tecnici e giuristi insieme: approfondimenti tecnico-giuridici sistematici

Tecnojus- Centro Studi tecnico-giuridici affronta in chiave interdisciplinare le relazioni tra il sistema di regole, con relative interpretazioni giurisprudenziali, e le attività professionali (progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze tecniche, di parte o d'ufficio...), assumendo il seguente principio ispiratore:

"si assoggettano a regola delle finalità da perseguire"

SERVIZI TECNOJUS - l'area prossimamente sarà ad accesso riservato

speciali redazionali attività edilizia libera: nuovo articolo 6 testo unico edilizia
il piano casa della Regione Veneto

PRIMO PIANO TECNOJUS

Commento Tecnojus - autorizzazione paesaggistica semplificata

La verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia

Tra gli aspetti maggiormente innovativi del procedimento semplificato, la verifica preliminare della conformità urbanistico-edilizia, è, forse, quello di maggior interesse per diversi motivi (funzione, contenuto della verifica, raccordo con il procedimento urbanistico-edilizio, ecc..).

Lo scopo della verifica preliminare urbanistico-edilizia è quello di decidere sulla procedibilità o meno della domanda di autorizzazione paesaggistica: la ratio sta nel fatto che non ha senso continuare con il procedimento paesaggistico se non c'è tale conformità (cfr. art. 4, comma 2, del regolamento).

 

Commento Tecnojus - autorizzazione paesaggistica semplificata

Ruolo Comuni (1): rapporto tra i procedimenti "differenziati"

I Comuni, quando sono amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, significa che hanno ricevuto formale delega da parte della regione (soggetto titolare della funzione), oppure la conferma della delega in essere nei termini previsti (art. 159, comma 1 del codice), in quanto riescono ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonchè di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia.

 

Commento Tecnojus - autorizzazione paesaggistica semplificata

Natura e funzioni del parere della Soprintendenza

Il ruolo delle soprintendenze, come noto, era originariamente quello di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica (cfr. art. 7 della legge 1497/39). Successivamente (legge 431/85 che ha integrato il d.p.r. 616/77 - art. 82) il legislatore ha "confinato" il ruolo ti tali organismi a mero controllo di legittimità delle autorizzazioni rilasciate dagli enti delegati (regioni) ovvero sub-delegati (comuni).

Con l'entrata in vigore del regime ordinario dell'autorizzazione paesaggistica (1-1-2010) di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/04, il ruolo "ministeriale" è cambiato ancora...

 

Commento Tecnojus - autorizzazione paesaggistica semplificata

Procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata

Il regolamento di cui al d.p.r. 9 luglio 2010 n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità (in vigore dal 10 settembre 2010), prescrive un procedimento che deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni, così frazionato:

Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2010, n. 199

Pubblicato il DPR su autorizzazione paesaggistica semplificata

Pubblicato in G.U. ed in vigore dal 10 settembre il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 avente ad oggetto "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.".

Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2010, n. 197

Pubblicato il DM 6 agosto 2010 - incentivi al fotovoltaico

Pubblicato in G.U. ed in vigore dal 25 agosto il decreto ministeriale avente ad oggetto "incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare".

Ci è giunta in redazione una nota relativa all'art. 21: il decreto fa riferimento alla dichiarazione di inizio attività e non alla SCIA.

In proposito si deve osservare:

  • L'art. 21 in parola è inserito nel titolo V - Diposizioni finali - titolo che riguarda una serie di norme di raccordo e precisazioni di normativa previgente;
  • l'art. 21 si riferisce espressamente all'art. 12, comma 5, terzo periodo del d.lgs. 387/03 (come modificato dalla legge 244/07), terzo periodo che così recita testualmente:
    • Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.
  • è ragionevole presumere che l'art. 21 abbia inteso dettare una condizione sull'utilizzo dell'istituto di semplificazione richiamato dall'art. 12, comma 5, del citato d.lgs. ma espresso al secondo periodo (e non al terzo):
    • Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
  • la condizione introdotta con il d.m. 6/8/10, infatti, è la seguente:
    • 1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 387 del 2003, la costruzione e l'esercizio di impianti e delle opere connesse, i cui moduli fotovoltaici sono collocati su edifici e non ricadenti nelle fattispecie di cui agli articoli 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, e 6, comma 2, lett. d), del DPR 380 del 2001, è soggetta a dichiarazione di inizio attività, a condizione che la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati, e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.
  • va evidenziato che il d.lgs. 387/03 fa riferimento alla Denuncia di Inizio Attività, mentre l'art. 21 del decreto ministeriale alla Dichiarazione di Inizio Attività. Sembra ragionevole presumere che il decreto ministeriale si sia adeguato alla terminologia del 2005 (che ha modificato l'art. 19 della legge 241/90) relativamente alla DIA. Altrettanto ragionevole presumere che la stesura del decreto sia antecedente alle modifiche introdotte in sede di conversione del decreto legge 78/2010, (sono state le modifiche in sede di conversione ad introdurre la SCIA).
  • pertanto, a nostro avviso, il riferimento alla Denuncia/Dichiarazione si qualificherebbe come un refuso; l'atto di semplificazione di riferimento, quindi, sarebbe la SCIA.

