellante, effettivamente, in virtù del progetto non assentito, si verrebbe a realizzare un aumento di volumetria dell’edificio residenziale, attraverso il (parziale) utilizzo della volumetria del rustico.

Dall’attività edilizia, dunque, ove assentita, conseguirebbe un edificio diverso dall’originario per volume e sagoma, e quindi non rientrante nella nozione di “ristrutturazione edilizia”, a nulla rilevando, a tali fini, che la volumetria complessiva (cioè quella dell’edificio residenziale sommata a quella del rustico) diminuirebbe, anziché aumentare.

Commenti Tecnojus - TAR Veneto, Sez. 2, 12.8.2011

Intervento di demolizione e Ricostruzione - contributo dovuto - natura della quota relativa agli oneri di urbanizzazione primaria

Nella fattispecie oggetto di giudizio l’intervento edilizio ha ad oggetto la demolizione e ricostruzione di un immobile senza modifica del volume, della superficie utile e della destinazione d’uso rispetto all’edificio preesistente.

Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza anche del giudice d’appello, il contributo per gli oneri di urbanizzazione è da qualificare in termini di corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae; in particolare, tale contributo, assolve all'obiettivo di ridistribuire i costi sociali di tali opere avuto riguardo all'aggravamento del carico urbanistico che l'intervento considerato andrà a determinare nella specifica zona in cui è destinato a ricadere (Cons. St., sez. IV, 15 luglio 2009, n. 4439; Cons. St., sez. V, 26 marzo 2009 , n. 1804 Cons. St., sez. V, 25 maggio 1995, n. 822).

Su tali basi si esclude, dunque, che il suddetto contributo sia dovuto in tutti quei casi in cui l'intervento non sia idoneo a determinare un aggravio del carico urbanistico della zona (cfr. T.R.G.A.-Sezione Autonoma di Bolzano, 6 marzo 2000, n. 59).

Tali principi sono stati recepiti dalla legislazione regionale e, infatti, l’art. 81, comma 5 della l.r. n. 61 del 1985, ha previsto che “in caso di modifiche della destinazione d' uso o di ampliamenti del volume o della superficie utile di calpestio, sia che si tratti di nuova concessione o di variante in corso d'opera, il contributo è riferito alla parte di nuova edificazione e, in caso di mutamento della destinazione d' uso, alla differenza fra il nuovo uso e il precedente”.

Al fine di sostenere la sussistenza dell’obbligo suddetto, inoltre, non può ritenersi sufficiente la circostanza che per la costruzione preesistente, antecedente alla l. n. 10 del 1977, non era stato versato alcun contributo, in quanto il principio di onerosità della concessione è stato introdotto proprio con il suddetto testo normativo sicché l’incidenza sul carico urbanistico dell’originario intervento non può costituire oggetto di un’applicazione retroattiva della disciplina in argomento.

Commenti Tecnojus - Consiglio di Stato, Sez. 4, 10.8.2011

Strumenti urbanistici attuativi: effetti della decadenza

L’art. 17 l. n. 1150/1942, in tema di “validità dei piani particolareggiati”, prevede, per quel che interessa nella presente sede (comma 1):

“Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.”.

La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che il termine decennale di efficacia dei piani particolareggiati è applicabile anche ai piani di lottizzazione (Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003 n. 200).

Allo stesso tempo, la giurisprudenza ha chiarito che, anche dopo la scadenza, devono continuare ad osservarsi le prescrizioni di zona previste dal piano scaduto, in applicazione dell’art. 17, comma 1, l. 17 agosto 1942 n. 1150; infatti, i piani attuativi hanno efficacia decennale, con esclusione degli allineamenti e delle prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso destinati ad essere applicati a tempo indeterminato anche in presenza di uno strumento urbanistico generale. Ne consegue che, in considerazione della stabilità delle previsioni urbanistiche del piano attuativo, queste ultime rilevano a tempo indeterminato, anche dopo la sua scadenza, e ciò in quanto l’art. 17 l. 17 agosto 1942 n. 1150 va inteso nel senso che, scaduto il termine di efficacia stabilito per l’esecuzione del piano attuativo, nella parte in cui è rimasto inattuato non possono più eseguirsi i previsti espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, e non si può procedere all’edificazione residenziale; dove invece il detto piano ha avuto attuazione, con la realizzazione di strade, piazze ed altre opere di urbanizzazione, l’edificazione residenziale è consentita secondo un criterio di armonico inserimento del nuovo nell’edificato esistente e in base alle norme del piano attuativo scaduto (Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2009 n. 6572; sez. V, 30 aprile 2009 n. 2768).

