tecnici e giuristi insieme: approfondimenti tecnico-giuridici sistematici
SERVIZI TECNOJUS
PRIMO PIANO TECNOJUS
Aggiornamento contenuti sezione "Paesaggio"
Aggiornata area giurisprudenza
L'area "giurisprudenza" della sezione "paesaggio" è stata aggiornata con due sentenze del TAR Lombardia, Brescia, dalle quali sono rinvenibili alcuni principi in materia paesaggistica, a prescindere dai casi specifici trattati.
La sentenza del 4 ottobre 2010 affronta un tema di attualità: l'incidenza dei pannelli fotovoltaici.
Commento Tecnojus - CdS, Sez. IV, ordinanza 6-11-2010
Accertamenti di conformità e distanze
Con l'ordinanza in commento, su ordinanza sospensiva TAR Toscana n. 547 del 34.6.2010, il Consiglio di Stato affronta i seguenti argomenti:
- l'accertamento di conformità:
- in sede di accertamento di conformità ex art. 13 della legge n. 47/1985 ( ed ora ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, sostanzialmente identico, per quanto qui ne occupa, all’art. 140 della L.R. Toscana n. 1/2005 ), non può essere accolta l'istanza di sanatoria di manufatti, quand’anche gli stessi ben potrebbero essere realizzati sulla base della disciplina urbanistica vigente al momento della pronuncia sull’istanza medesima ancorché non conformi alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione, tanto comportando il sostanziale ripudio dell'esigenza della doppia conformità, ad onta della sua esplicita previsione negli artt. 13 e 36 cit. e dello stesso principio di legalità;
- rapporto tra il regime delle distanze (il caso affrontava la costruzione di locale caldaia e forno in muratura, realizzati sul confine est del lotto di pertinenza all’abitazione) e gli strumenti urbanistici:
- in tema di distanze nelle costruzioni, qualora gli strumenti urbanistici ( nella fattispecie l’art. 20 del Regolamento Urbanistico applicabile ratione temporis alla fattispecie ) stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire « in aderenza » od « in appoggio », la preclusione di dette facoltà non consente l'operatività del principio della prevenzione ( Cassazione civile , sez. II, 09 aprile 2010 , n. 8465;
- sanzione amministrativa conseguente all'abusività e motivazione:
- la sanzione (demolitoria o pecuniaria) è legata all'abusività dell'opera e dunque la stessa non necessita di un'ulteriore motivazione in ordine all’interesse pubblico ad essa sotteso;
Commento Tecnojus - TAR Veneto n. 1268 e n. 5242 del 2010
Annullamento in autotutela del permesso di costruire - presupposti e condizioni - diritti dei terzi e ctu nei riti civili
Con due sentenze, una del 2 aprile e l'altra del 30 settembre, il TAR del Veneto è tornato ad affrontare il tema dell'annullamento c.d. d'ufficio del permesso di costruire.
Il primo caso riguarda un annullamento parziale di un permesso di costruire del 2005, disposto con un provvedimento del 2009 facendo riferimento ad una CTU svolta nel giudizio civile, insorto tra proprietari di fondi finitimi per regolare il confine di proprietà, quindi la titolarità di una porzione di terreno sul quale è stato realizzato (parte) dell'intervento permesso, motivato da "parziale difetto di titolarità del sedime ...evidenziando anche la errata rappresentazione dei luoghi circa l'andamento della linea confinaria.".
Il secondo caso, invece, riguarda due provvedimenti di parziale annullamento in autotutela dei titoli edificatori rilasciati nel 1999 e nel 2000, riferite ad una ristrutturazione edilizia di edificio datato ubicato in centro storico, segnatamente con ordinanze del 2004 e del 2007, la prima per "sopraelevazione arbitraria dell'edificio mediante non conforme rappresentazione dello stato dei luoghi, limitatamente al dislivello di m 0,15", la seconda in rettifica della prima in quanto il dislivello è di m. 0,269 anzichè 0,15.
Commento Tecnojus - Consiglio di Stato, sez. 4, 2 novembre 2010
Regime delle distanze e permessi di costruire - nozione di costruzione ai fini della rilevanza
La Giustizia Amministrativa sembra assottigliare sempre più la differenza che si riteneva sussistere tra i concetti in relazione all'ambito di riferimento: urbanistico-edilizio e civilistico.
La stessa giurisprudenza indica(va), ad esempio, che il concetto di costruzione in senso civilistico (con riferimento all'art. 873 del codice civile) appare più ampia di quella esistente in ambito edilizio-urbanistico, come più ampia risulta la nozione civilistica di pertinenza (cfr. art. 817 del codice civile) rispetto a quella edilizia-urbanistica (in ragione dei differenti profili di tutela).
Sempre la giurisprudenza insegna(va) che, sempre in merito al concetto di costruzione, compete al Giudice collegare la fattispecie concreta con quella legale, e ciò in ordine alla sussistenza di talune caratteristiche (cfr. le sentenze citate nel volume "Il regime delle distanze in edilizia", pag. 28, Maggioli Editore, giugno 2010).
Eppure, nonostante questa caratterizzazione (che, come detto, forse si può ritenere tra i motivi della differenziazione delle stesse giurisdizioni perchè differenti sono gli interessi in tutela da considerare e valutare), sembra che G.A. e G.O. (giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria - civile) si stiano avvicinando, almeno per quanto concerne i concetti (o nozioni) sottesi ad alcuni termini (o parole).
Commento Tecnojus - TAR VE 21 ottbre 2010 n. 5694
L.R. Veneto 14/09: si deroga alle distanze previste nei PRG
Tecnojus ha voluto attendere di commentare la sentenza del TAR Veneto per i comprensibili effetti che ne possono seguire.
Ad ogni modo la sentenza non si limita a condividere il ricorso ma contiene altri spunti di interesse, non ultimo un accenno agli interventi comunali che rischiano di "comprimere l'efficacia di una disciplina di legge ..".
La sentenza, a nostro avviso, va letta con molta attenzione e cautela (tra l'altro è una sentenza breve), sia in ordine all'oggetto del contendere (la deroga alle distanze) sia con riguardo ai profili argomentativi espressi e che potrebbero non rappresentare un via libera alla deregulation in materia di distanze.
Commento Tecnojus - Consiglio di Stato 2 novembre 2010
Standard nei piani urbanistici attuativi con preesistenze - strade
La sentenza si riferisce all'appello di una sentenza TAR secondo la quale "l’amministrazione, nel procedere ad una pianificazione di recupero, può legittimamente richiedere gli standards necessari con riferimento alle preesistenze edilizie delle quali il piano prevede la conservazione".