Cass. Civ. sentenza 27 gennaio 2010, n. 1741

Professione: incarico da soggetto privato e da P.A.

la sentenza sopra citata evidenzia che:

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, “presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità” (Cass., n. 2345 del 1999; Cass., n. 1244 del 2000).

Costituisce principio altrettanto saldo nella giurisprudenza di questa Corte, quello per cui “il contratto con il quale l'amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, onde è da escludersi che la sussistenza di un siffatto requisito formale possa essere ricavata allunale, ad esempio attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono. Pertanto, la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio della parte che basa su di esso la propria domanda, per cui il giudice, al fine di valutarne la fondatezza, ben può rilevare la mancanza del contratto in questione, senza che tale mancanza debba essere eccepita dalla controparte” (Cass., n. 1929 del 2004; Cass., n. 24826 del 2005; v. anche Cass., n. 8023 del 2000).


Cass. Civ. sentenza 11 giugno 2010 n. 14085

Professione: attività/prestazioni regolamentate e non

la sentenza sopra citata evidenzia che:

l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, da luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, sicchè il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della necessaria qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa. Peraltro, al fine di stabilire se ricorra la nullità prevista dall'art. 2231 c.c., occorre verificare se la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abitazione.

 


Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio, cfr. Cass. 12840/2006), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (salvi gli oneri amministrativi o tributari).

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 6/8/10 n. 2654

Permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica

la sentenza sopra citata evidenzia che:

Il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica sono titoli che assolvono funzioni differenti in quanto tutelano valori differenti e sono emessi sulla base di valutazioni di tipo diverso (l’una di conformità urbanistica, l’altra di compatibilità paesaggistica). Pretendere che dall’emanazione dell’una possa discendere un affidamento all’emanazione anche dell’altro significa negare l’autonomia dei due titoli abilitativi e pretendere, alla fin fine, di poter fare a meno di uno di essi, avendo ottenuto l’altro.

Consiglio di Stato, sez. IV, 3/8/10 n. 5170

Lottizzazione abusiva: configurabilità della fattispecie

la sentenza sopra citata evidenzia che:

.... ai fini della individuazione, nella fattispecie, di una ipotesi di lottizzazione abusiva sulla scorta dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Cassazione secondo cui, come nel caso in esame, la stessa si configura per effetto del mutamento di destinazione d’uso di un complesso immobiliare la cui originaria destinazione assentita dalla P.A era quella di manufatti in zona artigianale con destinazione laboratorio- alloggio del custode(cfr. Cass. Pen., III sez., n. 42471/08).

E’ noto che il reato di lottizzazione abusiva, secondo la definizione contenuta nella L. n. 47 del 1985, art. 18, trasfuso senza modificazioni nel DPR n. 380 del 2001, art. 30, può essere realizzato mediante attività materiale costituita dalla esecuzione di opere che determinano una trasformazione edilizia o urbanistica del territorio, in violazione degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque di leggi statali e regionali, ovvero il compimento di attività negoziale che, attraverso il frazionamento dei terreni, ne modifichi inequivocabilmente la destinazione d’uso a scopo edificatorio (Cass. Pen. N. 10889/05).

Particolare rilevanza assume, quindi, la destinazione del territorio stabilita dagli strumenti urbanistici, in quanto la lottizzazione abusiva viene ad incidere direttamente sul potere di programmazione dell’uso del territorio da parte dell’ente locale o sull’assetto del territorio già stabilito.

Al riguardo è stata identificata la lottizzazione abusiva nel caso in cui le singole unità abitative perdano la originaria destinazione d’uso per acquistare quella residenziale, posto che tale modifica si pone in contrasto con lo strumento urbanistico (Cass. Pen., III Sez., n. 6990 del 2006).

La fattispecie corrisponde a quanto verificatosi nella fattispecie, ove, secondo quanto accertato in sede istruttoria e in sede di consulenza tecnica, manufatti originariamente assentiti a scopo artigianale sono stati trasformati in unità residenziali.

Gli atti impugnati in I grado hanno, infatti, posto in rilievo come gli immobili fossero ubicati in aree qualificate D ed E (zona artigianale), non contestate da parte appellante, che sostiene però che l’aver realizzato alloggi per custodi in edifici ad uso artigianale renderebbe compatibile l’intervento con la destinazione di area.

