tecnici e giuristi insieme: approfondimenti tecnico-giuridici sistematici
Eventi in programma con TECNOJUS
Data e luogo |
Titolo dell'evento |
Link |
martedì 28 maggio 2013, 9.00 - 13.30 |
LA QUALIFICAZIONE TECNICO-GIURIDICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI. I regimi giuridici degli stessi e le valutazioni di conformità urbanistico-edilizia nelle istruttorie e nelle asseverazioni dei progettisti. | Maggioli Editore | Relatori: Arch. Romolo Balasso |
venerdì 14 giugno 2013, 9.00 - 13.30 |
I VIZI E DIFETTI DI COSTRUZIONE NELLE CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO (CTU) E DI PARTE (CTP) | Maggioli Editore | Relatori: Arch. Romolo Balasso |
Principali approfondimenti TECNOJUS
Data |
Titolo dell'approfondimento |
file |
| marzo 2013 | Professioni tecniche: il compenso professionale dopo la riforma delle professioni ordinistiche |
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| febbraio 2013 | La responsabilità deontologica dopo la riforma delle professioni ordinistiche | |
| luglio 2012 | Il silenzio assenso nel procedimento di rilascio del permesso di costruire e normative regionali (commento a TAR Lombardia, MI, 25.7.2012) | |
| luglio 2012 | Nozione di carico urbanistico e locuzioni apparentemente simili (commento a TAR Lombardia, MI, 26.7.2012) |
Principali articoli redatti da TECNOJUS e pubblicati in riviste nel 2012
Testata e data di uscita |
Titolo dell'articolo |
| La qualificazione tecnico-giuridica degli interventi (parte prima) | |
| Distanze tra edifici, la sentenza della Consulta n. 6/2013 | |
| La direzione dei lavori nella normativa edilizia | |
| Varianti, proroghe e rinnovi dei titoli abilitativi edilizi - nozioni ed implicazioni | |
| DIA e SCIA tra certezze e questioni ancora aperte - i procedimenti | |
| Le asseverazioni del progettista nei regimi edilizi e le valutazioni della P.A. | |
| Il principio di prevenzione in materia di distanze nei titoli abilitativi edilizi nella recente giurisprudenza amministrativa |
COPERTINA (anteprima dei contenuti)
News - Agenzia delle Entrate
Imposta di bollo sulla SCIA
L'agenzia delle entrate pubblica la Risoluzione n.24/E dell'8 aprile 2013.
Oggetto: Iposta di bollo - segnalazione certificata di inizio attività e altri atti previsti per l'esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi - Richiesta parere |
Sicurezza cantieri: circolare ministeriale - indirizzo tecnico
Lavoratori autonomi - attività di cantiere - istruzioni personale ispettivo
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 16 del 4/7/2012, ritorna ad affrontare il tema dei lavoratori autonomi nelle attività di cantiere in prosecuzione del documento predisposto dal Gruppo Interregionale Edilizia nella prevenzione dei luoghi di lavoro (e licenziato dal Comitato Interregionale PISLL).
Circolare ministeriale |
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| Documento Coordinamento Tecnico Interregionale |
Professione: 14-8-2012, pubblicato il DPR 7.8.2012, n. 2012
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali
A caldo (di ben 7 anticicloni africani) non sembra un gran testo perchè spontanea nasce la domanda: per esercitare attività non riservate ad una professione serve l'iscrizione all'ordine/collegio????
- questa la definizione regolamentare: "per «professione regolamentata» si intende l'attività,o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio é consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità":
- la professione regolamentata, di norma, si connota per il fatto che a quella professione sono riservate delle attività, a tutela degli interessi generali: i saperi e le conoscenze tecniche e scientifiche proprie di una data professione, in pratica, sono asserviti alla tutela di valori e beni giuridici essenziali (molti dei quali di rango Costituzionale), tanto che il soggetto tutelato è soltanto lo Stato (cfr. Cass. SS. UU. penali, n. 11545/2012), per cui la formazione di quei saperi avviene su ordinamenti didattici statali, così come il titolo formativo e l'abilitazione professionale vengono autorizzati amministrativamente con l'esame di Stato (cfr. art. 33, comma 5, della Costituzione);
- la riserva di legge, nell'accesso e nell'esercizio professionale, inoltre, in ragione della tutela pubblicistica e del particolare affidamento sia pubblico che privato, prescrive che per alcune attività di una data professione sia obbligatoria anche l'iscrizione all'Albo di quella professione, albo tenuto da un Organismo con funzioni di magistratura interna. In altri termini per l'esercizio di talune attività le qualità "morali" (etico-deontologiche e giuridiche) della persona che incidono sulle condotte della stessa, costituiscono requisito di esercizio.