Per il Consiglio di Stato la decisione del TAR è corretta in quanto la "dotazione degli “standards” a corredo del piano, rapportandola alle sole nuove edificazioni, costituirebbe una ingiustificata compressione del potere pianificatorio, soprattutto preclusiva di un miglioramento delle condizioni di vivibilità relativamente agli edifici preesistenti, realizzandosi così un aumento del deficit urbanistico del tutto contrario alla finalità stessa del piano di recupero."
Circa il computo delle sedi stradali interne nel calcolo degli standards correttamente "il primo giudice ha escluso quest’ultime dal calcolo gli standard necessari, peraltro in corretta applicazione dell’art. 3 del DM n.1444/1968 che prevede esplicitamente detta esclusione".
Commento Tecnojus
Conformità civilistiche del progettato intervento: i diritti dei terzi
Risulta pacifico che ogni intervento edilizio debba risultare conforme sia alla disciplina urbanistico-edilizia che ad ogni altra disciplina avente incidenza sull'esercizio di tali interventi.
Tra le varie discipline "incidenti" il professionista deve considerare anche quella "civilistica", ossia quella relativa ai c.d. diritti dei terzi che, come noto, non è rappresentata nel titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato.
Infatti l'articolo 11 comma 3 del testo unico edilizia (ed ancor prima una consolidata giurisprudenza) afferma che "il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi".
Quale significato può assumere, in concreto, una simile disposizione? E all'occorrenza chi sono questi "terzi"? E quali i loro "diritti" che possono trovare tutela giurisdizionale?
Commento Tecnojus - TAR Puglia, LE, 28-09-2010
Titolo abilitativo edilizio e condizioni di "operatività" dello stesso
Un Comune ha precisato che il rilascio del permesso di costruire viene condizionato: “all’acquisizione di documenti e pareri mancanti. Considerata la diffida alla convocazione della Conferenza di Servizi, si richiedono nuovamente le notizie richieste con l’ultima nostra nota e copie in numero sufficiente degli elaborati tecnici da trasmettere agli Enti".
Il TAR adito, ha ritenuto fondato il ricorso proposto dagli interessati per "violazione degli artt. 5 e 20 del d.P.R. n. 380/2001 e degli art. 1, comma 2, e 14 della l. n. 241/1990 nonché la violazione del divieto di aggravio del procedimento e dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione ..
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento gravato che, in sede di rilascio del permesso di costruire, ne subordina l’operatività all’acquisizione di documenti e pareri, essendo invece obbligo del Comune provvedere direttamente e, alla ricorrenza delle condizioni legislativamente previste (avere formalmente richiesto e non ottenuto, entro trenta giorni, dalla Amministrazione competente, l’assenso necessario), convocare, altresì, una conferenza di servizi finalizzata all’acquisizione della volontà delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi in gioco (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 novembre 2007, n. 3932; 15 gennaio 2010, n. 170)."
Fonte: Lexambiente.it
Commento Tecnojus - TAR Campania, NA, 26-10-2010
Titolo abilitativo edilizio e autorizzazione paesaggistica
"la concessione edilizia de qua sia stata rilasciata in assenza della predetta autorizzazione ex art. 7 cit., rispetto ad un territorio comunale interamente dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 28.3.1985 (pubbl. in G.U. 26.4.1985) sicchè “ai fini del rilascio della predetta concessione era pregiudiziale la preventiva autorizzazione ex art. 7 della citata legge 1497/1939”. Come ha infatti statuito la (risalente) giurisprudenza, in materia sussiste il principio in base al quale, ancorché il nulla osta paesaggistico e la concessione edilizia siano preordinati ad interessi tra loro diversi, per effetto dell’art. 25 r.d. 3 giugno 1940 n. 1357 (reg. di attuazione della legge sulle bellezze naturali) che fa espresso divieto al sindaco di rilasciare concessioni edilizie in zone soggette a vincolo paesistico se non previo nulla osta della soprintendenza (ora regione), quest’ultimo costituisce presupposto di legittimità della concessione (cfr., Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sent. del 14 febbraio 1990, n. 100)."
Fonte: Lexambiente.it
Commento Tecnojus - CdS, sez. IV, 18-10-2010
Ricostruzione: significato - è il ripristino contemplato nella definizione di restauro e risanamento conservativo?
Oggetto di controversia è stata la permessa "ricostruzione" di un piano primo "sul presupposto che il fabbricato da riattare e trasformare fosse composto – quanto meno nel passato meno recente - che, oltre al piano terra, visibile all’epoca del rilascio, esistesse (o fosse esistito) anche un piano superiore" (Così in TAR Veneto, 30-4-09 n. 1356).
La "ricostruzione", viene sostenuto in giudizio da una delle parti, non esistendo esplicitamente come categoria autonoma, si deve far rientrare in quella di "restauro e risanamento conservativo", in quanto la definizione legale prevede espressamente che tali interventi "... comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori ...", sopratttutto nel caso in cui le NTA ammettessero che per ripristino “devono intendersi gli interventi di ricostruzione di quelle parti originali dell’edificio crollate o demolite che sono documentate in modo incontrovertibile (con foto, disegni, documenti, catasti) e la cui ricostruzione è indispensabile per la ricomposizione architettonica e tipologica dell’edificio stesso” (c.d. ripristino tipologico e filologico di una preesistente struttura).
Parere Tecnojus su quesito istituzionale a carattere generale
Attività edilizia libera: asseverazione del professionista
L'Ordine degli Architetti P. P. e C. di Verona, anche a margine dell'incontro di aggiornamento professionale svoltosi venerdì 22 ottobre u.s., ha segnalato, su indicazione di alcuni iscritti, l'esigenza di chiarimento relativamente alla disposizione normativa richiedente al professionista la dichiarazione preliminare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa nè con il committente (cfr. nuovo art. 6 del testo unico edilizia, comma 4).
Sembra ragionevole ritenere che per rapporto di dipendenza si debba intendere l'esistenza di un rapporto di subordinazione tale da eludere l'autonomia valutativa e certificativa del professionsita; infatti pare sensato presumere che il legislatore abbia voluto rimarcare l'esigenza che l'assunzione di responsabilità del professionista non debba essere inficiata da vincoli di subordinazione giuridica, come esiste nel caso dei rapporti di lavoro subordinato - cfr. art. 2094 del Codice Civile (resta esclusa ogni subordinazione psicologica o di altro tipo, rapporti di parentela compresi, ovviamente !!!!!).
In altri termini è logico ritenere che siano precluse asseverazioni che potrebbero essere "viziate" nella volontà in ragione del rapporto giuridico tra due soggetti, che abbia dunque la "forza" di ridurre e/o di annullare l'autonomia valutativa e certificativa (asseverazione) del professionista.
Il legislatore, pertanto, pare abbia inteso ed intenda garantire la fede pubblica dell'asseverazione (cfr. documentoNEWS n. 5).