Senonchè, il mutamento di destinazione d’uso incide sulla pianificazione del territorio effettuata dalla P.A., sicchè a nulla rileva l’eventuale rispetto (invocato dagli appellanti) degli standards edificatori in relazione al rapporto superficie/volume previsti dal PRG per l’edilizia residenziale.

Commenti Tecnojus - Consiglio di Stato sez. V, 17/02/10 n. 922

LL.PP.: giustificazioni sulle voci di prezzo - esclusione dalla gara

la sentenza sopra citata riguarda una gara di lavori pubblici, durante la quale la mancata presentazione da parte di un concorrente, al momento dell’offerta, di un documento contenente le adeguate giustificazioni preventive previste dagli artt. 86, comma 5 e 87, comma 2 del Decreto Legislativo n. 163/2006, rende legittima l’esclusione del medesimo alla gara quando le clausole del bando, complessivamente e sistematicamente interpretate, impongono alle imprese partecipanti l’obbligo di fornire giustificazioni sulle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo che è stato individuato come base di gara.

La ratio della clausola del bando che prescrive i concorrenti di fornire, a pena di esclusione, le giustificazioni preventive dell’offerta da essi presentata, è da individuarsi nella duplice esigenza di assicurare un’adeguata ponderazione dell’offerta medesima da parte degli operatori economici che prendono parte alla gara e di consentire alla stazione appaltante un celere e puntuale controllo di congruità delle offerte anomale.

Avv. Piefrancesco Zen

Legge 122/2010 di conversione del decreto legge n. 78/2010

Art. 19: sanatoria catastale - identificazione catastale nei rogiti

Tra le disposizioni della legge 122/2010 risulta opportuno dare evidenza a quelle relative alla sanatoria catastale degli immobili non dichiarati o difformi (commi 8 e 9) e l'obbligo di identificazione catastale degli immobili negli atti notarili a partire dal 1 luglio 2010 (commi 14 e 15).

Per comodità si riportano le disposizioni suddette:

8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.

9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell’Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati.

14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ".

15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010. Nel rispetto dei princìpi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l’applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l’ordinamento tavolare.

Commenti Tecnojus

Relazione tra SCIA e DIA e la DIA edilizia

Con legge n. 122/2010 (entrata in vigore il 31-7-2010) è stato novellato l'articolo 19 della legge 241/90, col quale è stato innovato o sostituito l'istituto della DIA: dal 31 luglio l'articolo 19 suddetto disciplina la SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività e non più la DIA, Dichiarazione Inizio Attività (già Denuncia Inizio Attività).

sul sito BosettieGatti un documento sulla SCIA, commentato in fine da un redazionale che mette in evidenza la divisione esistente in dottrina circa l'applicabilità della SCIA in ambito edilizio: infatti secondo alcuni la disciplina della DIA nel testo unico edilizia è norma speciale che dovrebbe prevalere su quella generale.

 

secondo il governo (dott. Giuseppe Chini, Capo Ufficio Legislativo Ministro della semplificazione) la SCIA si applica anche in Edilizia (pdf articolo dal sito awn)

 

Approfondimenti Tecnojus

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RassegnaNews 1-2010

Principali novità normative nazionali e della Regione Veneto del primo semestre (gennaio-giugno) 2010

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DocumentoNews 4-2010

La SCIA, Segnalazione Certificata Inizio Attività

 

Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria

L’AVCP ha elaborato le linee guida per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria con cui analizza le modalità di affidamento, la determinazione dell’importo a base di gara, l’individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione dell’offerta, prestando particolare attenzione al procedimento di verifica della congruità delle offerte.

L’Autorità infatti ha rilevato la disomogeneità delle procedure utilizzate dalle stazioni appaltanti e il frequente ricorso ai ribassi sproporzionati da parte degli operatori economici.

Per favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati, l’Autorità ha proceduto ad una consultazione on-line, ed alla istituzione di un tavolo tecnico con gli ordini professionali e le categorie economiche interessate e con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le linee guida forniscono indicazioni e chiarimenti sulle modalità di affidamento, sui requisiti di partecipazione alle gare, criteri di aggiudicazione, le modalità di applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la determinazione dell’importo a base di gara, la valutazione delle congruità delle offerte e sono corredate da dieci tabelle.

Roma, 28 luglio 2010

 

decreto legge 78/2010 - convertito in legge

legge 30/7/2010 n. 122 - G.U. n. 176 del 30/7/2010 s.o. 174

Il decreto legge in parola con relativi emendamenti approvati durante la conversione è diventato legge n. 122. Pertanto a far data dal 31 luglio:

  • l'ISPESL è stato abolito ed incorporato al'INAIL così come l'IPSEMA;
  • l'art. 19 della legge 241/90 è stato riscritto totalmente sostituendo la DIA con la SCIA (l'attività può essere iniziata contestualmente alla segnalazione, mentre il comune ha tempo 60 giorni per le verifiche).