Alla luce di quanto esposto, consegue che – una volta scaduto il termine di efficacia della convenzione di lottizzazione – nella zona considerata non è più possibile l’edificazione, proprio perché tale zona rientra nella parte che non ha trovato attuazione.

Per altro verso, ai fini della verifica delle conseguenze della scadenza del termine decennale di efficacia dei piani di lottizzazione, non rileva se la mancata attuazione del piano dipenda dal privato ovvero dalla pubblica amministrazione, rilevando esclusivamente, alla luce dell’art. 17 l. n. 1150/1942, il dato oggettivo della mancata attuazione del piano.

Commenti Tecnojus - Consiglio di Stato, Sez. 4, 3.8.2011

Sul valore della dichiarazione ante 67 - obblighi della P.A.

In definitiva, la sentenza impugnata:

- per un verso fonda la legittimità della rilasciata concessione edilizia sul “valore certificativo e probatorio” delle dichiarazioni sostitutive “salvo prova contraria”;

- per altro verso, ritiene non decisivo quanto risultante dagli atti del 1967 (poiché quanto ivi riportato sulla presenza o meno del manufatto “è chiaramente desunto dalla rispettiva dizione catastale, ma tanto non costituisce prova certa che il manufatto non fosse egualmente presente già in data anteriore, anche se non riportato in catasto”);

- per altro verso ancora, ritiene legittimo il provvedimento poiché “nelle ristrutturazioni che non comportano modifiche sostanziali dell’edificio preesistente non si applicano le disposizioni più restrittive eventualmente sopravvenute”.

Orbene, l’art. 4 l. n. 15/1968 (disciplinante “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, oggi sostituito dall’art. 46 DPR n. 445/2000) prevede::

“l'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.”

Tale dichiarazione sostitutiva concerne unicamente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e che, di regola, non trovano riscontro in albi, registri o elenchi tenuta dalla p.a. o perché nessuna norma ne prevede la registrazione o perché questi ultimi sono andati dispersi, e si differenzia dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex art. 2 l. n. 15/1968, perché quest’ultima si caratterizza, invece, per la perfetta coincidenza tra il suo contenuto e il contenuto del certificato che essa sostituisce (Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 1997 n. 519).

La dichiarazione ex art. 4, dunque, proprio perché non sostitutiva di “certificati”, né, quindi, riproduttiva di dati presenti in archivi e/o registri della pubblica amministrazione non assume alcuna “valenza certificativa”, né assume alcun particolare valore probatorio in ordine a quanto con essa dichiarato, ma essa ha la sola funzione di semplificazione procedimentale, fermo restando, tuttavia, il potere di controllo della pubblica amministrazione, il cui esercizio è doveroso allorchè quanto dichiarato si mostri palesemente non corrispondente al vero.

Ne consegue che, oltre a non avere alcuna rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile o amministrativo (da ultimo, Cass. Civ., sez. III, 28 aprile 2010 n. 10191), la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non ha “valore” certificativo o probatorio neanche nei confronti della pubblica amministrazione, o, più precisamente, nell’ambito del procedimento amministrativo, ma solo una “attitudine”probatoria provvisoria e fino a contraria risultanza, volta a consentire – salvo verifica – la più spedita conclusione del procedimento amministrativo. (Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008 n. 4035; Cass. Civ., sez. II, 6 marzo 2008 n. 6132).

In definitiva, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell'attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto con la P.A., e non un mezzo di prova legale, sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera dell'Amministrazione, verifica che è doverosa, prima di procedere all’emanazione del provvedimento finale, in caso di elementi dubbi o contestati.

D’altra parte, che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non ha “valore di prova” nei confronti della P.A., e, quindi, non costituisce piena prova di quanto in essa dichiarato (avendo essa solo una “attitudine” probatoria, provvisoria e revocabile), è dimostrato dall’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, il quale prevede che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive”.