Appare evidente che tali limiti giuridici non sussistono nel caso di parentele, e men che meno con se stessi sia quando il professionista rivesta il ruolo di committente o quello di esecutore (anche nella forma di impresa).
Romolo Balasso architetto
Commento Tecnojus
Parere Ufficio Legislativo MIBAC - compatibilità paesaggistica
In data 13 settembre 2010, l'Ufficio Legilsativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC), ha reso un parere all'ANCI sul procedimento per l'accertamento della compatibilità paesaggistica prevista dall'articiolo 167, comma 4 (e 181 comma 1-ter) del Codice (d.lgs 42/2004). Il suddetto parere, a firma del Cons. Paolo Carpentieri, contiene interessanti profili argomentativi.
Corte dei Conti Sez. II centrale App. sent.376 del 4-10-2010
Abusi edilizi: danno erariale da parte degli organi di vigilanza
La sentenza (di conferma sentenza n. 2053/2004 Sezione Lazio) affronta la responsabilità di un comandante dei Vigili urbani di un ente locale per danno erariale derivante dal mancato versamento nelle casse comunali di somme riscosse per il rilascio di verbali di dissequestro per abusivismi edilizi.
Fonte: Lexambiente
Ministero del Lavoro
DURC - circolare n. 35 del 8 ottobre 2010
Il Ministero, in seguito alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1/2010, interviene con la circolare in oggetto circa la validità del documento unico di regolarità contributiva.
I profili affrontati dalla circolare riguardano in particolare la validità temporale del DURC nell’ambito degli appalti pubblici la quale, sia sulla base della più recente giurisprudenza che della stessa determinazione della AVCP, è indicata come pari a 3 mesi.
In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la circolare n. 35/2010 specifica che la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007. (fonte: LPS sito Ministero del Lavoro e Politiche sociali)
Corte di Giustizia delle C.E., sentenza 7-10-2010, causa C-224/09
Sicurezza cantieri - designazione Coordinatore
La sentenza sembra riferirsi alla disposizione del d.lgs. 81/08, articolo 90, comma 11, prima della modifica introdotta con la legge 88/2009 (art. 39, co. 1).
Infatti la disposizione censurata è quella previgente che così recitava: «11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2». Mentre il comma 2, dell'articolo 92 asserisce: «Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b)».
Secondo diversi autori anche tale disposizione imponeva la redazione di un PSC soltanto in fase di esecuzione e non in quella di progettazione.
La questione potrebbe risultare superata con la novella apportata al comma 11 del citato art. 90 con relativa interpretazione ministeriale: il CSE va desiganto contestualmente all'affidamento della progettazione al fine di svolgere i compiti prescritti per il CSP.
Ad ogni modo queste le conclusioni della sentenza (testo integrale sentenza):
Alla luce di quanto precede, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che l’art. 3 della direttiva 92/57 deve essere interpretato come segue:
– il n. 1 di tale articolo osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori;
– il n. 2 dello stesso articolo osta ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva.
Avviso Tecnojus
documentoNEWS dedicato alla qualifica del professionista "asseverante" nell'ambito della DIA e il reato di falsità ideologica (Cass. Pen. sentenze n. 27669/10 e 1818/09) |
Commento Tecnojus a Cass. Pen. 20 settembre 2010 n. 33910
Lottizzazione abusiva e confisca dei terreni
Poiché la confisca ha natura sanzionatoria, la stessa non può essere disposta nei casi di terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, contro i soggetti estranei alla commissione del reato che siano possessori in buona fede.
Non sono ammissibili tutele di ammissibilità oggettiva, neppure con riferimento alle sanzioni amministrative.
Il principio sembra abbastanza innovativo, anche se poi è dato leggere in sentenza che “il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato può essere destinatario della confisca qualora sia ravvisabile una sua condotta quanto meno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale o materiale".
Massima curata dall'Avv. Pierfrancesco Zen
Commento Tecnojus a Cass. Pen. n. 35390 del 30-9-2010
Interventi di restauro e risanamento conservativo - caratteristiche - ricostruzione su ruderi - crollo murature durante i lavori - conseguenze - rapporto tra normative
Con la sentenza in commento il Giudice Penale non si limita a confermare alcuni orientamenti giurisprudenziali sia della giurisdizione penale che amministrativa (Consiglio di Stato e TAR), bensì affronta le caratteristiche dell'intervento di restauro e risanamento conservativo, ed in particolare la definizione degli elementi tipologici, formali e strutturali, la legittimità di un titolo abilitativo edilizio in ordine all'intervento permesso e il rapporto tra definizioni legali previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale.
Il caso:
con permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica era stato autorizzato un intervento asseritamente finalizzato al recupero di un'unità agricola originaria ed in particolare alla ricostruzione di un edificio parzialmente diruto;
Commento Tecnojus
Direzione dei lavori e direzione tecnica degli appalti - differenze
Su segnalazione della sponsorship Tecnojus (Anthea s.p.a.), si è ritenuto opportuno redigere la riflessione in oggetto.
L'esperienza professionale, come risaputo, porta a confrontarsi con le responsabilità conseguenti a "prestazioni" svolte (di fatto) od omesse, anche senza averne piena consapevolezza.
Tra questo tipo di prestazioni quelle relative alla direzione dei lavori assumono un particolare rilievo per la complessità dell'istituto e, forse, per la scarsa conoscenza dell'istituto stesso oltre all'esistenza di una certa confusione (che porta spesso ad equivocare o ... si presta ad usi strumentali).
E' bene ricordare che la direzione dei lavori è istituto formalmente e sostanzialmente diverso in relazione all'ambito: appalto pubblico e appalto privato [ved. estratto quaderno Tecnojus redatto dall'avv. Zen].
La direzione dei lavori nell'appalto pubblico è sempre obbligatoria ed è unica, fatta salva la possibilità di formare un Ufficio di Direzione Lavori composto dal Direttore dei Lavori e da uno o più direttori operativi e/o ispettori di cantiere, che agiscono sotto la supervisione del direttore dei lavori.
Commento Tecnojus
Autotutela della P.A.: Revoca ed Annullamento - differenze
Su invito di una P.A., commentiamo quanto in oggetto.
La vicenda: una P.A. adotta il piano urbanistico comunale a fine mandato amministrativo; la mancata riconferma lascia "in eredità", alla diversa maggioranza subentrata, l'approvazione di un piano avversato, ma per il quale sono scattate le norme di salvaguardia, con gli effetti noti. La nuova compagine intende intervenire urgentemente con un provvedimento che consenta, per un verso di sospendere gli effetti della salvaguardia, per l'altro di rivedere alcune decisioni salvaguardando la parte di lavoro condiviso. In buona sostanza la nuova Amministrazione si ritrova a decidere se deliberare una REVOCA oppure un ANNULLAMENTO del provvedimento di adozione del predetto piano urbanistico comunale. Nel caso di Padru (SS) la scelta finale della nuova amministrazione è stata quella della revoca.