 

Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale

Responsabilità del direttore dei lavori e quelle del progettista

La terza sezione penale della S.C. di Cassazione, con due diverse sentenze ha affrontato la responsabilità del professionista nei due ruoli citati, consentendo di sottolinearne la funzione

  • con sentenza n. 27258 del 14 luglio 2010 - viene esaminata la responsabilità penale del direttore dei lavori del permesso di costruire con riferimento ai limiti e alle esimenti;
  • con l'articolata sentenza n. 27699 del 18 luglio 2010 in riferimento alla responsabilità penale del progettista asseverante gli interventi subordinati a DIA, vengono argomentati vari aspetti, tra cui:
    • regime degli interventi di ristrutturazione edilizia con riferimento ai mutamenti d'uso;
    • il reato di falsità ideologica di cui all'art. 481 del Codice Penale (in relazione alla qualifica di cui all'art. 359, sempre del C.P.) riconoscibile al progettista asseverante: condizioni;
    • il ruolo del progettista in caso di DIA;
    • la nozione di "asseverazione" e relativa funzione;
    • qualificazione della DIA agli effetti penali.

 

Edifici civili (e progetti) "ESIGENZIALI-PRESTAZIONALI"

Arriva la certificazione acustica basata sul collaudo UNI 11367

Sulla stampa specializzata del 22 luglio viene data notizia che in autunno i nuovi edifici dovranno dotarsi anche della certificazione acustica oltre a quella energetica; così risulterebbe dalla bozza di decreto legislativo previsto dalla legge comunitaria per il 2009 (ved. news nella sezione "edilizia").

L'attestato di certificazione acustica, diversamente da quello energetico, determinerà la classe acustica dell'unità immoobiliare sulla base di un collaudo acustico redatto in base alla normativa di prossima pubblicazione, la UNI 11367.

La rispondenza ai requisiti minimi, pertanto, dovrà risultare da progetto (in applicazione delle UNI EN 12354 della norma UNI TR 11175) con riferimento all'isolamento di facciata, all'isolamento rispetto ai vicini - per urmori aerei e di calpesti - e all'isolamento degli impianti, requisiti che dovranno essere poi certificati a fine lavori.

Si ipotizzano costi di certficazione acustica "ben diversi rispetto a quelli di un certificato energetico (da cinque a dieci volte di più)".

 

Cass. Pen., sez. III, sentenza 6 luglio 2010 n. 25631

Piscina privata: permesso di costruire - può essere pertinenza?

Con la sentenza in evidenza i Giudici Penali confermano l'orientamento secondo il quale "la realizzazione della piscina necessita di permesso di costruire e ciò perché costituiscono lavori edilizi che richiedono il preventivo rilascio del permesso di costruire non solo quelli per la realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati, che trasformano in modo durevole l'area impegnata dai lavori stessi, come nel caso della realizzazione di una piscina (Cass. 29/4/03, Agresti; Cass. 27/9/2000, Cimaglia), senza discrimine sulla entità del manufatto realizzato."

Quanto premesso induce una domanda: la piscina può essere una pertinenza subordinata a DIA?

 

Circolari dalle Agenzie

Agenzia delle Entrate

Circolare n.39/E del 1 luglio 2010, Risposte ad ulteriori quesiti relativi a deduzioni e detrazioni - tra cui risposte in merito alla detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Agenzia del Territorio

Circolare n. 2 del 9 luglio 2010: Attuazione del decreto legge 31 maggio 2010, n°78 - Art.19, comma 14. Prime indicazioni - sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, obbligo di indicazioni catastali

 

Consiglio di Stato, sentenza 8 luglio 2010 n. 4436

Il c.d. "falso innocuo" del professionista nelle gare pubbliche

La sentenza in commento può essere così massimata: il professionista che partecipa autonomamente, o in raggruppamento con altri soggetti, ad una gara pubblica non può dichiarare come propria una referenza relativa ad attività svolta all'interno di una società, anche nel caso in cui avesse avuto un ruolo preminente nella medesima, perchè non è possibile escludere il contributo di altri professionisti legati alla stessa società.

 

Cass. Pen., Sez. III , sentenza 24 giugno 2010 n. 24243

La rilevanza penale delle violazioni edilizie e titolo abilitativo

La sentenza in commento asserisce che "in materia edilizia - la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento".

 

Cass. Pen., Sez. III , sentenza 24 giugno 2010 n. 24242

Opere precarie - regolamento edilizio - clausole permessorie

La sentenza in commento sembra assumere rilevanza in seguito al novellato articolo 6 del TUED, ciò in quanto ha ad oggetto la nozione giuridica di opere precarie e le condizioni di legittimità della loro definizione nei regolamenti edilizi.