In ipotesi quali quelle ora considerate, incombe certamente sulla Pubblica Amministrazione l’obbligo di verifica dell’effettivo stato dei luoghi e, nei limiti di quanto possibile, dell’epoca di realizzazione dell’immobile, posto che la legittima edificazione dell’immobile da ristrutturare e la sua consistenza costituiscono i presupposti indefettibili dell’assentibilità di un intervento d ristrutturazione.

E’ ben vero, come si afferma nella sentenza appellata, che negli interventi di ristrutturazione “che non comportano modifiche sostanziali dell’edificio preesistente non si applicano le disposizioni più restrittive eventualmente sopravvenute”, ma ciò presuppone sia l’edificazione legittima di quanto si intende ristrutturare, sia la consistenza (per ubicazione, sagoma, dimensioni) dell’immobile ristrutturando.

Commenti Tecnojus - Consiglio di Stato, A.P., 29.7.2011

Natura giuridica della DIA e della SCIA - tutela del terzo

Con la sentenza n. 15 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che:

  • DIA e SCIA sono atti privati volti a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività economica direttamente ammessa dalla legge;
  • sono "moduli" di liberalizzazione "a carattere solo parziale" dell'attività economica privata per il fatto che "il principio di autoresponsabilità è temperato dalla persistenza del potere amministrativo di verifica dei presupposti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività denunciata";
  • in sostanza DIA e SCIA aderiscono "ad un modello di liberalizzazione temperata che sostituisce l'assenso preventivo con il controllo successivo" ... "di attività ancora sottoposte ad un regime amministrativo, pur se con la significativa differenza che detto regime non prevede più un assenso preventivo di stampo autorizzatorio ma un controllo - a seconda dei casi successivo alla presentazione della d.i.a. o allo stesso inizio dell'attività dichiarata-, da esercitarsi entro un termine perentorio con l'attivazione ufficiosa di un doveroso procedimento teso alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'esercizio dell'attività dichiarata"; in altri termini "il principio di autoresponsabilità è temperato dalla persistenza del potere amministrativo di verifica dei presupposti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività denunciata";
  • DIA e SCIA, dunque, sono "moduli fondati sull'inoltro di un'informativa circa l'esercizio dell'attività edificatoria", ovvero "dichiarazone del privato ad efficacia (in via immediata o differita) legittimante";
  • il potere dell'amministrazione si sostanzia in una "successiva verifica della conformità a legge dell'attività denunciata mediante l'uso degli strumenti inibitori e repressivi";
  • lo strumento inibitorio è un "potere di divieto da esercitare nel termine di legge, decorso il quale si consuma, in ragione dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici";
  • al cessare del "potere vincolato di controllo con esito inibitorio..viene in rilievo il discrezionale potere di autotutela";
  • il mancato esercizio del doveroso potere inibitorio entro i termini previsti determina un silenzio significativo negativo, ovvero un "provvedimento tacito negativo equiparato ...ad un ... atto espresso di diniego dell'adozione del provvedimento inibitorio";
  • qualificandosi il "silenzio in parola alla stregua di atto tacito di diniego del provvedimeno inibitorio", la sua potrazione "dà luogo, quindi, ad un esito negativo del procedimento che produce la lesione dell'interesse pretenzivo del terzo al conseguimento della misura inibitoria";
  • il terzo può impugnare tale silenzio significativo il cui "termine inizia a decorrere quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina. Ne deriva che, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine per l'impugnazione decorre non con il mero inizio dei lavori, bensì con il loro completamento".

Commenti Tecnojus - TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 26.7.2011

Berceau, qualificazione - piani di lottizzazione decaduti

Con la prima sentenza, n. 1995, il TAR ribadisce che:

(i) manufatti di tipo “berceau”, formati da intelaiatura metallica scoperta, in pratica semplici pergolati.

Per la costruzione di tali opere, effettivamente, non appare necessario un titolo edilizio costituito dal permesso di costruire (o dalla denuncia di inizio attività alternativa a quest’ultimo), sicché l’intervento sanzionatorio del Comune non può essere avvenire attraverso un ordine di demolizione, con conseguente acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime in caso di inottemperanza, come previsto dall’art. 31 del DPR 380/2001.

Si tratta, infatti, di strutture precarie e semplicemente poggiate al suolo, facilmente amovibili, non idonee a creare nuovi volumi e quindi a determinare la <<trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio>>, che ai sensi dell’art. 10 del DPR 380/2001 impone il permesso di costruire.