Come noto tra i poteri della Pubblica Amministrazione il nostro ordinamento giuridico riconosce quello c.d. dell'autotutela.
News
D.P.R. 160/2010: dal 15-10-2010 nuove regole per SUAP
In Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010 (supplemento ordinario n. 227), pubblicato il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (cfr. art. 38, co. 3 decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008).
| testo del decreto | |
| allegato |
Commento Tecnojus
Permesso di costruire: differenza tra proroga e rinnovo
L'articolo 15 del d.p.r. 380/2001, testo unico edilizia, asserisce al comma 2 che:
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Nella pratica succede che i termini suddetti non siano rispettati, tanto da far richiedere agli interessati delle istanze di proroga ovvero di rinnovo del titolo abilitativo edilizio, confondendo spesso i due concetti.
Infatti il concetto di proroga e il concetto di rinnovo sono, sotto il profilo amministrativo, diversi tra loro. A chiarire nuovamente i due concetti è intervenuta la recente sentenza del TAR Umbria del 15/9/2010, oggetto del presente commento.
Commento Tecnojus
Interventi ammessi all'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'allegato 1 al d.p.r. 139/2010
Premesso che non sono noti allo scrivente i criteri adottati dal legislatore per individuare interventi e/o i limiti degli stessi, si ritiene opportuno proporre delle argomentazioni in merito relativamente agli interventi più significativi.
Innanzitutto occorre dare evidenza che il Codice individua tre regimi con riferimento agli interventi:
Commento Tecnojus a Cass. Pen. n. 32947 del 8-9-2010
DIA e regimi sanzionatori
Con la sentenza in commento il Supremo Consesso ha ritenuto fondato il ricorso dell'imputato secondo il quale "l'ordinamento non prevede l'applicazione di sanzioni penali nell'ipotesi di difformità parziale dalla DIA ritualmente presentata".
Secondo la S.C. la DIA prevista dal 3° comma dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, "non è istituto ontologicamente diverso da quello disciplinato dai due commi precedenti e differisce da esso soltanto in relazione agli interventi assoggettabili (alternativamente) alla procedura".
Questa annotazione della S.C. sembra contrastare con il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la Semplificazione Normativa in merito alla DIA/SCIA.
Corte dei Conti Veneto
Opere di urbanizzazione a scomputo e ribasso d'asta
Con deliberazione 27 luglio 2010, n. 94, la Sezione giurisdizionale del Venet ritiene che "di fronte ad una operazione di più ampio respiro, nella quale l’onere assunto dal privato per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria superi (e non risulti quindi con essi in posizione di corrispettività) gli oneri di urbanizzazione, occorre procedere ad una valutazione globale della fattispecie, di modo che l’eventuale ribasso d’asta potrà competere al privato (in applicazione, anche in tal caso, ma in senso inverso, del criterio del “giusto prezzo”) purché, come suggerito dallo stesso Comune richiedente, in casi limite, il ribasso d’asta (*) non scenda sotto i valori tabellari degli oneri dovuti".
Cass. Civ. sentenza 27 gennaio 2010, n. 1741
Professione: incarico da soggetto privato e da P.A.
la sentenza sopra citata evidenzia che:
Come questa Corte ha avuto modo di affermare, “presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità” (Cass., n. 2345 del 1999; Cass., n. 1244 del 2000).
Costituisce principio altrettanto saldo nella giurisprudenza di questa Corte, quello per cui “il contratto con il quale l'amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, onde è da escludersi che la sussistenza di un siffatto requisito formale possa essere ricavata allunale, ad esempio attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono. Pertanto, la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio della parte che basa su di esso la propria domanda, per cui il giudice, al fine di valutarne la fondatezza, ben può rilevare la mancanza del contratto in questione, senza che tale mancanza debba essere eccepita dalla controparte” (Cass., n. 1929 del 2004; Cass., n. 24826 del 2005; v. anche Cass., n. 8023 del 2000).
Cass. Civ. sentenza 11 giugno 2010 n. 14085
Professione: attività/prestazioni regolamentate e non
la sentenza sopra citata evidenzia che:
l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, da luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, sicchè il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della necessaria qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa. Peraltro, al fine di stabilire se ricorra la nullità prevista dall'art. 2231 c.c., occorre verificare se la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abitazione.
Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio, cfr. Cass. 12840/2006), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (salvi gli oneri amministrativi o tributari).
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 6/8/10 n. 2654
Permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica
la sentenza sopra citata evidenzia che:
Il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica sono titoli che assolvono funzioni differenti in quanto tutelano valori differenti e sono emessi sulla base di valutazioni di tipo diverso (l’una di conformità urbanistica, l’altra di compatibilità paesaggistica). Pretendere che dall’emanazione dell’una possa discendere un affidamento all’emanazione anche dell’altro significa negare l’autonomia dei due titoli abilitativi e pretendere, alla fin fine, di poter fare a meno di uno di essi, avendo ottenuto l’altro.
Consiglio di Stato, sez. IV, 3/8/10 n. 5170
Lottizzazione abusiva: configurabilità della fattispecie
la sentenza sopra citata evidenzia che:
.... ai fini della individuazione, nella fattispecie, di una ipotesi di lottizzazione abusiva sulla scorta dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Cassazione secondo cui, come nel caso in esame, la stessa si configura per effetto del mutamento di destinazione d’uso di un complesso immobiliare la cui originaria destinazione assentita dalla P.A era quella di manufatti in zona artigianale con destinazione laboratorio- alloggio del custode(cfr. Cass. Pen., III sez., n. 42471/08).
E’ noto che il reato di lottizzazione abusiva, secondo la definizione contenuta nella L. n. 47 del 1985, art. 18, trasfuso senza modificazioni nel DPR n. 380 del 2001, art. 30, può essere realizzato mediante attività materiale costituita dalla esecuzione di opere che determinano una trasformazione edilizia o urbanistica del territorio, in violazione degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque di leggi statali e regionali, ovvero il compimento di attività negoziale che, attraverso il frazionamento dei terreni, ne modifichi inequivocabilmente la destinazione d’uso a scopo edificatorio (Cass. Pen. N. 10889/05).
Particolare rilevanza assume, quindi, la destinazione del territorio stabilita dagli strumenti urbanistici, in quanto la lottizzazione abusiva viene ad incidere direttamente sul potere di programmazione dell’uso del territorio da parte dell’ente locale o sull’assetto del territorio già stabilito.