- Ora, dalla definizione di professione regolamentata, sembra che l'iscrizione all'ordine/collegio sia obbligatoria anche per l'esercizio delle attività non riservate a quella professione. In questo momento diventa difficile soppesare la portata di una tale definizione, soprattutto in considerazione della tutela penale disposta dall'art. 348 C.P.. Appare ragionevole che la subordinazione di iscrizione, all'Ordine/Collegio o Albo professionale che sia, per esercitare un'attività non riservata a quella professione, debba trovare una forte ragione pubblicistica e, soprattutto, si dovrà capire quali/quante attività non riservate ad una certa professione dovranno essere svolte con l'iscrizione all'Albo di quella (o di una qualsiasi altra) professione (sic!!!).
Edilizia: il d.l. 83/2012, con modifiche, è legge dello Stato n. 134/2012 (4)
Il piano nazionale delle città (art. 12) e la legge 106/2011
Con la conversione in legge è diventato definitivo il "piano nazionale per le città", dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate (così il comma 1, dell'articolo 12).
Si tratta di un piano nazionale che risulterà costituito dall'insieme dei "Contratti di valorizzazione urbana" selezionati dalla "cabina di regia" tra le proposte inviate dai comuni dei medesimi "Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di intervento con riferimento ad aree urbane degradate", nelle quali devono essere indicate:
- la descrizione, le caratteristiche e l’ambito urbano oggetto di trasformazione e valorizzazione;
- gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell’eventuale cofinanziamento del comune proponente;
- i soggetti interessati;
- le eventuali premialità;
- il programma temporale degli interventi da attivare;
- la fattibilità tecnico-amministrativa.
I concetti di degrado e di valorizzazione cui la norma si riferisce sembra poterli ricavare dai criteri dati alla Cabina di regia per la selezione delle proposte, ovvero:
- c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale;
- d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferimento all’efficientamento dei sistemi del trasporto urbano;
- e) miglioramento della qualità urbana, del tessuto sociale ed ambientale.
Si tratta di una ulteriore iniziativa che, a nostro avviso, risulta:
- di difficile "catalogazione", nel senso che non sembra una norma urbanistica, ma su questa è sicuramente incidente o impattante (per cui si potranno determinare alcune questioni sul rapporto di detti contratti con la strumentazione urbanistica - anche in termini di conformità);
- aggiuntiva alla "legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane" di cui ai commi 9-14 della legge n. 106/2011, forse per poter trovare applicazione anche nei centri storici. Infatti la suddetta legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane prevede:
- 9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
- 9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
Edilizia: il d.l. 83/2012, con modifiche, è legge dello Stato n. 134/2012 (3)
DIA - denuncia di inizio attività (art. 23) e i tecnici abilitati
Le modifiche all'articolo 23 erano contenute nel testo del decreto legge del 22 giugno scorso; in sede di conversione hanno subito solo leggere modifiche.
La modifica principale è data dal comma 1-bis:
- Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
Fatte alcune esclusioni, la norma prevede che atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, siano sostituiti da:
- autocertificazioni;
- attestazioni e asseverazioni;
- o certificazioni.
La formulazione non sembra di facile comprensione: infatti non è dato a capire quale differenza vi sia tra l'asseverazione di conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, posta a carico del progettista abilitato (cfr. comma 1, dell'art. 23), dalle attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi.
Che sia perchè la conformità urbanistico-edilizia a PRG e REC non comprende requisiti e presupposti richiesti dai medesimi PRG e REC?
Il comma 1-ter, invece, sembra un "allineamento" con le disposizioni della SCIA che rimangono contenute nell'articolo 19 della legge n. 241/1990, così come novellata.
Edilizia: il d.l. 83/2012, con modifiche, è legge dello Stato n. 134/2012 (2)
L'attività edilizia libera: modificato (ancora) l'articolo 6
Dal sito del Senato, dove è possibile leggere il testo del decreto come modificato in sede di conversione, risulta, con l'inserimento dell'art. 13-bis, rivista ulteriormente l'attività edilizia libera (art. 6 del testo unico edilizia). In particolare la disposizione prevede che tra le attività soggette a comunicazione di inizio lavori rientrino anche i seguenti interventi:
- e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.