La giurisprudenza ha del resto qualificato il c.d. “berceau” come un’opera edilizia leggera, tipo pergolato, costituita soltanto da una intelaiatura metallica o di legno, priva di pareti e copertura, con eventuali piante rampicanti che hanno però funzione meramente ornamentale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17.11.2010, n. 4638).

Il semplice pergolato, appoggiato al suolo, non richiede titolo edilizio, trattandosi di struttura rimuovibile e priva di pareti (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, 6.2.2009, n. 222 e Consiglio di Stato, sez. V, 7.11.2005, n. 6193).

Con la sentenza n. 1979, invece, si chiarisce

le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 l. 17 agosto 1942 n. 1150, si applicano, difatti, anche ai piani di lottizzazione, con la conseguenza che va riconosciuta anche ad essi l'applicabilità del termine massimo di validità decennale entro il quale devono essere attuati e decorso il quale divengono inefficaci per la parte inattuata (Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003 , n. 200).

Una volta sopraggiunta l’inefficacia del piano, l’art. 17, l. 17/08/1942 n. 1150 prevede, al comma 2, che “ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14”.

Il Comune può, dunque, disciplinare la parte di piano che non ha avuto attuazione mediante un nuovo piano e dovrà, quindi, agire nel rispetto delle procedure previste dalla legge per l’approvazione dei piani attuativi: non può, perciò, limitarsi, come è accaduto nel caso di specie, ad addivenire alla stipula di una nuova convenzione che modifichi quanto previsto dai piani attuativi divenuti inefficaci.

 

Commenti Tecnojus - TAR Toscana, Sez. III, 15.7.2011

pdc in sanatoria e silenzio serbato dopo 60 gg - cumulo terra, qualificazione intervento

Con la prima sentenza n. 1214, il TAR evidenzia che:

L’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 prevede che, decorsi 60 giorni dalla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, la stessa si intende rifiutata. Pertanto, trascorso il suddetto termine, si forma un tacito provvedimento di diniego (TAR Toscana, III, 2/3/2011, n. 418).

Occorre infatti considerare che la statuizione di cui all’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 (che ripete quanto già sancito dall’art. 13, comma 2, della legge n. 47/1985) da un lato risponde allo scopo di evitare il protrarsi di situazioni di incertezza suscettibili di incentivare l’abusivismo, dall’altro lato pone una presunzione relativa di difformità urbanistico-edilizia dei lavori realizzati senza titolo, accollando ragionevolmente al soggetto che ha violato la legge e versa in una condizione illecita l’onere di attivarsi prontamente, anche nelle sedi giudiziarie, affinchè sia dimostrata la natura solo formale e non sostanziale dell’illecito (TAR Campania, Napoli, III, 17/9/2010, n. 17440; idem, VI, 15/12/2010, n. 27356; Cons. Stato, IV, 7/7/2008, n. 3373).

Con la sentenza n. 1203, invece, si stabilisce che:

le opere rispetto alle quali è stato adottato il contestato provvedimento inibitorio non corrispondono esattamente alla rappresentazione contenuta nella relazione tecnica e all’intestazione del progetto costituente parte integrante della d.i.a. (documenti n. 2, 2a e 3 depositati in giudizio dall’esponente), la cui definizione dei lavori relativi al terrapieno (“ripristino”) non è irrilevante o meramente terminologica, in quanto il ripristino del terreno, non modificando il primitivo andamento del declivio, non può costituire un nuovo manufatto e non pone problemi di alterazione o aggravamento del naturale scolo delle acque sulla superficie, alterazione che è invece prodotta dalla creazione di una nuova scarpata, la quale, a differenza della mera ricostituzione dell’andamento naturale, può rendere indispensabile la realizzazione di un pozzetto di scolo e richiede l’osservanza delle norme sulle distanze tra costruzioni.