 

TAR Liguria, Sezione I, sentenza 5 luglio 2010 n. 5570

Su art. 27 TUED: vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

La sentenza in commento, tra i vari profili, mette in evidenza che gli interventi e/o opere realizzate in assenza o in difformità dalla DIA non sono nè sanabili nè regolarizzabili con l'applicazione di una sanzione amministrativa qualora gli interventi stessi siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Ciò risulta per il fatto che l'art. 27, comma 2, del Testo Unico Edilizia, d.p.r. n. 380/01, così come modificato dalla legge 326/03, contiene un precetto generale diverso dall'art. 4, comma 2, della legge 47/85.

 

Cass. Pen., sez. III, sentenza 24 giugno 2010 n. 24236

Varianti "leggere" - il/i concetto/i di variante

La sentenza in evidenza (fonte Lexambiente.it), affronta il tema delle varianti asserendo "Per quanto riguarda le c.d. "varianti in senso proprio", deve rilevarsi che non tutte le modifiche alla progettazione originaria possono definirsi varianti e che queste si configurano solo allorquando il progetto già approvato non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato. La nozione di "variante", infatti, deve ricollegarsi a modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto all'originario progetto e gli elementi da prendere in considerazione, al fine di discriminare un nuovo permesso di costruire ddalla variante ad altro preesistente, riguardano la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze dalle proprietà viciniori, nonchè le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato [vedi C. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1572]"

 

Veneto: l.r. 14/09 - piano casa - interpretazione

Il concetto di ampliamento in "aderenza" - TAR VE 30-6-2010

Orbene il Collegio, sulla scorta dei criteri di interpretazione letterale e teleologico, ritiene che l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 14/2009 vada interpretato nel senso che l’ampliamento del 20 per cento, consentito dall’art. 1 della medesima legge, deve essere realizzato in continuità rispetto al corpo di fabbrica preesistente, ma non importa se in aderenza, in appoggio o in sopraelevazione. Invero, ciò che interessa al legislatore è che l’ampliamento ne sia una prosecuzione fisica e non costituisca una nuova entità distinta dal precedente edificio. A tale regola generale fa eccezione l’ipotesi in cui non sia possibile la costruzione in continuità con l’edificio preesistente o ne venga compromessa l’armonia estetica, nel qual caso il legislatore consente la realizzazione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale per ottenere il beneficio previsto dalla normativa sul piano - casa.

 

Sicurezza cantieri

Il concetto di "capocantiere di fatto" - Cass. Pen. n. 20070/10

Con riferimento al d.lgs. 81/2008 "..le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di lavoro), d) (dirigente) ed e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

 

Sicurezza cantieri - Cass. Pen. nr. 35021/2009

Responsabilità del direttore dei lavori (d.l.) - il d.l. di fatto

La sentenza in commento, argomentando su principi ed indirizzi giurisprudenziali noti, soprattutto in ambito penale, consente di ricavare la definizione di "direttore dei lavori di fatto" ovvero di "committente di fatto", quali soggetti responsabili in materia antinfortunisca, specie in occasione di infortunio. In particolare sembra si sia data evidenza ad un fatto: in qualsiasi cantiere vi sono posizioni di garanzia nei confronti della sicurezza a prescindere dagli aspetti formali - ciò che rileva è il risultato finale.

 

Sicurezza cantieri - Cass. n. 22558/2010

I sindacati parte civile nei processi penali per infortuni

La Cassazione "ha affermato che le associazioni a difesa dei lavoratori possono infatti costituirsi parte civile contro le aziende per gli infortuni sul lavoro, anche se la vittima non era iscritta al sindacato, respingendo il ricorso del capocantiere e del responsabile della sicurezza di una ditta di costruzioni, accusati di omicidio colposo per la morte sul lavoro di un operaio edile, deceduto in seguito a un brutto incidente avvenuto mentre conduceva una gru. .. "Il mutato quadro di riferimento" si legge in sentenza "porta a ritenere ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta".

Fonte: sito "studio Cataldi"

 

Commento Tecnojus

Efficacia dell'ingiunzione di demolizione opere abusive ed istanza dilatoria di accertamento di conformità

La vicenda: l'architetto del comune ingiunge la demolizione di un'opera abusiva, palesemente non "sanabile", emessa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 27 e art. 31 del testo unico edilizia. All'89 giorno l'interessato presenta istanza di accertamento ai sensi dell'articolo 36 del medesimo, istanza destinata dunque ad essere respinta. Per il proseguo del procedimento di vigilanza il comandante della Polizia Locale, diversamente dall'intendimento dell'architetto (secondo cui l'ingiunzione rimane solo sospesa), asserisce sulla necessità di nuova ingiunzione la quale, di conseguenza, farebbe ripartire il termine di 90 giorni. Chi ha ragione, l'architetto o il comandante della Polizia Locale?