Risulta inotre abrogato il comma 3:
- L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
Sostituito il comma 4:
- testo previgente:
- 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
- testo sostituito:
- 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese di cui all’articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma.
A nostro avviso si ricorda che l'attività edilizia è "libera" nel solo senso amministrativo: viene meno un procedimento finalizzato ad un provvedimento autoritativo di assenso dell'intervento, ovvero il suo completo trasferimento a persona esercente un servizio di pubblica necessità (il professionista abilitato), nella forma dell'asseverazione della sempre richiesta e presupposta conformità urbanistico-edilizia ed osservanza alla normativa tecnica per l'edilizia.
Edilizia: il d.l. 83/2012, con modifiche, è legge dello Stato n. 134/2012 (1)
Lo sportello unico per l'edilizia e le modifiche ai procedimenti
Dal sito del Senato è possibile leggere il testo del decreto come modificato in sede di conversione.
La modifica di maggior rilievo, per l'edilizia, è data da un articolato dispositivo, articolo 13, che riguarda ben 4 articoli del testo unico dell'edilizia:
- art. 5: ridisegnato lo sportello unico per l'edilizia, diventato obbligatorio ed unico interlocutore con gli istanti;
- artt. 13 e 20: rilascio e procedimento per il rilascio del permesso di costruire;
- art. 23: procedimento relativo alla denuncia di inizio attività;
Altra modifica importante si ritiene essere quella riconducibile alle seguenti disposizioni:
-
d) all’articolo 20:
1) al comma 1, le parole: “dal regolamento edilizio“ sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: “commi 3 e 4“ sono sostituite dalle seguenti: “comma 3“ e le parole: “, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente“ sono soppresse;
- inserimento dell'art. 9-bis:
- Art. 9-bis. – (Documentazione amministrativa). – 1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.
In altre parole, sembra sia stata negata la possibilità per i regolamenti edilizi di disciplinare la documentazione a corredo delle domande edilizie (elaborati progettuali).
Le "nuove disposizioni", però, non sono direttamente applicabili, nel senso che occorre un provvedimento della Pubblica Amministrazione per renderle effettive. Infatti il comma 2-bis dell'art. 13 in commento prevede che:
Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Edilizia: il decreto legge 83/2012 è legge dello Stato (n. 134 del 7/8/2012)
Definitive le modifiche al testo unico edilizia (in G.U. del 11.8.2012)
Dal sito "leggi oggi":
Semplificazioni amministrative: ampliamento dello Sportello Unico per l’Edilizia, che diventa il referente unico per professionisti e uffici tecnici nel momento di rilascio delle pratiche o di consegna documentazione richiesta ai prestatori di opera. Viene estesa la defiscalizzazione per i progetti in project financing alle stipule di parternariato pubblico-privato, mentre sale al 60% la percentuale minima che i concessionari di un lavoro devono affidare a terzi.
Professione - Edilizia: TAR Abruzzo, PE, Sez. 1, 4 giugno 2012
Direttore dei lavori - posizione di garanzia
La sentenza conferma che:
Quanto alla censura sopra indicata alla lettera a), va osservato che l’art. 29 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ha previsto, in via generale, che il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili, unitamente al direttore dei lavori, ai fini e per gli effetti delle norme in esso contenute, della conformità delle opere al permesso ed alle modalità esecutive in esso stabilite.
Edilizia: TAR Lombardia - Milano
Sentenze significative dal 1 al 30 luglio 2012
- Nozione di densità edilizia e l'istituto dell'asservimento;
- Realizzazione wc e carico urbanistico; ved. commento

- Qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento: spargimento di ghiaia;
- Il silenzio assenso del novellato art. 20 TUED e normativa regionale; ved. commento:

- Gli extraspessori strutturali e loro utilizzo per sanatorie edilizie.
Professione - contratti pubblici: CdS, sez. V, 5 luglio 2012
Professione intellettuale e risarcimento del danno - criteri
La sentenza rileva per i criteri da seguire nel caso di richieste di risarcimento del danno (lucro cessante), in relazione al mancato utile derivato dall'impossibilità di conseguire i ricavi direttamente connessi alla esecuzione dell'attività di progettazione, relativamente ad esclusione illegittima di affidamento di incarico di redazione di lavori pubblici. La pronuncia stabilisce che:
... il Collegio, nel condividere non la tesi che porta a commisurare il mancato utile al 60 % della offerta, ma gli argomenti che conducono a considerare accoglibile un “petitum” più circoscritto (si vedano in particolare le argomentazioni svolte dall’appellante a pag. 8 ric. app.), ritiene anzitutto conforme alla comune esperienza osservare come in tema di prestazioni di opere dell’ingegno,...