Al riguardo è stata identificata la lottizzazione abusiva nel caso in cui le singole unità abitative perdano la originaria destinazione d’uso per acquistare quella residenziale, posto che tale modifica si pone in contrasto con lo strumento urbanistico (Cass. Pen., III Sez., n. 6990 del 2006).
La fattispecie corrisponde a quanto verificatosi nella fattispecie, ove, secondo quanto accertato in sede istruttoria e in sede di consulenza tecnica, manufatti originariamente assentiti a scopo artigianale sono stati trasformati in unità residenziali.
Gli atti impugnati in I grado hanno, infatti, posto in rilievo come gli immobili fossero ubicati in aree qualificate D ed E (zona artigianale), non contestate da parte appellante, che sostiene però che l’aver realizzato alloggi per custodi in edifici ad uso artigianale renderebbe compatibile l’intervento con la destinazione di area.
Senonchè, il mutamento di destinazione d’uso incide sulla pianificazione del territorio effettuata dalla P.A., sicchè a nulla rileva l’eventuale rispetto (invocato dagli appellanti) degli standards edificatori in relazione al rapporto superficie/volume previsti dal PRG per l’edilizia residenziale.
Commenti Tecnojus - Consiglio di Stato sez. V, 17/02/10 n. 922
LL.PP.: giustificazioni sulle voci di prezzo - esclusione dalla gara
la sentenza sopra citata riguarda una gara di lavori pubblici, durante la quale la mancata presentazione da parte di un concorrente, al momento dell’offerta, di un documento contenente le adeguate giustificazioni preventive previste dagli artt. 86, comma 5 e 87, comma 2 del Decreto Legislativo n. 163/2006, rende legittima l’esclusione del medesimo alla gara quando le clausole del bando, complessivamente e sistematicamente interpretate, impongono alle imprese partecipanti l’obbligo di fornire giustificazioni sulle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo che è stato individuato come base di gara.
La ratio della clausola del bando che prescrive i concorrenti di fornire, a pena di esclusione, le giustificazioni preventive dell’offerta da essi presentata, è da individuarsi nella duplice esigenza di assicurare un’adeguata ponderazione dell’offerta medesima da parte degli operatori economici che prendono parte alla gara e di consentire alla stazione appaltante un celere e puntuale controllo di congruità delle offerte anomale.
Avv. Piefrancesco Zen
Legge 122/2010 di conversione del decreto legge n. 78/2010
Art. 19: sanatoria catastale - identificazione catastale nei rogiti
Tra le disposizioni della legge 122/2010 risulta opportuno dare evidenza a quelle relative alla sanatoria catastale degli immobili non dichiarati o difformi (commi 8 e 9) e l'obbligo di identificazione catastale degli immobili negli atti notarili a partire dal 1 luglio 2010 (commi 14 e 15).
Per comodità si riportano le disposizioni suddette:
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell’Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati.
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ".15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010. Nel rispetto dei princìpi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l’applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l’ordinamento tavolare.
Approfondimenti Tecnojus
RassegnaNews 1-2010
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DocumentoNews 4-2010
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Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria
L’AVCP ha elaborato le linee guida per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria con cui analizza le modalità di affidamento, la determinazione dell’importo a base di gara, l’individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione dell’offerta, prestando particolare attenzione al procedimento di verifica della congruità delle offerte.
L’Autorità infatti ha rilevato la disomogeneità delle procedure utilizzate dalle stazioni appaltanti e il frequente ricorso ai ribassi sproporzionati da parte degli operatori economici.
Per favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati, l’Autorità ha proceduto ad una consultazione on-line, ed alla istituzione di un tavolo tecnico con gli ordini professionali e le categorie economiche interessate e con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le linee guida forniscono indicazioni e chiarimenti sulle modalità di affidamento, sui requisiti di partecipazione alle gare, criteri di aggiudicazione, le modalità di applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la determinazione dell’importo a base di gara, la valutazione delle congruità delle offerte e sono corredate da dieci tabelle.
Roma, 28 luglio 2010
Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale
Responsabilità del direttore dei lavori e quelle del progettista
La terza sezione penale della S.C. di Cassazione, con due diverse sentenze ha affrontato la responsabilità del professionista nei due ruoli citati, consentendo di sottolinearne la funzione
- con sentenza n. 27258 del 14 luglio 2010 - viene esaminata la responsabilità penale del direttore dei lavori del permesso di costruire con riferimento ai limiti e alle esimenti;
- con l'articolata sentenza n. 27699 del 18 luglio 2010 in riferimento alla responsabilità penale del progettista asseverante gli interventi subordinati a DIA, vengono argomentati vari aspetti, tra cui:
- regime degli interventi di ristrutturazione edilizia con riferimento ai mutamenti d'uso;
- il reato di falsità ideologica di cui all'art. 481 del Codice Penale (in relazione alla qualifica di cui all'art. 359, sempre del C.P.) riconoscibile al progettista asseverante: condizioni;
- il ruolo del progettista in caso di DIA;
- la nozione di "asseverazione" e relativa funzione;
- qualificazione della DIA agli effetti penali.
Edifici civili (e progetti) "ESIGENZIALI-PRESTAZIONALI"
Arriva la certificazione acustica basata sul collaudo UNI 11367
Sulla stampa specializzata del 22 luglio viene data notizia che in autunno i nuovi edifici dovranno dotarsi anche della certificazione acustica oltre a quella energetica; così risulterebbe dalla bozza di decreto legislativo previsto dalla legge comunitaria per il 2009 (ved. news nella sezione "edilizia").
L'attestato di certificazione acustica, diversamente da quello energetico, determinerà la classe acustica dell'unità immoobiliare sulla base di un collaudo acustico redatto in base alla normativa di prossima pubblicazione, la UNI 11367.
La rispondenza ai requisiti minimi, pertanto, dovrà risultare da progetto (in applicazione delle UNI EN 12354 della norma UNI TR 11175) con riferimento all'isolamento di facciata, all'isolamento rispetto ai vicini - per urmori aerei e di calpesti - e all'isolamento degli impianti, requisiti che dovranno essere poi certificati a fine lavori.
Si ipotizzano costi di certficazione acustica "ben diversi rispetto a quelli di un certificato energetico (da cinque a dieci volte di più)".
Cass. Pen., sez. III, sentenza 6 luglio 2010 n. 25631
Piscina privata: permesso di costruire - può essere pertinenza?
Con la sentenza in evidenza i Giudici Penali confermano l'orientamento secondo il quale "la realizzazione della piscina necessita di permesso di costruire e ciò perché costituiscono lavori edilizi che richiedono il preventivo rilascio del permesso di costruire non solo quelli per la realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati, che trasformano in modo durevole l'area impegnata dai lavori stessi, come nel caso della realizzazione di una piscina (Cass. 29/4/03, Agresti; Cass. 27/9/2000, Cimaglia), senza discrimine sulla entità del manufatto realizzato."