Pertanto, riferendosi sostanzialmente il provvedimento impugnato ad interventi non correttamente rappresentati nella d.i.a. (essendo potenzialmente ingannevole o fuorviante la qualificazione delle opere espressa nella relazione tecnica ivi annessa), il decorso del termine di 20 giorni dalla presentazione della stessa non ha effetto legittimante (TAR Liguria, I, 14/1/2011, n. 47). In altre parole, non assume rilievo il periodo trascorso tra la scadenza del termine previsto dal legislatore per l’avvio dei lavori e la diffida, allorquando l’intempestivo intervento del Comune è riconducibile ad una erronea descrizione dello stato di fatto o di progetto (TAR Lombardia, Milano, II, 13/3/2009, n. 1924), anche se si tratti di qualificazione espressa nella relazione tecnica allegata alla d.i.a., sempre che la definizione dell’intervento sia suscettibile di incidere, come nel caso in esame, sulla valutazione della sua assentibilità.

News Tecnojus - Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici

Confronto tra DPR 207/10 e DPR 554/99

Pubblicato il Focus Regolamento, si tratta di una tabella elaborata dall'Avcp per fornire agli operatori del settore un utile strumento di comparazione tra la normativa previgente e il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici

La tabella riporta la normativa regolamentare precedente (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; D.M. 19 aprile 2000, n. 145; ecc.) ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il testo del regolamento è aggiornato alle modifiche apportate dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, così come convertito, con modificazioni, con L. 12 luglio 2011, n. 106

 

Commenti Tecnojus - TAR Veneto, Sez. 2, sentenza 1-7-2011

Le modalità esecutive degli interventi edilizi e loro rilevanza in senso urbanistico e in senso paesaggistico

La sentenza in commento, tra i vari profili meritevoli di approfondimento, offre lo spunto per analizzare il rapporto tra valutazioni di natura urbanistico-edilizia e valutazioni di natura paesaggistica, sia in sede valutazione preventiva degli interventi richiesti che in sede di valutazione "postuma" (di compatibilità paesaggistica per "varianti" apportate in "corso d'opera" e/o per "abusi" sia urbanistico-edilizi che paesaggistici).

Tale approfondimento diventa maggiormente opportuno anche per il fatto che, solitamente, l'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata sulla scorta dei medesimi elaborati progettuali a corredo della pratica edilizia e con la "sola" aggiunta della relazione paesaggistica (dpcm 12.12.2005).

 

News Tecnojus

G.U. n. 160 del 12-7-2011: pubblicata la legge 12-7-2011 n. 106 di conversione in legge del decreto legge 70/2011

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge n. 70/2011, c.d. "decreto sviluppo", dopo il maxi emendamenteo e la fiducia posta dal Governo.

Tecnojus, su invito dell'Ufficio di presidenza FOAV, sta redigendo un dossier di illustrazione ed approfondimento relativamente alle modifiche introdotte al d.lgs. 42/2004 e quanto disciplinato per le costruzioni private (art. 5).

 

Approfondimenti Tecnojus - Quaderni Tecnojus

Veneto: L.R. 13/2011 - "rinnovato" il c.d. "piano casa regionale" di cui alla L.R. 14/2009

Su invito del presidente FOAV, arch. Arnaldo Toffali, è stato redatto un approfondimento relativo alle modifiche introdotte, con il rinnovo, del c.d. piano casa regionale Veneto, di cui alla legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, entrata in vigore il 9 luglio:

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Quaderno Tecnojus n. 12/2011

approfondimento sul testo di legge - arch. Romolo Balasso

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Testo di legge "coordinato"

Commenti Tecnojus - TAR Veneto, Sez. 2, 1 luglio 2011

Sospensione lavori ex art. 27, co. 3, testo unico edilizia: natura

Dalla sentenza risulta che:

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, il potere di sospensione dei lavori in corso, attribuito all'autorità comunale dall'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, è di tipo cautelare, in quanto destinato ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico, e alla descritta natura interinale del potere segue che il provvedimento emanato nel suo esercizio ha la caratteristica della provvisorietà, fino all'adozione dei provvedimenti definitivi. Ne discende che, a seguito dello spirare del termine del termine di 45 giorni, ove l'amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l'ordine in questione perde ogni efficacia (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 6.10.2005 , n. 1901), mentre, nell'ipotesi di emanazione del provvedimento sanzionatorio, è in virtù di quest'ultimo che viene a determinarsi la lesione della sfera giuridica del destinatario (cfr.T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 21.7.2005, n. 5810), con conseguente "assorbimento" dell' ordine di sospensione dei lavori.