Edilizia: TAR VENETO
Sentenze significative dal 1 al 15 luglio 2012
- le valutazioni civilistiche nell'ambito dei procedimenti edilizi;
- la legge regionale n. 14/09 (piano casa) non può sanare abusi edilizi;
- la motivazione del diniego del titolo abilitativo edilizio: contenuti;
- diritto di panorama (sul lago) e legittimazione ad impugnare titoli abilitativi edilizi;
- gli interventi pertinenziali non sono sanzionabili con la demolizione.
Edilizia: Consiglio di Stato, sez. IV, 28 maggio 2012
Annullamento in autotutela - motivazioni presupposte
La sentenza asserisce che:
Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire, con avviso del tutto condivisibile, che l’errata o insufficiente rappresentazione delle circostanze di fatto e di diritto poste alla base del rilascio della concessione edilizia, che diversamente non sarebbe stata rilasciata, costituisce da sola ragione sufficiente per giustificare un provvedimento di annullamento di ufficio della concessione medesima ed ha, altresì, precisato che, in una tale situazione, può prescindersi dal contemperamento dell’interesse privato con un interesse pubblico attuale e concreto (cfr. sez. IV^, n. 6554 del 24 dicembre 2008). Ciò perché, ai fini dell'annullamento d'ufficio di una concessione edilizia, è ben vero necessario, in linea di principio, l'accertamento della sussistenza di una situazione di interesse pubblico attuale e concreto che giustifichi il ricorso all'autotutela, ma da tale valutazione si può prescindere quando risulti che il rilascio della concessione è derivato da un'erronea rappresentazione (non importa se dolosa o colposa) dei fatti da parte del privato richiedente.
LL.PP.: Consiglio di Stato, sez. IV, 17 maggio 2012
Nozione di "occupazione usurpativa"
La sentenza asserisce che:
Secondo la costante e condivisibile giurisprudenza civile di legittimità, infatti, (Cassazione civile sez. I 13 gennaio 2010 n. 397) “la fattispecie qualificabile come " occupazione usurpativa ", ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, è costituita da un comportamento di fatto dell'amministrazione, ravvisabile anche per i terreni nei quali, nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica, si sia verificato uno sconfinamento da aree legittimamente occupate.”.
Edilizia: Consiglio di Stato, sez. IV, 17 maggio 2012
Regime delle distanze - nozione di costruzione
La sentenza asserisce che:
Rileva in proposito il Collegio che per condivisa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato
“in tema di distanze legali tra edifici o dal confine, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di finitura od accessoria di limitata entità, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili, invece, rientrano nel concetto civilistico di costruzioni, le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (c.d. aggettanti) che, se pur non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato...
Edilizia: Consiglio di Stato, sez. IV, 17 maggio 2012
Carico urbanistico ed oneri di urbanizzazione
La sentenza asserisce che:
Il giudice di primo grado ha ritenuto che l’intervento, consistente nella realizzazione di servizi igienici e di un muro divisorio, avendo trasformato parzialmente il fabbricato da capannone artigianale in parte alla funzione artigianale e in parte ad autorimessa, consisterebbe in una ristrutturazione edilizia, assoggettata come tale agli oneri concessori pretesi dal Comune.
L’appello sostiene che non vi sarebbe carico urbanistico, che non vi è mutamento di destinazione, perché la destinazione a garage non è incompatibile con la destinazione di zona artigianale; l’autorimessa rientra in ciò che prevedeva il PRG comunale vigente al momento dell’intervento, che stabiliva che nelle zone artigianali è consentita la costruzione di “opifici, magazzini, depositi, silos, rimesse, laboratori di ricerca ed analisi, uffici e mostre connesse con attività industriali, ecc”; nella specie, non si tratterebbe di opere di ristrutturazione.
I motivi di appello sono infondati.