Quanto premesso induce una domanda: la piscina può essere una pertinenza subordinata a DIA?
Circolari dalle Agenzie
Consiglio di Stato, sentenza 8 luglio 2010 n. 4436
Il c.d. "falso innocuo" del professionista nelle gare pubbliche
La sentenza in commento può essere così massimata: il professionista che partecipa autonomamente, o in raggruppamento con altri soggetti, ad una gara pubblica non può dichiarare come propria una referenza relativa ad attività svolta all'interno di una società, anche nel caso in cui avesse avuto un ruolo preminente nella medesima, perchè non è possibile escludere il contributo di altri professionisti legati alla stessa società.
Cass. Pen., Sez. III , sentenza 24 giugno 2010 n. 24243
La rilevanza penale delle violazioni edilizie e titolo abilitativo
La sentenza in commento asserisce che "in materia edilizia - la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento".
Cass. Pen., Sez. III , sentenza 24 giugno 2010 n. 24242
Opere precarie - regolamento edilizio - clausole permessorie
La sentenza in commento sembra assumere rilevanza in seguito al novellato articolo 6 del TUED, ciò in quanto ha ad oggetto la nozione giuridica di opere precarie e le condizioni di legittimità della loro definizione nei regolamenti edilizi.
TAR Liguria, Sezione I, sentenza 5 luglio 2010 n. 5570
Su art. 27 TUED: vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
La sentenza in commento, tra i vari profili, mette in evidenza che gli interventi e/o opere realizzate in assenza o in difformità dalla DIA non sono nè sanabili nè regolarizzabili con l'applicazione di una sanzione amministrativa qualora gli interventi stessi siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Ciò risulta per il fatto che l'art. 27, comma 2, del Testo Unico Edilizia, d.p.r. n. 380/01, così come modificato dalla legge 326/03, contiene un precetto generale diverso dall'art. 4, comma 2, della legge 47/85.
Cass. Pen., sez. III, sentenza 24 giugno 2010 n. 24236
Varianti "leggere" - il/i concetto/i di variante
La sentenza in evidenza (fonte Lexambiente.it), affronta il tema delle varianti asserendo "Per quanto riguarda le c.d. "varianti in senso proprio", deve rilevarsi che non tutte le modifiche alla progettazione originaria possono definirsi varianti e che queste si configurano solo allorquando il progetto già approvato non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato. La nozione di "variante", infatti, deve ricollegarsi a modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto all'originario progetto e gli elementi da prendere in considerazione, al fine di discriminare un nuovo permesso di costruire ddalla variante ad altro preesistente, riguardano la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze dalle proprietà viciniori, nonchè le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato [vedi C. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1572]"
Veneto: l.r. 14/09 - piano casa - interpretazione
Il concetto di ampliamento in "aderenza" - TAR VE 30-6-2010
Orbene il Collegio, sulla scorta dei criteri di interpretazione letterale e teleologico, ritiene che l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 14/2009 vada interpretato nel senso che l’ampliamento del 20 per cento, consentito dall’art. 1 della medesima legge, deve essere realizzato in continuità rispetto al corpo di fabbrica preesistente, ma non importa se in aderenza, in appoggio o in sopraelevazione. Invero, ciò che interessa al legislatore è che l’ampliamento ne sia una prosecuzione fisica e non costituisca una nuova entità distinta dal precedente edificio. A tale regola generale fa eccezione l’ipotesi in cui non sia possibile la costruzione in continuità con l’edificio preesistente o ne venga compromessa l’armonia estetica, nel qual caso il legislatore consente la realizzazione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale per ottenere il beneficio previsto dalla normativa sul piano - casa.
Sicurezza cantieri
Il concetto di "capocantiere di fatto" - Cass. Pen. n. 20070/10
Con riferimento al d.lgs. 81/2008 "..le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di lavoro), d) (dirigente) ed e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.
Sicurezza cantieri - Cass. Pen. nr. 35021/2009
Responsabilità del direttore dei lavori (d.l.) - il d.l. di fatto
La sentenza in commento, argomentando su principi ed indirizzi giurisprudenziali noti, soprattutto in ambito penale, consente di ricavare la definizione di "direttore dei lavori di fatto" ovvero di "committente di fatto", quali soggetti responsabili in materia antinfortunisca, specie in occasione di infortunio. In particolare sembra si sia data evidenza ad un fatto: in qualsiasi cantiere vi sono posizioni di garanzia nei confronti della sicurezza a prescindere dagli aspetti formali - ciò che rileva è il risultato finale.
Sicurezza cantieri - Cass. n. 22558/2010
I sindacati parte civile nei processi penali per infortuni
La Cassazione "ha affermato che le associazioni a difesa dei lavoratori possono infatti costituirsi parte civile contro le aziende per gli infortuni sul lavoro, anche se la vittima non era iscritta al sindacato, respingendo il ricorso del capocantiere e del responsabile della sicurezza di una ditta di costruzioni, accusati di omicidio colposo per la morte sul lavoro di un operaio edile, deceduto in seguito a un brutto incidente avvenuto mentre conduceva una gru. .. "Il mutato quadro di riferimento" si legge in sentenza "porta a ritenere ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta".
Fonte: sito "studio Cataldi"
Commento Tecnojus
Efficacia dell'ingiunzione di demolizione opere abusive ed istanza dilatoria di accertamento di conformità
La vicenda: l'architetto del comune ingiunge la demolizione di un'opera abusiva, palesemente non "sanabile", emessa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 27 e art. 31 del testo unico edilizia. All'89 giorno l'interessato presenta istanza di accertamento ai sensi dell'articolo 36 del medesimo, istanza destinata dunque ad essere respinta. Per il proseguo del procedimento di vigilanza il comandante della Polizia Locale, diversamente dall'intendimento dell'architetto (secondo cui l'ingiunzione rimane solo sospesa), asserisce sulla necessità di nuova ingiunzione la quale, di conseguenza, farebbe ripartire il termine di 90 giorni. Chi ha ragione, l'architetto o il comandante della Polizia Locale?
Cass. Pen., sez. III, sentenza 24 maggio 2010 n. 19538
Art. 34: le opere difformi non demolibili non possono essere completate ma vanno tollerate nello stato in cui si trovano
La sentenza, nell'esaminare il caso specifico sottoposto al controllo di legittimità, mette in evidenza alcuni principi tra cui quello secondo il quale gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e non demolibili per la sussistenza di un pregiudizio della parte eseguita in conformità (cfr. art. 34 del testo unico edilizia), non possono essere completati ma andrebbero tollerati nello stato in cui si trovano.