Commenti Tecnojus - TAR Veneto, Sez. 2, 17 giugno 2011

Nuovo proprietario: legittimità ordinanza di demolizione per abusi commessi dal precedente proprietario

Dalla sentenza risulta che:

.. si osserva che l’odierno ricorrente, sebbene non sia autore degli abusi, è proprietario dell’area sulla quale insistono e, a tale titolo, l’amministrazione ha notificato l’ordinanza di demolizione del 18 dicembre 2008;

- che, per giurisprudenza consolidata, il nuovo acquirente dell'immobile abusivo o del sedime su cui è stato realizzato succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente proprietario e relativi al bene ceduto, ivi compresa l'abusiva trasformazione, subendo gli effetti dell'ingiunzione di demolizione impartita, pur essendo l'abuso commesso prima della traslazione della proprietà (cfr. TAR Lombardia, sez. IV, 31 maggio 2010, n. 1721);

- che, dunque, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 4 febbraio 2011, n.1072);

Commenti Tecnojus - Consiglio di Stato, Sez. 4, 22 giugno 2011

Vincoli espropriativi o di inedificabilità assoluta e vincolo conformativi - differenza

Con la sentenza i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che:

I criteri di individuazione dei vincoli espropriativi o di inedificabilità assoluta, rispetto ai vincoli conformativi, sono stati elaborati con le sentenze della Corte Costituzionale 20 maggio 1999, n. 179 e 18 dicembre 2001, n. 411, ma anche con la più recente sentenza 9 maggio 2003 n. 148, nella parte in cui si riferiscono a vincoli scaduti, preordinati all'espropriazione o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata e di indennizzo.

In base ai suddetti criteri nonché a quelli elaborati dalla giurisprudenza amministrativa formatasi in relazione all'art. 2 della legge n. 1187 del 1968, i vincoli di piano regolatore, ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale, sono soltanto quelli che incidono su beni determinati, che sono preordinati all'espropriazione ovvero che hanno carattere sostanzialmente espropriativo, tali da determinare l'inedificabilità dei beni colpiti e, dunque, lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero da diminuirne in modo significativo il valore di scambio (ex plurimis: Cons. Stato, Sez.V, n. 3 del 3.1.2001 e n. 745 del 24.2.2004), con conseguente violazione sostanziale del III° comma dell'art. 42 Cost.

Tali indicazioni possono valere anche con riferimento all’attuale sistema, che, con l'art. 9, commi 3 e 4, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, entrato in vigore il 30 giugno 2003, ha soltanto esplicitato con una diversa terminologia la regola della durata quinquennale, disciplinando espressamente gli istituti della decadenza e della reiterazione.

Commenti Tecnojus - Consiglio di Stato, Sez. 4, 22 giugno 2011

Costruzioni a meno di 10 metri dall'argine: inedificabilità assoluta ed inderogabile

Con la sentenza i Giudici di Palazzo Spada hanno deciso che:

In linea generale il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96 lett. f), t.u. 25 luglio 1904 n. 523, ha carattere legale ed è inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2009, n. 17784).

Il divieto sancito dall'art. 96 lett. f), cit., e dalla successiva lett. g), estende – con carattere di assoluta inderogabilità -- il divieto a qualunque manufatto o volume collocato a meno di dieci metri dalla sponda del fiume, per cui nessuna opera realizzata in violazione di tali norme può sanata.

Una volta che un corso d’acqua è stato costitutivamente inserito negli elenchi, la successiva comunicazione del Magistrato delle Acque è meramente ricognitiva della sussistenza di un preesistente vincolo all’edificazione, di carattere assoluto ed inderogabile, e comunque va autonomamente impugnato presso il competente Tribunale delle Acque.

In difetto, nell'ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con il divieto di cui all'art. 96 lett. f), r.d. 25 luglio 1904 n. 523, trova infatti applicazione l'art. 33 l.28 febbraio 1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale ricomprende, nei vincoli di inedificabilità, tutti i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 26 marzo 2009 , n. 1814; Consiglio Stato , sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4663).

Nel caso di specie l’autorimessa era stata realizzato all'interno della c.d. fascia di servitù idraulica, per cui il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria è conseguentemente legittimo.