 

Cass. Pen., sez. III, sentenza 24 maggio 2010 n. 19538

Art. 34: le opere difformi non demolibili non possono essere completate ma vanno tollerate nello stato in cui si trovano

La sentenza, nell'esaminare il caso specifico sottoposto al controllo di legittimità, mette in evidenza alcuni principi tra cui quello secondo il quale gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e non demolibili per la sussistenza di un pregiudizio della parte eseguita in conformità (cfr. art. 34 del testo unico edilizia), non possono essere completati ma andrebbero tollerati nello stato in cui si trovano.

 

Cass. Pen., sez. III, sentenza 11 maggio 2010 n. 17971

Rapporti di efficacia tra permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica

La sentenza in evidenza, a prescindere dal caso specifico, contiene diverse argomentazioni di interesse delle quali almeno tre meritano un approfondimento.

Il primo argomento riguarda l'efficacia temporale del permesso di costruire a fronte di quella dell'autorizzazione paesaggistica; il secondo la natura del titolo abilitativo che si rende necessario quando le opere non sono ultimate nei termini previsti e la sua incidenza sull'attività di vigilanza; il terzo, infine, riguarda il concetto di proroga dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.

Nel commento a seguire ci limitiamo al primo, con riserva di sviluppare gli altri due successivamente.

 

Opere e Lavori Pubblici

Locazione finanziaria (leasing in costruendo e immobiliare)

La sentenza del TAR Lombardia, sezione II - Brescia, del 5 maggio 2010, ricostruisce l'istituto introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale all'art. 160-bis del codice dei contratti con particolare riferimento alle ATI.

 

procedimenti amministrativi

Collaudo statico ed agibilità degli edifici

Con l'entrata in vigore delle NTC di cui al dm 14 gennaio 2008 (1-7-09), "le finalità del collaudo statico previsto per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, vengono estese a tutte le parti strutturali delle opere, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale impiegato".

Pertanto tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle norme tecniche per le costruzioni, ossia tutte le costruzioni, nuove e/o esistenti, devono essere sottoposte a collaudo e "non possono essere poste in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo statico".

 

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV - 22 aprile 2010, n. 1133

Ristrutturazione per D/R e disciplina di riferimento

... la giurisprudenza (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 22 luglio 2004 , n. 3210) ha chiarito che ai fini della conformità urbanistica della ristrutturazione edilizia - laddove realizzata mediante ricostruzione dell'edificio demolito ed il mantenimento di tutti i parametri urbanistico edilizi preesistenti quali la volumetria, la sagoma, l'area di sedime ed il numero delle unità immobiliari - il parametro di riferimento è rappresentato dalla disciplina vigente all'epoca della realizzazione del manufatto come attestata dal titolo edilizio e non da quella sopravvenuta al momento della esecuzione dei lavori di ristrutturazione dovendosi fare salvo, in capo all'interessato, il diritto acquisito al mantenimento, conservazione e ristrutturazione dell'immobile esistente giacché la legittimazione urbanistica del manufatto da demolire si trasferisce su quello ricostruito.

 

Cass. Pen. sez. III sentenza 27 aprile 2010 - riflessioni

Il concetto di variante tra permesso di costruire e DIA

La sentenza (pubblicata sul sito Lexambiente.it) affronta tre questioni: il concetto di ristrutturazione edilizia nel testo unico edilizia, il concetto di variante e la natura del reato paesaggistico (periculum in mora) anche in riferimento al principio di offensività.

In merito al primo concetto ribadisce l'orientamento pressochè univoco secondo il quale il testo unico edilizio prevede due tipi di ristrutturazione edilizia:

  • quella "leggera" subordinata a DIA, quale regime depenalizzato, che può comprendere anche la demolizione e ricostruzione a condizione, tassativa, che volume e sagoma siano gli stessi;
  • quella subordinata a permesso di costruire, quale regime penalmente rilevante, contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera c) del testo unico edilizia, intervento non vincolato al rispetto di volume e sagoma ma che esclude la demolizione e ricostruzione. La ristrutturazione edilizia "pesante" può essere eseguita anche con la DIA alternativa ai sensi dell'art. 22, comma 3, sempre del testo unico edilizia.