Cass. Pen., sez. III, sentenza 11 maggio 2010 n. 17971
Rapporti di efficacia tra permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica
La sentenza in evidenza, a prescindere dal caso specifico, contiene diverse argomentazioni di interesse delle quali almeno tre meritano un approfondimento.
Il primo argomento riguarda l'efficacia temporale del permesso di costruire a fronte di quella dell'autorizzazione paesaggistica; il secondo la natura del titolo abilitativo che si rende necessario quando le opere non sono ultimate nei termini previsti e la sua incidenza sull'attività di vigilanza; il terzo, infine, riguarda il concetto di proroga dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.
Nel commento a seguire ci limitiamo al primo, con riserva di sviluppare gli altri due successivamente.
Opere e Lavori Pubblici
Locazione finanziaria (leasing in costruendo e immobiliare)
La sentenza del TAR Lombardia, sezione II - Brescia, del 5 maggio 2010, ricostruisce l'istituto introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale all'art. 160-bis del codice dei contratti con particolare riferimento alle ATI.
procedimenti amministrativi
Collaudo statico ed agibilità degli edifici
Con l'entrata in vigore delle NTC di cui al dm 14 gennaio 2008 (1-7-09), "le finalità del collaudo statico previsto per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, vengono estese a tutte le parti strutturali delle opere, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale impiegato".
Pertanto tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle norme tecniche per le costruzioni, ossia tutte le costruzioni, nuove e/o esistenti, devono essere sottoposte a collaudo e "non possono essere poste in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo statico".
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV - 22 aprile 2010, n. 1133
Ristrutturazione per D/R e disciplina di riferimento
... la giurisprudenza (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 22 luglio 2004 , n. 3210) ha chiarito che ai fini della conformità urbanistica della ristrutturazione edilizia - laddove realizzata mediante ricostruzione dell'edificio demolito ed il mantenimento di tutti i parametri urbanistico edilizi preesistenti quali la volumetria, la sagoma, l'area di sedime ed il numero delle unità immobiliari - il parametro di riferimento è rappresentato dalla disciplina vigente all'epoca della realizzazione del manufatto come attestata dal titolo edilizio e non da quella sopravvenuta al momento della esecuzione dei lavori di ristrutturazione dovendosi fare salvo, in capo all'interessato, il diritto acquisito al mantenimento, conservazione e ristrutturazione dell'immobile esistente giacché la legittimazione urbanistica del manufatto da demolire si trasferisce su quello ricostruito.
Cass. Pen. sez. III sentenza 27 aprile 2010 - riflessioni
Il concetto di variante tra permesso di costruire e DIA
La sentenza (pubblicata sul sito Lexambiente.it) affronta tre questioni: il concetto di ristrutturazione edilizia nel testo unico edilizia, il concetto di variante e la natura del reato paesaggistico (periculum in mora) anche in riferimento al principio di offensività.
In merito al primo concetto ribadisce l'orientamento pressochè univoco secondo il quale il testo unico edilizio prevede due tipi di ristrutturazione edilizia:
- quella "leggera" subordinata a DIA, quale regime depenalizzato, che può comprendere anche la demolizione e ricostruzione a condizione, tassativa, che volume e sagoma siano gli stessi;
- quella subordinata a permesso di costruire, quale regime penalmente rilevante, contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera c) del testo unico edilizia, intervento non vincolato al rispetto di volume e sagoma ma che esclude la demolizione e ricostruzione. La ristrutturazione edilizia "pesante" può essere eseguita anche con la DIA alternativa ai sensi dell'art. 22, comma 3, sempre del testo unico edilizia.
Per quanto concerne il secondo aspetto, invece, secondo i Giudici di legittimità:
- si configura variante (ad un permesso di costruire precedentemente rilasciato) solo allorquando il progetto non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato;
- le varianti, inoltre, devono essere normalmente autorizzate con il medesimo procedimento prescritto per il rilascio del permesso di costruire e possono essere sottoposte a DIA soltanto qualora:
- a) non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
- b) non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia;
- c) non alterino la sagoma dell'edificio;
- d) non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Con riguardo al reato paesaggistico, infine, la Suprema Corte ribadisce orientamenti consolidati della medesima secondo i quali:
- il reato paesaggistico è reato di pericolo che non necessita di un effettivo pregiudizio per il paesaggio, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici;
- il principio di offensività deve essere inteso in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto;
- la permanenza del reato edilizio cessa soltanto con la ultimazione di tutte le opere del fabbricato, rifiniture, infissi ed impianti compresi;
- sussiste il preciulum in mora quando i lavori non sono ultimati tale per cui si giustificano tutte le misure cautelari finalizzate ad impedire ed evitare l'aggravamento o la protrazione di un reato in itinere.
La sentenza offre lo spunto a delle riflessioni a seguire
Commento Tecnojus su Cass. Pen., sez. IV, sentenza 19.4.2010
Sicurezza cantieri e principi antinfortunistici consolidati
La sentenza in commento consente di ribadire alcuni principi antinfortunistici da sempre considerati dalla giurisprudenza, anche prima del d.lgs. 626/94.
Nel caso specifico vengono valutate tre autonomi obblighi/posizioni di garanzia: appaltatore, preposto, committente.
In particolare la sentenza ricostruisce in modo analitico la posizione di garanzia del committente con particolare riferimento all'obbligo gravante sul medesimo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti (imprese o lavoratori autonomi) cui affidare i lavori.
TAR Veneto, sez. II, sentenza 23 aprile 2010
Recinzioni e necessità del titolo abilitativo edilizio
La sentenza affronta il tema delle recinzioni e del titolo abilitativo edilizio richiesto in relazione ai caratteri costruttivi delle recinzioni stesse, ovvero quando le stesse possono essere considerate estrinsecazione dello jus excludendi alios e, quindi, attività edilizie libere.
TAR Veneto, sez. II, sentenza 23 aprile 2010
Autorizzazione paesaggistica - sanatoria ex art. 167
La sentenza affronta le tematiche relative all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 167 del Codice, con particolare riferimento ai requisiti tassativi richiesti per la sanatoria ex psot e alla natura del parere sulla compatibilità paesaggistica da parte del Soprintendente.
Commento: Cassazione Civile, SS.UU., ord. 10 febbraio 2010
Sorte del contratto pubblico
L'importantanza dell'ordinanza in commento della Cassazione Civile, sezioni unite, 10 febbraio 2010, n. 2906, sta nel fatto che non ci sono provvedimenti conformi in materia mentre vi è più di un provvedimento difforme della stessa Cassazione (ad esempio, Cassazione Sez. un. 28 dicembre 2007, n. 27169; Consiglio di Stato ad. plen. 30 luglio 2008, n. 9 ecc.)
avv. Pierfrancesco Zen
Consiglio di Stato sentenza 12-3-2010 n. 1457
Competenze professionali: loro valutazione in sede di permesso
Il Consiglio di Stato interviene su un argomento molto delicato riferito al fatto che un Comune aveva sospeso la domanda di rilascio del titolo abilitativo per incompetenza professionale del progettista.