Professione: Consiglio di Stato, sez. IV, 17 maggio 2012
Liquidazione spese CTU nel processo amministrativo e ripartizione di tali competenze delle parti
La sentenza asserisce che:
3.Quanto all’appello proposto dall’amministrazione comunale, esso è infondato alla stregua della condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. V 23 giugno 2011 n. 3807) secondo cui “è legittimo il provvedimento del giudice amministrativo che, nell'ambito di una pronuncia di compensazione per giusti motivi delle spese giudiziali, dispone la ripartizione tra le parti per quote uguali anche delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio atteso che il CTU, in quanto strumento di ausilio al giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, deve ritenersi resa ...
Edilizia: Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 maggio 2012
Utilizzo di CTU in sede civile o le perizie in sede penale nel processo amministrativo - distanze: regime - nozioni di costruzione e di interrato
La sentenza asserisce:
Al contrario di quanto sostenuto dall’appellante e dall’amministrazione comunale, infatti, da un canto la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha a più riprese affermato che “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata.” (ex multis, ancora di recente Consiglio Stato, sez. V, 19 gennaio 2009, n. 223).
Per altro verso, il detto principio (giustificato dal principio di economia dei mezzi probatori e nella salvaguardia del principio del libero convincimento giudiziale) è perfettamente simmetrico a quello espresso dal Giudice di legittimità civile (Cassazione civile, sez. II, 19 settembre 2000, n. 12422).
Sotto altro profilo, ...
Edilizia: Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 maggio 2012
Decadenza del titolo abilitativo edilizio - inizio lavori
La sentenza ribadisce l'orientamento secondo il quale:
6.2.1. Per quanto attiene alla questione di fondo che contraddistingue la causa, ossia se la decadenza del titolo edilizio consegue dal mero decorso del tempo correlato all’inattività dell’interessato o se necessita a tal fine un esplicito provvedimento amministrativo, costitutivo o dichiarativo, nella sentenza impugnata si legge che “l’orientamento giurisprudenziale sulla necessità di un espresso provvedimento di decadenza non è costante. …
Urbanistica: Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 maggio 2012
Decadenza o meno del vincolo - zonizzazione a verde privato
La sentenza ribadisce l'orientamento secondo il quale:
A ragione il giudice di primo grado ha affermato che, in tal senso, il generale potere conformativo di cui è titolare l’Amministrazione Comunale in sede di pianificazione del territorio non coincide in tale evenienza con il ben diverso potere di carattere ablatorio previsto dall’art. 25 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, in forza del quale “le aree libere sistemate a giardini privati adiacenti a fabbricati possono essere sottoposte al vincolo dell’inedificabilità anche per una superficie superiore a quella di prescrizione secondo la destinazione della zona”, con la precisazione che “in tal caso, e sempre che non si tratti di aree sottoposte ad analogo vincolo in forza di leggi speciali, il Comune è tenuto al pagamento di un’indennità per il vincolo imposto oltre il limite delle prescrizioni di zona”.
Tale disciplina è infatti applicabile ...
Edilizia: Consiglio di Stato, Sez. III, 9 maggio 2012
Annullamento del permesso di costruire: condizioni
La sentenza ribadisce l'orientamento secondo il quale:
Nella parte predetta il medesimo appello deve ritenersi fondato per l’assorbente censura svolta nell’ambito dei motivi quarto e quinto, con la quale si contesta la sentenza appellata per la reiezione dei motivi aggiunti primo e secondo, laddove si lamentava carenza di istruttoria, nonché carenza di motivazione specie in ordine alla valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento del permesso di costruire sia in quanto regolarmente rilasciato, sia in relazione alla funzione dell’impianto...
Edilizia - Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 maggio 2012
Concetto di demolizione parziale
La sentenza ribadisce un proprio orientamento secondo il quale:
Ad ogni buon conto, occorre ricordare che questo stesso Consiglio di Stato (sez. IV, 19 febbraio 2007 n. 867), ha già affermato che “la demolizione parziale si ha quando ...
Edilizia - Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012
Procedimento abuso in area di demanio marittimo - Cod. Nav.
La sentenza dà evidenza che:
Nel verbale di accertamento dello stato dei luoghi in data 26.8.2004, infatti, risulta attestato dagli agenti di polizia giudiziaria (P.G.), in servizio presso la locale Capitaneria di Porto come, da una proprietà vicina a quella dell’attuale appellante – non interpellato in quanto assente – partisse una rampa di scale verso la sottostante battigia e come tale rampa si congiungesse ...