Per quanto concerne il secondo aspetto, invece, secondo i Giudici di legittimità:

  • si configura variante (ad un permesso di costruire precedentemente rilasciato) solo allorquando il progetto non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato;
  • le varianti, inoltre, devono essere normalmente autorizzate con il medesimo procedimento prescritto per il rilascio del permesso di costruire e possono essere sottoposte a DIA soltanto qualora:
    • a) non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
    • b) non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia;
    • c) non alterino la sagoma dell'edificio;
    • d) non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Con riguardo al reato paesaggistico, infine, la Suprema Corte ribadisce orientamenti consolidati della medesima secondo i quali:

  • il reato paesaggistico è reato di pericolo che non necessita di un effettivo pregiudizio per il paesaggio, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici;
  • il principio di offensività deve essere inteso in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto;
  • la permanenza del reato edilizio cessa soltanto con la ultimazione di tutte le opere del fabbricato, rifiniture, infissi ed impianti compresi;
  • sussiste il preciulum in mora quando i lavori non sono ultimati tale per cui si giustificano tutte le misure cautelari finalizzate ad impedire ed evitare l'aggravamento o la protrazione di un reato in itinere.

La sentenza offre lo spunto a delle riflessioni a seguire

Commento Tecnojus su Cass. Pen., sez. IV, sentenza 19.4.2010

Sicurezza cantieri e principi antinfortunistici consolidati

La sentenza in commento consente di ribadire alcuni principi antinfortunistici da sempre considerati dalla giurisprudenza, anche prima del d.lgs. 626/94.

Nel caso specifico vengono valutate tre autonomi obblighi/posizioni di garanzia: appaltatore, preposto, committente.

In particolare la sentenza ricostruisce in modo analitico la posizione di garanzia del committente con particolare riferimento all'obbligo gravante sul medesimo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti (imprese o lavoratori autonomi) cui affidare i lavori.


TAR Veneto, sez. II, sentenza 23 aprile 2010

Recinzioni e necessità del titolo abilitativo edilizio

La sentenza affronta il tema delle recinzioni e del titolo abilitativo edilizio richiesto in relazione ai caratteri costruttivi delle recinzioni stesse, ovvero quando le stesse possono essere considerate estrinsecazione dello jus excludendi alios e, quindi, attività edilizie libere.


TAR Veneto, sez. II, sentenza 23 aprile 2010

Autorizzazione paesaggistica - sanatoria ex art. 167

La sentenza affronta le tematiche relative all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 167 del Codice, con particolare riferimento ai requisiti tassativi richiesti per la sanatoria ex psot e alla natura del parere sulla compatibilità paesaggistica da parte del Soprintendente.


Commento: Cassazione Civile, SS.UU., ord. 10 febbraio 2010

Sorte del contratto pubblico

L'importantanza dell'ordinanza in commento della  Cassazione Civile, sezioni unite, 10 febbraio 2010, n. 2906, sta nel fatto che non ci sono provvedimenti conformi in materia mentre vi è più di un provvedimento difforme della stessa Cassazione (ad esempio, Cassazione Sez. un. 28 dicembre 2007, n. 27169; Consiglio di Stato ad. plen. 30 luglio 2008, n. 9 ecc.)

avv. Pierfrancesco Zen

Consiglio di Stato sentenza 12-3-2010 n. 1417

Competenze professionali: loro valutazione in sede di permesso

Il Consiglio di Stato interviene su un argomento molto delicato riferito al fatto che un Comune aveva sospeso la domanda di rilascio del titolo abilitativo per incompetenza professionale del progettista.

Ancorchè riguardante la giurisdizione competente a decidere la controversi, la sentenza consente di ricavare diversi aspetti argomentativi, che saranno ripresi in specifico e successivo approfondimento; si ritiene riportare per estratto la parte conclusiva della sentenza:

"Dal complessivo, seppur sintetico quadro giurisprudenziale sopra riportato emerge come in tutte queste ipotesi, di analogo contenuto a quella in causa, si controverte di concreti poteri valutativi e accertativi delle capacità e competenze dei professionisti chiamati dai loro committenti a svolgere attività libero professionale nel quadro di un procedimento amministrativo teso al rilascio di titoli concessori o abilitativi edilizi, nell’ambito del quale la disciplina delle professioni ed il conseguente regime giuridico viene in rilievo solo a fini incidentali e strumentali all’adozione dell’atto finale.

Opinandosi diversamente, come ha fatto il TAR, dovrebbe concludersi per la sussistenza sempre e comunque della giurisdizione ordinaria per tutti i numerosi procedimenti amministrativi in cui non si faccia questione diretta di diritti soggettivi (quelli all’esercizio professionale) ma nei quali la valutazione e configurazione di quei diritti sia preordinata soltanto al corretto esercizio di potestà amministrativa. Non a caso l’articolo 8 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ha devoluto alla cognizione del G. A. ogni “ questione relativa a diritti “, necessaria per pronunciarsi sulla questione principale."