Commenti Tecnojus - Cass. Pen., Sez. 3, 8 giugno 2011

Direttore dei Lavori responsabile (penalmente) se l'edificio viene utilizzato prima del collaudo (art. 75 dpr 380/01)

Con la sentenza la S.C. di Cassazione, terza sezione penale, evidenzia che:

Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il reato di cui all'art. 75, D.P.R. 380/01 è configurabile - tra gli altri - anche a carico del costruttore, del committente o del proprietario (da ultimo Cass. Sez. 3^ 24.11.2010 n. 1802, Marrocco, Rv. 249133).
Tale tesi giustifica anche - pur in assenza di una affermazione esplicita - l'estensione della responsabilità a soggetti quali il direttore dei lavori, non espressamente indicati nel testo normativo: tanto, in correlazione con la ratio incriminatrice della norma urbanistica la quale mira a salvaguardare la sicurezza pubblica in modo assoluto.

Ne consegue che il Direttore dei lavori, in quanto primo garante della sicurezza, è certamente tenuto all'osservanza delle prescrizioni imposte dall'art. 75 del D.P.R. 380/01 attraverso lo specifico obbligo di inibire l'utilizzazione dell'edificio prima del rilascio del certificato di collaudo.

Correttamente il giudice ha ritenuto applicabile la normativa contestata ad entrambi gli imputati (direttore dei lavori e costruttore) desumendola, anzitutto, dal riferimento contenuto all'art. 67 del D.P.R. 380/01 relativo alla necessità del collaudo statico per tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e, ancora, dalla sostanziale posizione di garanzia rivestita da entrambi i soggetti in questione in quanto comunque deputati a garantire nel corso dei lavori e prima del loro collaudo, la sicurezza dell'edificio.

Sul punto potrebbe essere opportuno ricordare che con le NTC 2008 il collaudo statico risulta sempre obbligatorio a prescindere dagli obblighi formali di deposito/denuncia.

 

Commenti Tecnojus - Cass. Pen., Sez. 3, 8 giugno 2011

Asseverazione del progettista nella DIA - natura giuridica

Con la sentenza la S.C. di Cassazione, terza sezione penale, evidenzia che:

Il progettista o, comunque, il tecnico abilitato che predispone la relazione di accompagnamento, all'interno del procedimento che la legge prescrive per la presentazione della DIA in materia edilizia, assume la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex art. 359 cod. pen.

l'art. 481 cod. pen. prevede, però, che la falsa attestazione dei fatti dei quali l'atto sia destinato a provare la verità sia contenuta all'interno di un "certificato" e da ciò discende la necessità di individuare se la relazione di accompagnamento alla DIA edilizia abbia o meno natura di "certificato"

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con consolidato orientamento, che costituisce "certificazione" la descrizione dello stato dei luoghi antecedente alle opere da realizzare.

Tesi non convergenti sono state espresse, invece, quanto alla parte progettuale della relazione allegata alla DIA edilizia.

Rispetto alle diverse tesi, la sentenza in evidenza aderisce a quella secondo la quale

la relazione del tecnico abilitato costituisce un atto non solo idoneo ad integrare la dichiarazione di inizio attività, ma anche dotato di piena autonomia e di valore pubblicistico, assumendo valore sostitutivo del titolo edilizio abilitante e quindi certificativo.

 

Approfondimenti Tecnojus - Quaderni Tecnojus

Decreto legge 70/2011 - art. 5 e art. 4, co. 16

Su invito del presidente FOAV, arch. Arnaldo Toffali, sono stati redatti due approfondimenti sul decreto legge 70/2011, che si rendono disponibili al download in vista dell'incontro che FOAV stessa intende organizzare a livello regionale Veneto.:

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Quaderno Tecnojus n. 10/2011 - parte 1

Disamina art. 5, costruzioni private, decreto legge 70/2011 - arch. Romolo Balasso e avv. Pierfrancesco Zen

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Quaderno Tecnojus n. 10/2011 - parte 2

Disamina art. 4, comma 16, decreto legge 70/2011, modifiche all'art. 146, comma 5, d.lgs. 42/2004 procedimento ordinario autorizzazione paesaggistica - arch. Romolo Balasso e avv. Pierfrancesco Zen

PRIMO PIANO SPECIALE DEDICATA A PIANO CASA VENETO
PRIMO PIANO SPECIALE DEDICATO All'ART. 6 TUED

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