Edilizia - Prevenzione Incendi
Circolare n. 4980 del 4.4.2012 - Guida tecnica
Dalla Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (DCPREV) lettera circolare alle Direzioni Regionali ed Interregionale e ai Comandi Provinciali VV.F. per la pubblicazione della guida tecnica "Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell'impiantistica antincendio",
Fonte: Associazione Vigili del Fuoco di Pordenone
Edilizia - Efficienza energetica degli edifici
Nuovo regolamento UE
Definiti i requisiti minimi della prestazione energetica che dovranno essere applicati a partire da gennaio 2013 agli edifici pubblici e da luglio 2013 agli altri edifici.
Edilizia - TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 13 aprile 2012
Natura del contributo di costruzione
La sentenza ribadisce:
1.6. Per completezza, giova osservare come il motivo in questione si presenti, comunque, infondato nel merito, laddove con esso l’esponente adombra una sorta di corrispettività fra l’importo del contributo e i costi delle opere di urbanizzazione.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI - 25/8/2009 n. 5059; C.G.A., Sez. Giur. - 19 dicembre 2008, n. 1131; Cons. Stato, Sez. V - 21 aprile 2006 n. 2258; nonché Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 1997, n. 462), ....
Edilizia - TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 12 aprile 2012
DIA e SCIA - natura giuridica
La sentenza ribadisce:
Come noto, il regime della tutela giurisdizionale del terzo a fronte della presentazione di una denuncia/dichiarazione di inizio attività (DIA) o di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)...
Edilizia - Consiglio di Stato,Sez. V, 20 aprile 2012
Sul concetto di domanda (dolosamente) infedele
La sentenza consente di estrapolare il concetto di domanda dolosamente infedele anche se riferita ad una pratica di condono edilizio:
Da quanto detto emerge la insussistenza della domanda “dolosamente infedele”, a parte che, secondo giurisprudenza costante, è domanda dolosamente infedele e costituisce motivo di diniego del condono edilizio, la domanda che presenti ...
Edilizia - Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 aprile 2012
Sui doveri della P.A. in materia di vigilanza ed azioni repressive
Il caso riguarda l'impugnativa del silenzio serbato dalla P.A. ad una domanda a lei diretta circa l'esecuzione della demolizione quale ultimazione del procedimento sanzionatorio con la quale la stessa aveva emanato l'ordinanza di demolizione. Il Comune si è giustificato sostenendo che la parte interessata aveva presentato un progetto di ripristino, talchè la sospensione del procedimento. La sentenza evidenzia:
La posizione del TAR adito
Ed invero, presupposto sostanziale del silenzio è la sussistenza di un obbligo di provvedere, ossia di adottare un provvedimento espresso a fronte dell'istanza del privato, in ossequio al precetto dell'art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2005, n. 3909; sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5325; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 1° aprile 2005, n. 2398).
Non vi è dubbio che a fronte dell’istanza del privato volta ad ottenere ...
Edilizia - TAR Lombardia, BS, Sez. I, 10 aprile 2012
Natura del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza
La sentenza evidenzia che:
1. In primo luogo va chiarito che il parere della Soprintendenza per il quale è causa costituisce effettivamente atto impugnabile, anche in via autonoma, in deroga alla regola ben nota per cui i pareri sono atti endoprocedimentali, non forniti di autonoma potenzialità lesiva. Il parere della Soprintendenza ...
Edilizia - TAR Lombardia, BS, Sez. I, 10 aprile 2012
Rapporto tra SCIA e Permesso di costruire - nozione di piano di campagna
La sentenza evidenzia che:
Le SCIA vengono in rilievo in quanto con esse sono state introdotte alcune varianti in corso d’opera a tale originario titolo edilizio. Da ciò discende che correttamente è stata richiesto l’annullamento dell’atto autorizzatorio (il permesso di costruire). In ogni caso va rilevato che, nella fattispecie, le SCIA non costituiscono una autonoma fonte di legittimazione, essendo destinate ....
Edilizia - Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2012
Testo Unico edilizia - silenzi amministrativi e poteri delle regioni a disciplinare diversamente
La sentenza si occupa del silenzio espresso all'art. 36 del testo unico edilizia che, notoriamente, si qualifica come silenzio rigetto allo scadere dei 60 giorni dalla presentazione dell'istanza per accertamento di conformità (permesso di costruire in sanatoria).
Sulla possibilità da parte delle Regioni di modificare la natura dei silenzi previsti dal testo unico edilizia così si esprime il Consiglio di Stato:
5.2. Come è ben noto, l’art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 afferma che tale testo normativo “contiene i principi fondamentali e generali”, nonchè “le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia”. ...
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