 

Consiglio di Stato sentenza 11-3-2010

Varianti in corso d'opera per crollo di fabbricato

"Dopo il crollo della parete nord-est dell’edificio, il Comune ha contestato la sussistenza di opere abusive consistenti nella demolizione del fabbricato, ritenendo di non poter esaminare la richiesta di variante in corso d’opera presentata dal ricorrente, non potendosi più configurare un intervento di ristrutturazione a causa del perimento totale del bene.

Il giudice di primo grado ha rilevato che l’originario progetto assentito prevedeva il completo rifacimento del tetto ed opere sulle pareti lato sud-est e est e ha ritenuto che il crollo della parete nord-est non abbia influito sulla situazione esistente al momento del rilascio della concessione con conseguente legittimità della richiesta di variante in corso d’opera.

Il Comune appellante sostiene, invece, che dopo il crollo della parete il bene doveva essere considerato completamente distrutto e che era necessario il rilascio di una nuova concessione.

La tesi del Comune non può essere condivisa, perché si basa su una considerazione “statica” dei fatti, senza tenere conto della dinamica che ha condotto alla demolizione di rilevanti parti dell’edificio.

Infatti, l’originaria concessione legittimava la demolizione della parete lato strada e la rifondazione di altra parete e, essendo la terza parete adiacente con l’immobile confinante, sarebbe restata la sola parete nord-est, che è poi crollata.

Non è mai stato contestato al ricorrente di primo grado l’imputabilità del crollo, che deve, quindi, essere ritenuto fortuito e deve ritenersi che l’incidenza di tale fatto sulla situazione dell’immobile regolarmente assentita sia stata limitata, derivando la parziale demolizione dell’immobile già dalla concessione.

Di conseguenza, il sopravvenire del crollo della parete non ha mutato radicalmente lo stato di fatto, determinando il perimento totale del bene, ma ha costituito un elemento, che legittimava la richiesta di variante, senza la necessità del rilascio di una nuova e autonoma concessione.

Del resto, la tesi del comune, secondo cui l’intervento non poteva più essere qualificato come di ristrutturazione, contrasta con la giurisprudenza che ha chiarito che il crollo del manufatto (intervenuto accidentalmente mentre erano in atto lavori regolarmente assentiti con concessione edilizia finalizzata alla ristrutturazione edilizia dell'immobile) e la sua ricostruzione con caratteristiche volumetriche, di ingombro e ubicazionali corrispondenti a quelle sussistenti in precedenza non impediscono di ritenere che ci si trovi dinanzi ad una ristrutturazione edilizia nel senso previsto dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 1997, n. 291; 1 dicembre 1999 , n. 2021).

Va quindi confermato che dopo il crollo della parete era possibile adeguare la concessione edilizia attraverso una richiesta di variante in corso d’opera, che, invece, il Comune ha errato nel non valutare."


decreto legislativo 28/2010 - G.U. n.53 del 5/3/2010

Mediazione finalizzata alla concilazione delle controversie

dal sito ANCE: Il D.lgs. n.28 del 4/3/2010 (pubblicato sulla G.U. n.53 del 5/3/2010) introduce nell`ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale come metodo di risoluzione delle controversie alternativo rispetto all`ordinario processo di cognizione davanti al giudice.

L`obiettivo della riforma è quello di permettere a chiunque di rivolgersi dinanzi a un mediatore professionista ``con requisiti di terzieta``` al fine di addivenire in tempi ragionevoli o ad un accordo amichevole  o alla formulazione di una proposta per la risoluzione di una controversia civile e commerciale, fatta eccezione per quelle inerenti diritti indisponibili (ossia diritti della personalita`, diritti non patrimoniali sui beni immateriali, molti diritti nascenti da rapporti familiari).

Il ricorso alla mediazione non preclude le negoziazioni volontarie ne` le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

In alcune materie, ritenute particolarmente conflittuali, quali condominio, locazione, diritti di proprieta` usufrutto, contratti bancari, finanziari e assicurativi, risarcimento danno per circolazione dei veicoli, la mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 (ovvero il procedimento di conciliazione di cui al D. Lgs. 179/2007, ovvero il procedimento di cui all`art.128-bis del TU sulle leggi bancarie e creditizie) sara` obbligatoria prima di poter intraprendere una azione ordinaria davanti ai giudici. 

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PRIMO PIANO SPECIALE DEDICATA A PIANO CASA VENETO
PRIMO PIANO SPECIALE DEDICATO All'ART. 6 TUED

Sentenze su altri siti (commenti tecnojus indicati con )

N.B.: IL SITO LEXAMBIENTE HA RIVISTO IL PROPRIO SITO PER CUI I COLLEGAMENTI RISULTANO MODIFICATI - li stiamo ricostruendo nei limiti del possibile

Ambientediritto - CdS 6.4.10 Appalti e DURC - natura giuridica

Lexambiente - TAR Brescia 22.2.10 Nozione di restauro e risanamento conservativo

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