Ancorchè riguardante la giurisdizione competente a decidere la controversi, la sentenza consente di ricavare diversi aspetti argomentativi, che saranno ripresi in specifico e successivo approfondimento; si ritiene riportare per estratto la parte conclusiva della sentenza:
"Dal complessivo, seppur sintetico quadro giurisprudenziale sopra riportato emerge come in tutte queste ipotesi, di analogo contenuto a quella in causa, si controverte di concreti poteri valutativi e accertativi delle capacità e competenze dei professionisti chiamati dai loro committenti a svolgere attività libero professionale nel quadro di un procedimento amministrativo teso al rilascio di titoli concessori o abilitativi edilizi, nell’ambito del quale la disciplina delle professioni ed il conseguente regime giuridico viene in rilievo solo a fini incidentali e strumentali all’adozione dell’atto finale.
Opinandosi diversamente, come ha fatto il TAR, dovrebbe concludersi per la sussistenza sempre e comunque della giurisdizione ordinaria per tutti i numerosi procedimenti amministrativi in cui non si faccia questione diretta di diritti soggettivi (quelli all’esercizio professionale) ma nei quali la valutazione e configurazione di quei diritti sia preordinata soltanto al corretto esercizio di potestà amministrativa. Non a caso l’articolo 8 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ha devoluto alla cognizione del G. A. ogni “ questione relativa a diritti “, necessaria per pronunciarsi sulla questione principale."
Consiglio di Stato sentenza 11-3-2010
Varianti in corso d'opera per crollo di fabbricato
"Dopo il crollo della parete nord-est dell’edificio, il Comune ha contestato la sussistenza di opere abusive consistenti nella demolizione del fabbricato, ritenendo di non poter esaminare la richiesta di variante in corso d’opera presentata dal ricorrente, non potendosi più configurare un intervento di ristrutturazione a causa del perimento totale del bene.
Il giudice di primo grado ha rilevato che l’originario progetto assentito prevedeva il completo rifacimento del tetto ed opere sulle pareti lato sud-est e est e ha ritenuto che il crollo della parete nord-est non abbia influito sulla situazione esistente al momento del rilascio della concessione con conseguente legittimità della richiesta di variante in corso d’opera.
Il Comune appellante sostiene, invece, che dopo il crollo della parete il bene doveva essere considerato completamente distrutto e che era necessario il rilascio di una nuova concessione.
La tesi del Comune non può essere condivisa, perché si basa su una considerazione “statica” dei fatti, senza tenere conto della dinamica che ha condotto alla demolizione di rilevanti parti dell’edificio.
Infatti, l’originaria concessione legittimava la demolizione della parete lato strada e la rifondazione di altra parete e, essendo la terza parete adiacente con l’immobile confinante, sarebbe restata la sola parete nord-est, che è poi crollata.
Non è mai stato contestato al ricorrente di primo grado l’imputabilità del crollo, che deve, quindi, essere ritenuto fortuito e deve ritenersi che l’incidenza di tale fatto sulla situazione dell’immobile regolarmente assentita sia stata limitata, derivando la parziale demolizione dell’immobile già dalla concessione.
Di conseguenza, il sopravvenire del crollo della parete non ha mutato radicalmente lo stato di fatto, determinando il perimento totale del bene, ma ha costituito un elemento, che legittimava la richiesta di variante, senza la necessità del rilascio di una nuova e autonoma concessione.
Del resto, la tesi del comune, secondo cui l’intervento non poteva più essere qualificato come di ristrutturazione, contrasta con la giurisprudenza che ha chiarito che il crollo del manufatto (intervenuto accidentalmente mentre erano in atto lavori regolarmente assentiti con concessione edilizia finalizzata alla ristrutturazione edilizia dell'immobile) e la sua ricostruzione con caratteristiche volumetriche, di ingombro e ubicazionali corrispondenti a quelle sussistenti in precedenza non impediscono di ritenere che ci si trovi dinanzi ad una ristrutturazione edilizia nel senso previsto dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 1997, n. 291; 1 dicembre 1999 , n. 2021).
Va quindi confermato che dopo il crollo della parete era possibile adeguare la concessione edilizia attraverso una richiesta di variante in corso d’opera, che, invece, il Comune ha errato nel non valutare."
decreto legislativo 28/2010 - G.U. n.53 del 5/3/2010
Mediazione finalizzata alla concilazione delle controversie
dal sito ANCE: Il D.lgs. n.28 del 4/3/2010 (pubblicato sulla G.U. n.53 del 5/3/2010) introduce nell`ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale come metodo di risoluzione delle controversie alternativo rispetto all`ordinario processo di cognizione davanti al giudice.
L`obiettivo della riforma è quello di permettere a chiunque di rivolgersi dinanzi a un mediatore professionista ``con requisiti di terzieta``` al fine di addivenire in tempi ragionevoli o ad un accordo amichevole o alla formulazione di una proposta per la risoluzione di una controversia civile e commerciale, fatta eccezione per quelle inerenti diritti indisponibili (ossia diritti della personalita`, diritti non patrimoniali sui beni immateriali, molti diritti nascenti da rapporti familiari).
Il ricorso alla mediazione non preclude le negoziazioni volontarie ne` le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
In alcune materie, ritenute particolarmente conflittuali, quali condominio, locazione, diritti di proprieta` usufrutto, contratti bancari, finanziari e assicurativi, risarcimento danno per circolazione dei veicoli, la mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 (ovvero il procedimento di conciliazione di cui al D. Lgs. 179/2007, ovvero il procedimento di cui all`art.128-bis del TU sulle leggi bancarie e creditizie) sara` obbligatoria prima di poter intraprendere una azione ordinaria davanti ai giudici.
Sentenze su altri siti (commenti tecnojus indicati con
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N.B.: IL SITO LEXAMBIENTE HA RIVISTO IL PROPRIO SITO PER CUI I COLLEGAMENTI RISULTANO MODIFICATI - li stiamo ricostruendo nei limiti del possibile
Ambientediritto - CdS 6.4.10 Appalti e DURC - natura giuridica
Lexambiente - TAR Brescia 22.2.10 Nozione di restauro e risanamento conservativo
Citazione: La mente ha bisogno di nutrimento più ricco e ama muoversi con acutezza - (J. Hillman da Il Potere - come usarlo con intelligenza)




















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